Legge Ordinaria n. 68 del 12/03/1999 G.U. n. 68 del 23 Marzo 1999 (suppl.ord.)
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     (Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e  della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro  attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a)  alle  persone  in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino  una  riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45
per   cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per  il
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  in conformita' alla tabella
indicativa   delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni  e
malattie  invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo  23  novembre  1988,  n. 509, dal Ministero della sanita'
sulla  base  della  classificazione  internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
b)  alle  persone  invalide  del  lavoro  con un grado di invalidita'
superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c)  alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d)  alle  persone  invalide  di  guerra,  invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
modificazioni.
2.  Agli  effetti  della  presente legge si intendono per non vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non  superiore  ad  un  decimo  ad  entrambi gli occhi, con eventuale
correzione.  Si  intendono  per  sordomuti coloro che sono colpiti da
sordita'  dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata.
3.  Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,
28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,
3  giugno  1971,  n.  397,  e  29  marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori  e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio  1961,  n.  686,  e  19  maggio  1971,  n. 403, le norme per i
terapisti  della  riabilitazione  non  vedenti  di  cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo  61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria  dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.  L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente
articolo,  che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo  dei  disabili,  e'  effettuato  dalle  commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati   nell'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  emanato  dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data  di  cui  all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti  i  criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5.  In  considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la  valutazione  e  la  verifica  della  residua capacita' lavorativa
derivante  da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento   delle   condizioni  di  disabilita'  e'  ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni  di  disabilita'  che danno diritto di accedere al sistema
per   l'inserimento   lavorativo  dei  disabili  continua  ad  essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione  del  posto  di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - L'art. 2 del decreto legislativo  23 novembre 1988,  n.
          509  (Norme per   la   revisione   delle   categorie  delle
          minorazioni  e  malattie invalidanti, nonche' dei  benefici
          previsti   dalla   legislazione  vigente  per  le  medesime
          categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  della  legge  26
          luglio 1988, n. 291), cosi' recita:
            "Art.  2. - 1. Il Ministro  della sanita', entro due mesi
          dalla data di  entrata in  vigore  del presente    decreto,
          approva,  con  proprio decreto, la nuova tabella indicativa
          delle percentuali di invalidita' per   le  minorazioni    e
          malattie    invalidanti, ai   sensi dell'art.  2, comma  2,
          della  legge  26  luglio 1988,  n.  291,  sulla base  della
          classificazione     internazionale     delle    menomazioni
          elaborata  dall'Organizzazione  mondiale    della  sanita'.
          Il     Ministro   della sanita',    con      la    medesima
          procedura,    puo'      apportare    eventuali  modifiche e
          variazioni.
            2. La tabella di cui al  comma  1  elenca  le  infermita'
          specificamente  individuate   alle quali  e' attribuito  un
          valore  percentuale fisso.   Nella medesima   tabella  sono
          altresi'  espresse,  in fasce percentuali di  dieci  punti,
          con   riferimento    alla    riduzione  permanente    della
          capacita'   lavorativa, le  infermita'  alle quali  non sia
          possibile attribuire un valore percentuale fisso".
            -  La legge  27 maggio  1970, n.  382 (Disposizioni    in
          materia    di  assistenza ai ciechi civili),  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1970, n. 156.
            - La legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo
          ordinario dello  Stato   a   favore   dell'Ente   nazionale
          per   la   protezione  e l'assistenza ai  sordomuti e delle
          misure    dell'assegno  di  assistenza  ai  sordomuti),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  23
          dicembre 1978, n.    915  (Testo    unico  delle  norme  in
          materia  di  pensioni  di    guerra),  e'  pubblicato   nel
          supplemento   ordinario alla    Gazzetta    Ufficiale    29
          gennaio 1979, n. 28.
            -   La   legge   14   luglio  1957,  n.  594  (Norme  sul
          collocamento obbligatorio  dei   centralinisti   telefonici
          ciechi),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          1957, n. 188.
            - La legge  28 luglio 1960, n. 778 (Modifiche  alla legge
          14 luglio 1957,  n.  594,  sul   collocamento  obbligatorio
          dei   centralinisti ciechi), e'  pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale  9 agosto  1960, n.  194.
            - La   legge  5  marzo    1965,  n.    155  (Modifiche  e
          integrazioni  delle  norme   sul collocamento  obbligatorio
          dei  centralinisti ciechi),  e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1965, n. 73.
            -  La    legge 11 aprile 1967,  n. 231 (Norma integrativa
          dell'art. 1  della  legge  5    marzo  1965,  n.  155,  sul
          collocamento  obbligatorio  dei centralinisti  ciechi),  e'
          pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale   2 maggio  1967,  n.
          110.
            -  La  legge  3 giugno 1971,   n. 397 (Norme a favore dei
          centralinisti  ciechi),  e'    pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno  1971, n.  160.
            -  La  legge 29 marzo  1985, n. 113 (Aggiornamento  della
          disciplina del collocamento al lavoro  e  del  rapporto  di
          lavoro dei centralinisti non vedenti), e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  5 aprile 1985, n. 82.
            -  La    legge  21  luglio    1961,  n. 686 (Collocamento
          obbligatorio dei  massaggiatori    e    massofisioterapisti
          ciechi),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
          1961, n. 191.
            - La legge 19 maggio 1971,   n. 403  (Nuove  norme  sulla
          professione   e  sul  collocamento  dei  massaggiatori    e
          massofisioterapisti ciechi), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162.
            - La  legge 11 gennaio 1994,  n. 29 (Norme in  favore dei
          terapisti   della    riabilitazione    non    vedenti),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 18 gennaio  1994,  n.
          13.
            -  L'art.    61  della  legge    20 maggio   1982, n. 270
          (Revisione  della  disciplina    del    reclutamento    del
          personale    docente    della   scuola materna, elementare,
          secondaria  ed artistica, ristrutturazione degli  organici,
          adozione  di misure  idonee ad  evitare la  formulazione di
          precariato   e     sistemazione  del    personale  precario
          esistente), cosi' recita:
            "Art. 61  (Categorie speciali).   - Gli   insegnanti  non
          vedenti che siano immessi in  ruolo ai sensi della presente
          legge    o  a  seguito  di concorsi ordinari,   o ancora in
          attesa di sede definitiva,   hanno la  precedenza  assoluta
          nella scelta della sede.
            Nei casi previsti dall'art. 2 della  legge 4 giugno 1962,
          n.  601,  e dall'art.   9 della  legge  29  settembre 1967,
          n.   946, la   presenza  dell'assistente  del  docente  non
          vedente e' facoltativa.
            Nei  concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a

          concorso - e comunque    non  meno  di  due    posti  -  e'
          riservato    ai  concorrenti  non  vedenti,   salvo diverse
          disposizioni  di    maggior  favore    previste  da   leggi
          speciali.
            Ai  fini  dell'applicazione  ai docenti non vedenti delle
          disposizioni di   cui agli   articoli 27,   31 e    38,  il
          requisito  del    servizio nel periodo  in  essi  indicato,
          e'  ridotto  a  90  giorni,  anche  non continuativi.

            Sono  da   considerare   non   vedenti coloro   che    si
          trovano  nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre
          1967, n. 946.
            Il  beneficio di cui al primo comma si applica anche agli
          insegnanti con  rene artificiale,  per i   comuni in    cui
          esiste    il  servizio   di emodialisi   e per   i   comuni
          viciniori  nonche'  egli insegnanti  non autosufficienti  o
          con protesi agli arti inferiori".
            -  Gli articoli 6  e 7 della legge 13 marzo 1958,  n. 308
          (Norme  per  l'assunzione  obbligatoria   al   lavoro   dei
          sordomuti), cosi' recitano:
            "Art.  6.    - L'idoneita' specifica all'esercizio  delle
          mansioni nel sordomuto, che  aspira ad essere   assunto  in
          qualita'  di    impiegato  o  salariato in esecuzione della
          presente   legge,   e'   accordata   dal   medico   fiscale
          dell'Amministrazione  interessata,    con   l'intervento di
          uno specialista in otorinolaringologia  designato dall'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
            Il   cittadino   sordomuto,   che   ha   conseguito   una
          qualificazione   professionale   presso      gli   Istituti
          professionali   dell'Ente nazionale  per  la  protezione  e
          l'assistenza   dei   sordomuti,   e'   considerato   idoneo
          all'esercizio dell'attivita'  salariale  per  la  quale  e'
          qualificato.
            La  commissione per  gli esami  di qualificazione  di cui
          sopra  e' nominata,   per  ogni  corso   di  qualificazione
          o   specializzazione  professionale    indetto    dall'Ente
          nazionale      per    la    protezione   e l'assistenza dei
          sordomuti, con decreto del Ministro per  il  lavoro  ed  e'
          cosi' composta:
            a)  dal  direttore dell'Ufficio provinciale   del lavoro,
          dove ha sede l'Istituto    professionale  Ente    nazionale
          protezione e  l'assistenza sordomuti, che la presiede;
            b)   dal  direttore  dei  corsi  professionali  dell'Ente
          nazionale protezione e assistenza sordomuti;
            c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente
          nazionale protezione e assistenza sordomuti;
               d) dal medico provinciale;
            e)  da  un  medico   specialista  in  otorinolaringologia
          nominato  dall'Ente  nazionale  protezione   e   assistenza
          sordomuti;
            f)  da  due esperti  nelle materie  professionali oggetto
          di  esami,  nominati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale".
            "Art.  7.  -  Nei  concorsi   per l'ammissione alle varie
          carriere nelle amministrazioni di   cui  all'art.    1,  la
          minorazione   del sordomutismo non  costituisce  motivo  di
          esclusione  del   candidato,   salvo   la dichiarazione  di
          idoneita'  di    cui  al  primo    capoverso  dell'articolo
          precedente.
            Nello   svolgimento    degli  esami    orali    per    la
          interrogazione    del  candidato  sordomuto  la commissione
          degli  esami  e'  tenuta  ad  avvalersi  di  un     esperto
          autorizzato    dall'Ente  nazionale   per la   protezione e
          l'assistenza dei sordomuti".
            - L'art.  4 della legge 5  febbraio 1992, n. 104   (Legge
          quadro  per l'assistenza,   l'integrazione   sociale   e  i
          diritti  delle  persone handicappate), cosi' recita:
            "Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).    -   1.    Gli
          accertamenti   relativi      alla    minorazione,      alle
          difficolta',         alla      necessita'   dell'intervento
          assistenziale   permanente  e  alla  capacita'  complessiva
          individuale residua, di cui all'art.   3,  sono  effettuati
          dalle  unita'  sanitarie  locali    mediante le commissioni
          mediche di cui  all'art. 1 della  legge 15  ottobre   1990,
          n. 295,  che  sono  integrate da  un operatore sociale e da
          un  esperto    nei casi da esaminare, in servizio presso le
          unita' sanitarie locali".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  30 giugno
          1965,  n.    1124  (Testo  unico  delle  disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli infortuni   sul
          lavoro  e le  malattie professionali),  e' pubblicato   nel
          supplemento    ordinario  alla    Gazzetta   Ufficiale   13
          ottobre 1965, n. 257.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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