Legge Ordinaria n. 475 del 13/12/1999 G.U. n. 295 del 17 Dicembre 1999
Modifiche all' articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  alla  lettera  a),  le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite  dalla  seguente:  "definitiva";  e le parole: "l'uso o il
trasporto"  sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nei casi in cui
sia  inflitta  la  pena della reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione";
    b)  alla  lettera  b),  le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva";
    c)  la  lettera  c)  e' sostituita dalla seguente: "c) coloro che
sono  stati  condannati  con  sentenza  definitiva  alla  pena  della
reclusione  complessivamente  superiore  a  sei  mesi  per uno o piu'
delitti  commessi  con  abuso  dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b)";
    d)  alla  lettera  d),  le  parole: ", per lo stesso fatto," e le
parole:  "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono
soppresse;
    e) la lettera e) e' abrogata;
    f)  alla  lettera  f), le parole: "anche se con provvedimento non
definitivo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  provvedimento
definitivo".
  2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Per
tutti  gli  effetti  disciplinati  dal presente articolo, la sentenza
prevista   dall'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  e'
equiparata a condanna".
  3.  La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19
marzo  1990,  n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si
applica  alle  sentenze  previste  dall'articolo  444  del  codice di
procedura  penale pronunciate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  4.  Il  comma  4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4-bis.
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei  delitti  indicati  al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti  dagli  articoli  314,  primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del codice penale;
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per  la  stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non  inferiore  a  due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo l'elezione o la nomina;
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati   di   appartenere   ad   una  delle  associazioni  di  cui
all'articolo  1  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo   13   della  legge  13  settembre  1982,  n.  646.  La
sospensione   di  diritto  consegue,  altresi',  quando  e'  disposta
l'applicazione  di  una  delle misure coercitive di cui agli articoli
284,  285  e  286  del  codice  di  procedura  penale. Nel periodo di
sospensione  i  soggetti  sospesi  non  sono  computati al fine della
verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia
quorum  o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di
produrre  effetti  decorsi  diciotto  mesi.  La cessazione non opera,
tuttavia,   se   entro   i  termini  di  cui  al  precedente  periodo
l'impugnazione  in  punto  di  responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di  produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Per  il testo dell'art. 15  della legge n. 55/1990  v.
          nelle note all'art. 1.
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge  19  marzo
          1990, n. 55 (Nuove  disposizioni per  la  prevenzione della
          delinquenza  di   tipo mafioso e  di altre  gravi forme  di
          manifestazione  di pericolosita' sociale), come  modificato
          dalla presente legge:
            "Art.  15.  -  1.  Non   possono  essere  candidati  alle
          elezioni    regionali,       provinciali,   comunali      e
          circoscrizionali  e non   possono comunque  ricoprire    le
          cariche  di  presidente   della giunta regionale, assessore
          e   consigliere   regionale,  presidente    della    giunta
          provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
          comunale,   presidente   e   componente   del     consiglio
          circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di
          amministrazione  dei consorzi, presidente e  componente dei
          consigli e    delle  giunte    delle  unioni    di  comuni,
          consigliere  di amministrazione e  presidente delle aziende
          speciali e delle istituzioni   di cui all'art.  23    della
          legge   8  giugno    1990,  n.    142,    amministratore  e
          componente degli  organi comunque  denominati delle  unita'
          sanitarie  locali,  presidente  e   componente degli organi
          esecutivi delle comunita' montane:
            a) coloro  che hanno riportato   condanna definitiva  per
          il  delitto previsto  dall'art. 416-bis  del codice  penale
          o  per il   delitto di associazione     finalizzata      al
          traffico      illecito     di     sostanze stupetacenti   o
          psicotrope   di   cui   all'art.   74   del   testo   unico
          approvato  con  D.P.R.  9  ottobre 1990, n.   309, o per un
          delitto di cui all'art.  73    del  citato  testo    unico,
          concernente  la  produzione    o  il  traffico   di   dette
          sostanze,   o     per    un    delitto    concernente    la
          fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
          cessione,  nonche', nei   casi in cui sia  inflitta la pena
          della  reclusione non inferiore ad un anno,  il  porto,  il
          trasporto  e  la  detenzione  di  armi, munizioni o materie
          esplodenti, o per il  delitto di favoreggiamento  personale
          o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
            b)  coloro  che hanno  riportato condanna  definitiva per
          i delitti previsti  dagli  articoli  314  (peculato),   316
          (peculato   mediante profitto dell'errore  altrui), 316-bis
          (malversazione a  danno dello Stato), 317    (concussione),
          318    (corruzione per un  atto d'ufficio), 319 (corruzione
          per   un atto contrario  ai    doveri  d'ufficio),  319-ter
          (corruzione    in    atti  giudiziari),    320  (corruzione
          di  persona incaricata di un pubblico servizio) del  codice
          penale;
            c)  coloro    che  sono  stati    condannati con sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore  a sei mesi per uno o piu'  delitti commessi  con
          abuso  dei  poteri o  con violazione   dei doveri  inerenti
          ad  una    pubblica  funzione  o   a un   pubblico servizio
          diversi da quelli indicati alla lettera b);
            d)  coloro  che  sono  stati    condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo;
              e) (abrogata);
            f)   coloro   nei   cui   confronti   il   tribunale   ha
          applicato,  con provvedimento  definitivo,  una  misura  di
          prevenzione,    in   quanto indiziati di appartenere ad una
          delle associazioni di  cui  all'art.  1  della    legge  31
          maggio  1965,  n. 575,  come sostituito  dall'art. 13 della
          legge 13 settembre 1982, n. 646.
            1-bis. Per tutti gli effetti  disciplinati  dal  presente
          articolo,  la  sentenza prevista  dall'art. 444  del codice
          di procedura  penale e' equiparata a condanna.
            2. Le disposizioni di  cui al comma 1 non si    applicano
          nel  caso  in  cui nei   confronti dell'interessato   venga
          emessa sentenza,  anche se non  definitiva, di   non  luogo
          a    procedere  o    di  proscioglimento    o  sentenza  di
          annullamento, anche se con  rinvio, ovvero provvedimento di
          revoca  della  misura  di   prevenzione,   anche   se   non
          definitivo.
            3. Le  disposizioni previste dal  comma 1 si applicano  a
          qualsiasi   altro   incarico   con   riferimento  al  quale
          l'elezione o la nomina e' di competenza:
            a)     del    consiglio      regionale,      provinciale,
          comunale    o circoscrizionale;
            b)    della giunta   regionale o  provinciale o  dei loro
          presidenti, della  giunta  comunale  o   del  sindaco,   di
          assessori  regionali, provinciali o comunali.
            4.  L'eventuale    elezione o   nomina di coloro   che si
          trovano nelle condizioni di cui  al  comma  1    e'  nulla.
          L'organo  che  ha  deliberato  la  nomina  o  la  convalida
          dell'elezione  e' tenuto a revocarla non  appena  venuto  a
          conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
            4-bis.  Sono  sospesi   di diritto dalle cariche indicate
          al comma 1:  a) coloro che hanno riportato una condanna non
          definitiva per uno dei delitti   indicati al    comma    1,
          lettera    a),  o    per   uno dei   delitti previsti dagli
          articoli 314,  primo comma,  316, 316-bis,  317, 318,  319,
          319-ter  e  320  del  codice    penale;  b) coloro che, con
          sentenza di primo grado, confermata    in  appello  per  la
          stessa  imputazione, hanno riportato  una condanna  ad  una
          pena  non inferiore   a   due anni   di reclusione  per  un
          delitto  non  colposo,  dopo  l'elezione    o la nomina; c)
          coloro  nei  cui  confronti  l'autorita'   giudiziaria   ha
          applicato,  con provvedimento   non definitivo,  una misura
          di prevenzione  in quanto indiziati di appartenere  ad  una
          delle  associazioni  di  cui  all'art.  1  della   legge 31
          maggio  1965,  n. 575,  come sostituito  dall'art. 13 della
          legge 13  settembre 1982,   n. 646.   La  sospensione    di
          diritto   consegue,   altresi',     quando  e'     disposta
          l'applicazione di  una delle misure coercitive di  cui agli
          articoli 284, 285 e  286 del codice  di  procedura  penale.
          Nel    periodo  di sospensione i  soggetti sospesi non sono
          computati al  fine della verifica del numero legale,    ne'
          per la determinazione di  qualsivoglia quorum o maggioranza
          qualificata. La sospensione  cessa di  diritto di  produrre
          effetti    decorsi  diciotto mesi. La cessazione non opera,
          tuttavia, se entro i termini di cui al precedente   periodo
          l'impugnazione  in  punto  di responsabilita'  e' rigettata
          anche con sentenza  non definitiva. In quest'ultima ipotesi
          la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine
          di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
            4-ter.  A  cura della cancelleria  del tribunale o  della
          segreteria  del  pubblico     ministero   i   provvedimenti
          giudiziari    che  comportano  la sospensione ai sensi  del
          comma 4-bis sono  comunicati al commissario  del    Governo
          se   adottati   a   carico   del  presidente  della  giunta
          regionale, di un assessore regionale o  di  un  consigliere
          regionale  ed  al prefetto negli   altri casi. Il prefetto,
          accertata la sussistenza di  una   causa di    sospensione,
          provvede    a notificare   il  relativo provvedimento  agli
          organi  che  hanno  convalidato   l'elezione  o  deliberato
          la    nomina. Nei  casi  in  cui  la causa  di  sospensione
          interviene  nei  confronti  del  presidente  della   giunta
          regionale,  di  un  assessore regionale o di un consigliere
          regionale, il commissario del Governo  ne    da'  immediata
          comunicazione  al Presidente  del Consiglio dei Ministri il
          quale, sentiti il Ministro per gli affari  regionali  e  il
          Ministro  dell'interno,    adotta    il provvedimento   che
          accerta  la sospensione. Tale provvedimento e'  notificato,
          a  cura  del  commissario  del    Governo,  al   competente
          consiglio    regionale  per    l'adozione  dei  conseguenti
          adempimenti  di   legge.   Per la  regione  siciliana e  la
          regione Valle d'Aosta le competenze   del  commissario  del
          Governo   sono   esercitate,      rispettivamente,      dal
          commissario   dello    Stato    e    dal  presidente  della
          commissione  di    coordinamento.  Per  la    durata  della
          sospensione   al    consigliere   regionale    spetta    un
          assegno    pari  all'indennita'  di  carica  ridotta di una
          percentuale fissata con legge regionale.
            4-quater.  La  sospensione cessa  nel  caso  in cui   nei
          confronti  dell'interessato venga   meno l'efficacia  della
          misura  coercitiva di cui  al comma  4-bis,  ovvero   venga
          emessa   sentenza,   anche se  non passata in giudicato, di
          non  luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione
          o provvedimento di  revoca della misura  di  prevenzione  o
          sentenza  di   annullamento ancorche'  con  rinvio. In  tal
          caso  la sentenza  o  il  provvedimento  di revoca   devono
          essere    pubblicati nell'albo pretorio   e comunicati alla
          prima      adunanza   dell'organo   che   ha      proceduto
          all'elezione,   alla   convalida   dell'elezione   o   alla
          nomina.
            4-quinquies.    Chi ricopre   una delle  cariche indicate
          al comma   1 decade da  essa  di  diritto  dalla  data  del
          passaggio  in  giudicato  della  sentenza   di condanna   o
          dalla  data in  cui  diviene definitivo   il  provvedimento
          che applica la misura di prevenzione.
            4-sexies.      Le  disposizioni    previste    dai  commi
          precedenti non  si applicano   nei confronti   di   chi  e'
          stato    condannato con   sentenza passata  in giudicato  o
          di  chi e'  stato   sottoposto   a misura   di  prevenzione
          con     provvedimento  definitivo,    se  e'   concessa  la
          riabilitazione ai sensi  dell'art. 178 del codice  penale o
          dell'art.  15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
            4-septies.  Qualora ricorra  alcuna  delle condizioni  di
          cui  alle lettere  a), b),  c), d),  e) ed  f) del  comma 1
          nei  confronti      del   personale      dipendente   delle
          amministrazioni  pubbliche,    compresi  gli  enti      ivi
          indicati,   si  fa   luogo  alla    immediata   sospensione
          dell'interessato      dalla  funzione     o    dall'ufficio
          ricoperti. Per   il personale   degli  enti    locali    la
          sospensione  e'  disposta dal  capo dell'amministrazione  o
          dell'ente   locale   ovvero  dal  responsabile dell'ufficio
          secondo la specifica competenza, con le modalita' e
          procedure previste dai  rispettivi ordinamenti. Per il
          personale appartenente alle regioni e per gli
          amministratori e i componenti degli organi delle unita'
          sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente
          della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella
          regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti
          emanati dal giudice sono comunicati, a cura della
          cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
          ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti
          locali indicati al comma 1.
            4-octies.    Al personale   dipendente di   cui al  comma
          4-septies  si applicano altresi' le disposizioni dei  commi
          4-quinquies e 4-sexies.
            5.  Quando,   in relazione a  fatti o attivita'  comunque
          riguardanti gli  enti  di cui  al  comma   1,   l'autorita'
          giudiziaria   ha  emesso provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione o  la  decadenza  dei pubblici  ufficiali degli
          enti medesimi  e  vi e'  la necessita'  di verificare   che
          non    ricorrano    pericoli di   infiltrazione   di   tipo
          mafioso  nei servizi  degli stessi  enti, il  prefetto puo'
          accedere presso   gli   enti   interessati   per  acquisire
          dati    e    documenti   ed accertare notizie concernenti i
          servizi stessi.
            6.  Copie  dei provvedimenti  di  cui  al  comma 5   sono
          trasmesse  all'alto    commissario   per il   coordinamento
          della  lotta contro  la delinquenza mafiosa".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale:
            "Art.  444  (Applicazione  della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico ministero  possono chiedere    al
          giudice    l'applicazione,  nella  specie  e   nella misura
          indicata, di una    sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva quando  questa, tenuto conto delle  circostanze e
          diminuita  fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni   di
          reclusione   e   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
            2. Se vi e'  il consenso anche della parte che    non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a  norma  dell'art.    129,  il
          giudice,    sulla  base  degli  atti,   se ritiene che   la
          qualificazione  giuridica  del fatto  e   l'applicazione  e
          la  comparizione  delle circostanze prospettate dalle parti
          sono corrette, dispone con   sentenza l'applicazione  della
          pena  indicata, enunciando nel dispositivo  che vi e' stata
          la  richiesta delle parti.  Se vi e' costituzione di  parte
          civile, il  giudice non decide  sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
            3.  La  parte,  nel    formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,     alla  concessione     della
          sospensione  condizionale della pena.  In questo  caso   il
          giudice,  se  ritiene  che la  sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta".

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