Legge Ordinaria n. 468 del 24/11/1999 G.U. n. 293 del 15 Dicembre 1999
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Ammissione al tirocinio)
1.  L'articolo  4  della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente  della  corte
d'appello,  almeno  sei  mesi  prima che si verifichino vacanze nella
pianta  organica  degli  uffici  del  giudice  di  pace   ovvero   al
verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati
di  dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo
pretorio ed ogni altra forma  di  pubblicita'  ritenuta  idonea,  con
invito  alla  presentazione,  entro  sessanta  giorni, di una domanda
nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti  e  dovra'
essere  dichiarata  l'insussistenza  delle  cause di incompatibilita'
previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute
al consiglio giudiziario.  Il  consiglio  giudiziario,  integrato  da
cinque  rappresentanti  designati,  d'intesa  tra  loro, dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello,  formula
le  motivate  proposte  di  ammissione  al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3.  Le  domande  degli  interessati  e  le  proposte  del   consiglio
giudiziario  sono  trasmesse  dal presidente della corte d'appello al
Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al
tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati  non
superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui'  pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui' trascritti.
 
           Nota al titolo:
            -  Per  il testo dell'art. 593 del c.p.p. come modificato
          dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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