Legge Ordinaria n. 494 del 16/12/1999 G.U. n. 303 del 28 Dicembre 1999
Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell' anno 2000 (Stralcio degli articoli da 1 a 10 nonch¿ degli articoli da 12 a 15 del disegno di legge C6305, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 17 novembre 1999)
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attivita' culturali).
   1.  Per  far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati  di  musei,  gallerie,  aree  archeologiche, biblioteche e
archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato  a  stipulare  fino  ad  un  massimo  di millecinquecento
contratti  di  lavoro  a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre
1999 e fino al 30 giugno 2001.
   2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' provvedere prioritariamente a rinnovare i
contratti  di  lavoro a tempo determinato gia' autorizzati per l'anno
1999  fino  a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure
di  cui  all'articolo  3,  comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre
1992,  n.  433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1993, n.4.
   3.  Per  le  stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere
attraverso  la  stipulazione  di  contratti  a  tempo determinato per
soggetti  impegnati  in  lavori  socialmente  utili per effetto della
convenzione  tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
il   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali;  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468.   Con   la   stipulazione  dei  suddetti  contratti  i  soggetti
interessati   decadono   dal   beneficio   degli  incentivi  previsti
dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  del  21  maggio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
   4.  A  decorrere  dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le
risorse  per  lavoro  straordinario  del  Ministero  per  i beni e le
attivita'  culturali  possono  essere  utilizzate  per  i progetti di
apertura   prolungata   di   musei,   gallerie,  aree  archeologiche,
biblioteche e archivi di Stato.
   5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, nel limite
massimo  di  lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per
l'anno  2000  e  di  lire  30  miliardi  per l'anno 2001, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire
5.000  milioni  per  il  1999  e  a  lire 17.550 milioni per il 2000,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di  grazia  e giustizia e,
quanto  a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per
il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
   6.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 -   Il   testo   dell'art.   3,   comma  2-bis,  del
          decreto-legge  14 novembre  n.  433  (Misure urgenti per il
          funzionamento   dei   musei   statali),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 gennaio  1993, n. 4, e' il
          seguente:
                 "2-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, il
          Ministero  per i beni culturali e ambientali e' autorizzato
          a  costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno
          o  parziale,  secondo  le  disposizioni  di cui all'art. 7,
          comma  6,  della  legge  29 dicembre  1988,  n. 554, con il
          personale che ha gia' prestato servizio a tempo determinato
          nell'ambito   dell'amministrazione  dei  beni  culturali  e
          ambientali,  utilizzando  graduatorie  regionali formate in
          base  alla  durata del periodo di servizio complessivamente
          prestato nell'ultimo quinquennio".
                 -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  1° dicembre  1997,  n.  468  (Revisione  della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
                 "4.  I progetti possono essere redatti sulla base di
          convenzioni  elaborate  dal  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
          competenze  interregionali.  Le  convenzioni  contengono il
          piano  generale  di  svolgimento  delle attivita' di lavori
          socialmente  utili,  mentre  le  modalita' di attuazione in
          ambito  locale  sono  contenute  nei  singoli  progetti  da
          presentare    agli    organi   regionali   competenti   per
          l'approvazione.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente
          comma   non   si   applicano   ai  progetti  interregionali
          presentati entro il 31 dicembre 1997".
                 -   Il   testo   dell'art.  12  del  citato  decreto
          legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e' il seguente:
                 "Art.  12.  -  1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano
          stati  impegnati,  entro  la data del 31 dicembre 1997, per
          almeno   dodici   mesi,  in  progetti  approvati  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608.
                 2.  Durante  i  periodi  di utilizzazione nei lavori
          socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
          ad  essere  inseriti  nelle liste regionali di mobilita' di
          cui  all'art.  6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
          approvazione della lista medesima da parte delle competenti
          commissioni   regionali  per  l'impiego.  L'inserimento  e'
          disposto  dal  responsabile  della  direzione regionale del
          lavoro  -  settore  politiche  del  lavoro, su segnalazione
          delle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  e  per il
          collocamento    in    agricoltura,    le    quali   inviano
          tempestivamente  al  predetto  ufficio  i  relativi elenchi
          comprendenti  i  nominativi  dei  lavoratori  impegnati  in
          lavori socialmente utili.
                 3.  L'utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
          costituisce,  per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
          preferenza   nei  pubblici  concorsi  qualora,  per  questi
          ultimi,  sia  richiesta la medesima professionalita' con la
          quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
                 4.  Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
          per  cento  dei  posti  da  ricoprire mediante avviamenti a
          selezione  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
                 5.  Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero
          il  raggiungimento  dei  trattamenti  pensionistici  per  i
          lavoratori  di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
          limiti  delle  risorse  a  cio'  preordinate  sul Fondo per
          l'occupazione  e secondo le modalita' stabilite nel decreto
          di cui al comma 8, le seguenti misure:
                   a)  nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
          cinque   anni   al  raggiungimento  dei  requisiti  per  il
          pensionamento  di anzianita' o di vecchiaia, la concessione
          di  un  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte dell'onere
          relativo  al  proseguimento  volontario della contribuzione
          ovvero  all'erogazione  anticipata del trattamento relativo
          all'anzianita' maturata;
                   b)   l'assunzione   a   carico   del   Fondo   per
          l'occupazione  del  contributo  a fondo perduto nel caso di
          presentazione  di un progetto di lavoro autonomo secondo le
          modalita'    di   cui   all'art.   9-septies   del   citato
          decreto-legge    n.   510   del   1996,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
                   c)   la  concessione  al  datore  di  lavoro,  ivi
          compresi  quelli  di  cui  all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997,  n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia'
          previsti   dalla  legislazione  vigente,  fino  al  massimo
          consentito   dalla   normativa  comunitaria,  nel  caso  di
          assunzione a tempo indeterminato.
                 6.  Allo  scopo  di favorire la creazione di stabili
          opportunita'   occupazionali  per  i  soggetti  di  cui  al
          presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
          all'art.  10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
          deroga alle procedure di evidenza pubblica.
                 7.  Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
          soggetti  di  cui  al presente articolo, approvati entro il
          31 dicembre  1998,  non si applicano le disposizioni di cui
          agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.
                 8.  Le  risorse  del  Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
          articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  definite  ulteriori  forme di incentivazione
          alla  ricollocazione  lavorativa  dei  lavoratori di cui al
          presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
          misure di cui al comma 5".
                 -  Il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale,  emanato  di concerto con Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica del
          21 maggio    1998,    reca:   "Misure   per   favorire   la
          ricollocazione  lavorativa  ovvero  il  raggiungimento  dei
          requisiti  pensionistici  per  i  lavoratori  impegnati nei
          lavori socialmente utili".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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