Legge Ordinaria n. 44 del 23/02/1999 G.U. n. 51 del 3 Marzo 1999
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell' usura
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
(Elargizione  a  favore  dei  soggetti   danneggiati   da   attivita'
                             estorsive) 
 
  1. Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e'  elargita  una
somma  di  denaro  a  titolo  di  contributo  al  ristoro  del  danno
patrimoniale subito, nei limiti e  alle  condizioni  stabiliti  dalla
presente legge. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 

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