Legge Ordinaria n. 95 del 13/04/1999 G.U. n. 90 del 19 Aprile 1999
Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge   28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  divieto   di  cui  al  comma  1  non   si  applica  ai
finanziamenti che vengono erogati  dal Ministero degli affari esteri,
ai  sensi degli  articoli 7  e 18  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  12  aprile   1988,  n.  177,  per   la  realizzazione  di
iniziative,  interventi, programmi  ed  attivita'  nel settore  della
cooperazione   allo  sviluppo,   in  favore   di  universita'   e  di
organizzazioni   non  governative   riconosciute   idonee  ai   sensi
dell'articolo 28  della legge 26  febbraio 1987, n. 49,  salvo quanto
disposto  dall'articolo  20 della  legge  15  marzo  1997, n.  59,  e
successive modificazioni. Ai soggetti  sopra indicati potranno essere
concessi  anticipi  nella   misura  del  50  per   cento  del  valore
complessivo del progetto  nel primo anno, seguiti da  anticipi del 40
per cento negli anni successivi".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 aprile 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 1:
            - Il testo  dell'art.  5  del  decreto-legge  n.  79/1997
          (Misure  urgenti  per  il    riequilibrio  della    finanza
          pubblica), come   modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  5  (Disposizioni  varie  di contenimento). - 1. E'
          fatto divieto alle   amministrazioni   pubbliche  di    cui
          all'art.  1, comma  2,  del decreto legislativo  3 febbraio
          1993,  n.  29,    ed  agli    enti  pubblici  economici  di
          concedere, in  qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in
          materia di  contratti di  appalto di  lavori, di  forniture
          e    di  servizi,  con  esclusione    dei  contratti   gia'
          aggiudicati  alla data di entrata  in  vigore del  presente
          decreto    e di   quelli  riguardanti attivita' oggetto  di
          cofinanziamento   da parte    dell'Unione  europea.    Sono
          abrogate   tutte  le  disposizioni,    anche  di  carattere
          speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
            1-bis. Il divieto di cui al comma 1  non  si  applica  ai
          finanziamenti  che  vengono  erogati  dal  Ministero  degli
          affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 12 aprile 1988,  n.  177,
          per   la   realizzazione   di    iniziative,    interventi,
          programmi ed attivita' nel  settore della cooperazione allo
          sviluppo,   in     favore    di    universita'      e    di
          organizzazioni  non   governative riconosciute idonee    ai
          sensi   dell'art. 28  della legge  26 febbraio 1987, n. 49,
          salvo quanto disposto  dall'art. 20 della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,    e successive modificazioni. Ai   soggetti
          sopra indicati potranno essere  concessi    anticipi  nella
          misura  del  50    per  cento  del  valore  complessivo del
          progetto nel primo anno,  seguiti da anticipi  del  40  per
          cento negli anni successivi.
            2.  Le   autorizzazioni di  cassa determinate  per l'anno
          1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per  i  capitoli
          indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono
          ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.
            3.  In  sede  di  prima    applicazione, in attuazione di
          quanto previsto dall'art.  2, comma   22, della   legge  23
          dicembre  1996,    n. 662,   in materia di   determinazione
          delle tariffe dei  servizi postali, l'Ente  poste  italiane
          e'   autorizzato a rideterminare in  aumento le tariffe dei
          servizi  postali entro   il limite   massimo del    10  per
          cento  dei  proventi,  a  compensazione dei minori introiti
          eventualmente  derivanti  dalla   modifica   dei   rapporti
          intrattenuti    con  il Ministero del tesoro e con la Cassa
          depositi e prestiti".
            -  Il  testo  degli  articoli  7   e  18  del  D.P.R.  n.
          177/1988 (Approvazione del  regolamento di esecuzione della
          legge  26  febbraio  1987, n.   49, sulla disciplina  della
          cooperazione dell'Italia  con i Paesi in via  di  sviluppo)
          e' il seguente:
            "Art.    7 (Convenzioni).   -   1. La   realizzazione  di
          iniziative   ed interventi     di     cooperazione     puo'
          essere      affidata,      mediante convenzione,   che   ne
          determina    le  modalita'    di    esecuzione     e     di
          finanziamento    delle      spese   sostenute,   ad   altre
          amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi  compresi
          quelli  di  cui  all'art.  2, comma 5, della legge,  e piu'
          generalmente ad    enti  legalmente  riconosciuti  che  non
          perseguano  finalita'  di lucro, nonche' ai sensi dell'art.
          29,  comma  2,  ultima   parte,   ad   organizzazioni   non
          governative riconosciute idonee".
            "Art.  18    (Formazione). -   1. La   Direzione generale
          provvede   alla   realizzazione   delle      attivita'   di
          cooperazione  indicate  dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed
          h), della legge:
            a) promuovendo  corsi di  studio o   seminari  attraverso
          intese  con  altre amministrazioni   dello Stato   ai sensi
          degli  articoli 7  e 16, nonche'  mediante    la    stipula
          di  convenzioni  o   contratti  con universita',   enti  ed
          organismi    specializzati    o  mediante    la concessione
          agli  stessi, con  decreto  del   direttore generale,    di
          appositi   contributi.    I  finanziamenti  cosi'  disposti
          possono coprire anche l'onere per la concessione di   borse
          di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento
          delle  spese  di  viaggio  in  favore dei frequentatori dei
          corsi o seminari;
            b)  concedendo  direttamente  agli   interessati,   fuori
          dai  casi previsti dalla  lettera a), borse di  studio o di
          tirocinio  ed altri sussidi nonche' le spese di viaggio, in
          modo  da  favorire  la frequenza agli studi in  Italia, nel
          Paese di appartenenza o  in altro Paese in via di  sviluppo
          nel quale funzionino adeguate istituzioni;
            c)  concorrendo  all'istituzione  e al potenziamento, nei
          Paesi  in  via  di  sviluppo,    di  facolta'  di     studi
          universitari,  istituti,    scuole e centri di formazione e
          di addestramento  professionale  attraverso  gli  strumenti
          appropriati  tra  quelli indicati  al comma  3 dell'art.  2
          della legge.
            2. Per l'attuazione di quanto disposto  alla  lettera  b)
          del  comma  1,  la Direzione generale puo' accreditare alle
          competenti    rappresentanze    italiane          l'importo
          corrispondente     al     trattamento       riservato    ai
          frequentatori   di   corsi    e      seminari    effettuati
          all'estero.    Puo'  altresi'  stipulare,  ove  necessario,
          apposite   convenzioni   con   istituti   bancari        ed
          assicurativi    atte    a  facilitare    l'erogazione  agli
          interessati  delle borse  di  studio  o di   tirocinio    o
          degli    altri  sussidi  di  cui  al  comma 1,   nonche' ad
          assicurare ai frequentatori di corsi    e    seminari    un
          idoneo   trattamento   assistenziale   ed assicurativo".
            -  Il  testo dell'art. 28  della legge n. 49/1987  (Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi    in
          via di sviluppo) e' il seguente:
            "Art.     28  (Riconoscimento    di    idoneita'    delle
          organizzazioni  non governative). -  1.  Le  organizzazioni
          non  governative, che operano nel campo  della cooperazione
          con i  Paesi in   via di   sviluppo,  possono  ottenere  il
          riconoscimento  di  idoneita'   ai fini di cui  all'art. 29
          con decreto dal Ministro degli affari  esteri,  sentito  il
          parere   della   commissione   per  le  organizzazioni  non
          governative,  di  cui  all'art.  8,   comma      10.   Tale
          commissione  esprime    pareri  obbligatori    anche  sulle
          revoche    di    idoneita',     sulle        qualificazioni
          professionali    o    di  mestiere  e  sulle  modalita'  di
          selezione,       formazione        e        perfezionamento
          tecnicoprofessionale di volontari e  degli altri cooperanti
          impiegati dalle organizzazioni non governative.
            2.    L'idoneita'    puo'    essere    richiesta per   la
          realizzazione  di programmi a breve   e medio  periodo  nei
          Paesi  in   via di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di
          formazione in loco   di  cittadini  dei  Paesi  in  via  di
          sviluppo. Le  organizzazioni idonee per una  delle suddette
          attivita'  possono  inoltre  richiedere  l'idoneita'    per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
            3. Sono fatte salve le   idoneita'  formalmente  concesse
          dal  Ministro degli  affari  esteri prima  dell'entrata  in
          vigore della  presente legge.
            4.    Il      riconoscimento    di      idoneita'    alle
          organizzazioni   non governative puo'  essere dato  per uno
          o  piu' settori  di intervento sopra indicati, a condizione
          che le medesime:
            a) risultino  costituite ai sensi  degli articoli  14, 36
          e  39 del codice civile;
            b) abbiano come fine istituzionale   quello  di  svolgere
          attivita' di cooperazione  allo sviluppo,  in favore  delle
          popolazioni  del terzo mondo;
            c)    non perseguano   finalita'   di lucro  e  prevedano
          l'obbligo  di destinare   ogni provento,   anche  derivante
          da  attivita'   commerciali accessorie  o  da  altre  forme
          di  autofinanziamento,  per  i  fini istituzionali  di  cui
          sopra;
            d)    non abbiano   rapporti di   dipendenza da  enti con
          finalita' di lucro,  ne' siano  collegate in   alcun   modo
          agli    interessi  di   enti pubblici o privati, italiani o
          stranieri aventi scopo di lucro;
            e)    diano    adeguate  garanzie    in    ordine    alla
          realizzazione    delle attivita' previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
            f)  documentino    esperienza  operativa    e   capacita'
          organizzativa  di  almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
          via di sviluppo, nel settore  o  nei  settori  per  cui  si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
            g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla
          Direzione  generale   per  la  cooperazione  allo  sviluppo
          anche  ai  fini  del mantenimento della qualifica;
            h) presentino  i bilanci   analitici relativi  all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
            i)  si  obblighino  alla presentazione   di una relazione
          annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso".
            - Il testo  dell'art. 20 della legge n. 59/1997   (Delega
          al  Governo  per   il conferimento  di  funzioni  e compiti
          alle  regioni ed   enti locali,   per   la riforma    della
          pubblica    amministrazione  e    per    la semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "Art.  20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio    di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la  delegificazione  di  norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche     coinvolgenti   amministrazioni
          centrali,  locali  o    autonome,  indicando  i criteri per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti   oggetto  della  disciplina,    salvo  quanto
          previsto alla   lettera a) del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno   di legge e' presentata una relazione sullo  stato
          di  attuazione  della   semplificazione dei    procedimenti
          amministrativi.
            2.  Con   lo stesso disegno  di legge di cui  al comma 1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi che,  per le loro  caratteristiche   e   per     la
          loro    pertinenza    alle    comunita'  territoriali, sono
          attribuiti alla potesta' normativa delle  regioni  e  degli
          enti  locali,  e indica i principi che restano regolati con
          legge della Repubblica ai sensi degli  articoli 117,  primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.    I  regolamenti    sono  emanati   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,   di   concerto con   il  Ministro    competente,
          previa     acquisizione  del    parere    delle  competenti
          commissioni parlamentari e del  Consiglio di Stato.  A  tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.    I      regolamenti    entrano    in   vigore     il
          sessantesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
            a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il   numero delle fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo.
            6.    I    servizi  di    controllo    interno   compiono
          accertamenti   sugli effetti    prodotti   dalle      norme
          contenute      nei   regolamenti    di semplificazione e di
          accelerazione   dei procedimenti amministrativi  e  possono
          formulare   osservazioni   e    proporre  suggerimenti  per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7. Le regioni a statuto   ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dai   commi da   1   a   6 nel  rispetto  dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che  costituiscono    principi  generali   dell'ordinamento
          giuridico.  Tali    disposizioni operano   direttamente nei
          riguardi delle regioni fino   a  quando  esse  non  avranno
          legiferato  in    materia. Entro   un anno   dalla data  di
          entrata   in vigore   della presente legge,  le  regioni  a
          statuto  speciale e le province autonome di  Trento  e   di
          Bolzano   provvedono    ad      adeguare    i    rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione delle    effettive  condizioni  economiche  dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette   a  revisione  biennale,  sentite  le  competenti
          commissioni parlamentari;
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di   ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980,    n.  382,  e
          procedimento  di  approvazione degli  atti dei concorsi per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)   procedure   per l'accettazione   da   parte    delle
          universita'      di  eredita',     donazioni  e     legati,
          prescindendo     da  ogni      autorizzazione   preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),   sono   emanati  previo     parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al  comma  8, lettera c),   il decreto  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more    della
          costituzione della consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi    universitari di   cui all'art.   6 della  medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)