Legge Ordinaria n. 149 del 08/06/2000 G.U. n. 135 del 12 Giugno 2000
Disposizioni per l' organizzazione del Vertice G8 a Genova
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.   Per  le  esigenze  connesse  ad  indifferibili  interventi  di
sistemazione  urbana,  di  manutenzione  e  di  arredo  stradale,  di
realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di
supporto  logistico  e  di  esposizione della ricerca tecnologica nel
territorio  della  citta'  di  Genova,  nella  quale  si svolgera' il
Vertice  tra  gli  otto  maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo
scopo  di  assicurare  condizioni  di decoro alle aree interessate da
tale  evento,  e'  autorizzato  il limite di impegno quindicennale di
lire  6.000  milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello
Stato  agli  oneri  derivanti  dalla  contrazione  di  mutui  o altre
operazioni  finanziarie  che  il  comune  di Genova e' autorizzato ad
effettuare.  Sulle  medesime  risorse  gravano  altresi'  le spese di
adeguamento  e  ristrutturazione  dei  beni  del  demanio  marittimo,
individuati  dalla  commissione  di  cui  al  comma 2 per le medesime
finalita'.  Nessun  onere  e' dovuto per l'utilizzazione dei beni del
demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti
la  demolizione,  totale  o parziale, delle strutture gia' esistenti;
detti  beni  rimangono,  anche  successivamente  all'evento di cui al
presente comma, affidati in concessione al comune di Genova.
  2.  Per  l'individuazione  e  l'approvazione  degli  interventi  da
adottare  ai  sensi  del  comma  1  e  per  le  relative modalita' di
esecuzione,  e'  istituita  una  speciale  commissione  composta  dal
prefetto,  che  la  presiede,  dal  sindaco  e  dal  presidente della
provincia  di  Genova,  dal  presidente  della  regione  Liguria, dal
questore,  dal  provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche,  dal
sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  e dal presidente dell'autorita'
portuale  del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare
un  proprio  rappresentante;  il  delegato  del  prefetto presiede la
commissione,  in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo;
e'  comunque  necessaria  la presenza di almeno cinque componenti. Il
prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti
di  altre  amministrazioni  o  enti interessati. All'attuazione degli
interventi  predetti  provvede  il  prefetto,  o suo delegato, che si
avvale  degli  uffici  tecnici  statali  e  comunali  per  i relativi
adempimenti   amministrativi   e   affida  a  societa'  a  prevalente
partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo
per  gli  interventi  da  realizzare  su aree in concessione di dette
societa'.
  3.  Ai  fini  indicati  nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti
sono  adottati  anche  in  deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi
generali  dell'ordinamento  nazionale.  Alle  procedure di scelta del
contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione
dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per
le  procedure  accelerate  dalle vigenti disposizioni in materia. Con
riferimento  agli  appalti pubblici relativi alla realizzazione degli
interventi  di  cui  ai predetti commi, e' in ogni caso consentito il
ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e successive modificazioni, per l'affidamento, anche
unitario  e  coordinato,  dei  lavori  e della connessa progettazione
esecutiva,  con  possibilita'  di  aggiudicazione in base al criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa previsto dall'articolo
21,  comma  2,  della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione
dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si applicano anche alle
opere  di  adeguamento  degli aeroporti di Genova e Albenga, previste
dal  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T,
emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
  4.   Al  pagamento  delle  spese  derivanti  dall'applicazione  del
presente  articolo  provvede la prefettura di Genova, con imputazione
alla  contabilita' speciale destinata agli interventi di cui ai commi
1 e 2, su cui possono altresi' confluire eventuali risorse aggiuntive
versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati,
comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il
predetto  pagamento e' disposto sulla base di apposita certificazione
sulla  regolarita'  dei  lavori  eseguiti rilasciata dal provveditore
regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei
prezzi  delle  forniture  rilasciata  dall'ufficio  tecnico erariale,
previo   parere   della   sovrintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei documenti
giustificativi  vistati  dal  prefetto,  o  dal suo delegato, cui sia
stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Si riporta il testo vigente degli articoli 19, comma
          1,  lettera b), e 21, comma 2 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici):
              Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici):
          "1.  I  contratti di appalti di lavori pubblici di cui alla
          presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
          forma  scritta  tra  un  imprenditore  e un soggetto di cui
          all'articolo 2, comma 2, per oggetto:
                a) (Omissis).
                b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16,
          comma   5,  e  l'esecuzione  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, qualora:
                  1) riguardino lavori la cui componente impianistica
          o  tecnologia  incida  per piu' del 50 per cento sul valore
          dell'opera;
                  2)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
          scavi archeologici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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