Legge Ordinaria n. 83 del 30/03/1999 G.U. n. 77 del 2 Aprile 1999
Modifica all' articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l' adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma  1 dell'articolo 234 del decreto  legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
  "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo
20 e' fissato il termine del 31  dicembre 1999. Fino a tale data sono
consentiti le  occupazioni, le installazioni e  gli accessi esistenti
in data anteriore al 31 dicembre 1998".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 marzo 1999
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                                 _____________
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della  disposizione  di  legge  modificata  e  della  quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art. 234 del D.Lgs. 30 aprile  1992, n.
          285 (Nuovo codice   della strada),   come modificato    dal
          decreto-legge    4  ottobre 1996, n. 517,   convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 4 dicembre 1996,  n.  611,    e
          come  ulteriormente modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 234 (Norme  transitorie relative al titolo  II).  -
          1.  Per  gli  adeguamenti  conseguiti    alle  disposizioni
          dell'art. 20  e' fissato il termine del  31 dicembre  1999.
          Fino  a    tale  data sono   consentiti le occupazioni,  le
          installazioni   e   gli   accessi   esistenti    in    data
          anteriore al 31 dicembre 1998.
            2.  Le   norme relative al  rilascio di autorizzazioni  e
          concessioni previste  dal titolo   II   ed   alle  relative
          formalita'    di  cui   agli articoli 26  e 27 si applicano
          dopo sei mesi dall'entrata  in vigore del  presente codice.
          I lavori   e le    prescrizioni  tecniche    fissati  nelle
          autorizzazioni  e concessioni   rilasciate anteriormente al
          detto termine devono  essere iniziati entro   tre  mesi  ed
          ultimati  entro un anno  dalla data  dell'autorizzazione  o
          concessione,  fatti salvi  i diversi termini  eventualmente
          stabiliti  nei  rispettivi disciplinari di autorizzazione o
          di concessione.
            3. Entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
          codice devono essere emanate  le direttive di  cui all'art.
          36,  comma  6;    entro  un  anno  dall'emanazione  di tali
          direttive devono essere adottati i piani di    traffico  di
          cui  ai    commi  1,   2 e   3 dello   stesso articolo,  da
          attuare nell'anno successivo.
            4.  Entro un  anno dall'entrata  in vigore  del  presente
          codice  la  segnaletica   di pericolo   e   di prescrizione
          permanente deve    essere  adattata    alle    norme    del
          presente  codice    e    del    regolamento;    la restante
          segnaletica deve essere adeguata  entro tre anni.  In  caso
          di  sostituzione,  i nuovi   segnali devono essere conformi
          alle norme del presente codice e del regolamento. Fino    a
          tale  data  e'  consentito il permanere della   segnaletica
          attualmente  esistente. Entro  lo stesso termine     devono
          essere      realizzate   le     opere     necessarie    per
          l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.
            5.  Le  norme  di cui  agli  articoli  16,  17  e 18   si
          applicano  successivamente    alla    delimitazione     dei
          centri    abitati     prevista  dall'art.  4      ed   alla
          classificazione  delle  strade prevista dall'art.  2, comma
          2.  Fino all'attuazione di tali adempimenti   si  applicano
          le previgenti disposizioni in materia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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