Legge Ordinaria n. 178 del 23/06/2000 G.U. n. 153 del 3 Luglio 2000
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.   Il  Governo  e'  autorizzato  a  stipulare  un'intesa  con  la
Commissione delle Comunita' europee per istituire il Centro nazionale
di  informazione  e documentazione europea, costituito nella forma di
Gruppo   europeo   di   interesse  economico  (GEIE),  ai  sensi  del
regolamento  (CEE)  n.  2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
  2.  Il  Centro  sara'  finanziato dalla Commissione delle Comunita'
europee  e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara'
disciplinato  mediante  l'intesa  di  cui al comma 1, con la quale si
provvedera' in particolare:
a) a  prevedere  la  possibilita'  dell'ingresso, in qualita' di soci
   ordinari,  di  persone fisiche, persone giuridiche private ed enti
   pubblici;
b) a  stabilire  il  quadro  delle fonti di finanziamento in aggiunta
   alle quote dei soci fondatori;
c) a  definire  forme  congiunte  di  indirizzo  e  vigilanza,  ferme
   restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle
   norme statali e comunitarie vigenti.
  3.  Il  Centro  opera  in  conformita'  alla  trasparenza  che deve
informare  le  attivita'  delle  istituzioni dell'Unione europea, con
l'obiettivo:
a) di  realizzare,  anche  attraverso  le  possibilita' offerte dalle
   nuove  tecnologie  della  comunicazione,  programmi sistematici di
   diffusione  dell'informazione  e documentazione europea destinati,
   sia   direttamente,   sia   attraverso  sportelli  decentrati,  ai
   cittadini e a determinate categorie di utenti;
b) di  formare  il  personale  per  la  diffusione  e  gestione della
   documentazione comunitaria;
c) di  coordinare  e  razionalizzare  le attivita' di documentazione,
   elaborazione  e  studio  gia'  esistenti  attraverso  una serie di
   convenzioni  con  altri centri di studio e documentazione con sede
   in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.
  4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
  5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari
esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle
successive  modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita' di
soci  ordinari,  dei  soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla
designazione  dei  componenti  degli  organi  direttivi del Centro da
parte  del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta
annualmente  alle  predette  commissioni una relazione sull'attivita'
svolta, sul bilancio e sul programma di attivita' del Centro.
  6.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo,  nel  limite  massimo  annuo  di  1.500  milioni  di lire a
decorrere  dal  2000,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
                                    N O T E
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              -  Il  regolamento  (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del
          25 luglio 1985 e' pubblicato in GUCE n. L 199 del 31 luglio
          1985.
              -  Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
          "Norme  per  l'applicazione  del regolamento n. 85/2137/CEE
          relativo  all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
          economico   GEIE,   ai   sensi  dell'art.  17  della  legge
          29 dicembre 1990, n. 428".
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n.
          390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni
          immobili  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
          enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici
          territoriali,  delle  unita'  sanitarie  locali,  di ordini
          religiosi e degli enti ecclesiastici), e' il seguente:
              "Art.  1.  - 1. L'amministrazione finanziaria puo' dare
          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione per usi governativi:
                a)  a  istituzioni  culturali  indicate nella tabella
          emanata  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          6 novembre 1984, n. 834;
                b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
          delle  finanze,  da emanarsi sentito il Ministro per i beni
          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;
                c)  ad  altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un   programma   almeno  triennale.  Le  concessioni  e  le
          locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
          canone  ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
          non  superiore  al  10  per  cento  di  quello determinato,
          sentito  il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
          dei  valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
          destinati  a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
          per  lo  svolgimento  delle  loro attivita' istituzionali o
          statutarie.
              2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al comma
          precedente  devono  prevedere  la  assunzione, da parte del
          concessionario  o locatario, degli oneri della manutenzione
          ordinaria  e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
          Stato  ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
          degli  oneri,  delle  contribuzioni  e  degli  obblighi  di
          qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
          oggetto   della   concessione   faccia  parte  del  demanio
          artistico,  storico o archeologico, le opere di ordinaria e
          straordinaria  manutenzione  devono essere eseguite secondo
          le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze e' nominata
          una   commissione   composta   da  due  rappresentanti  del
          Ministero  delle  finanze,  di  cui  uno  appartenente alla
          Direzione  generale  del  demanio  che  la  presiede, da un
          rappresentante   del   Ministero   del   tesoro  e  da  due
          rappresentanti   del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali.   La   commissione   esamina  le  richieste  di
          concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle
          presentate  da  soggetti  che  curano  le raccolte museali,
          bibliografiche,   archivistiche   e  scientifiche.  Qualora
          proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione
          della  rilevanza  dell'attivita'  concretamente  svolta, la
          commissione  indica  l'ammontare del canone, entro i limiti
          di  cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entita' delle
          opere  di  manutenzione straordinaria che il richiedente si
          impegna ad eseguire.
              4.  Nel  caso  di  richiesta  di  utilizzazione  di una
          porzione  dell'immobile  per finalita' diverse da quelle di
          cui  al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di
          tale  porzione,  un distinto canone determinato, sentito il
          competente  ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
          in comune commercio.
              5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta
          per  sopravvenuta  necessita' di utilizzazione dei beni per
          usi governativi.
              6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione.   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone.
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di
          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,
          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio
          esclusivo   di   attivita'  religiosa,  di  assistenza,  di
          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di
          regole monastiche".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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