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Legge Ordinaria n. 192 del 22/06/2000 G.U. n. 161 del 12 Luglio 2000
Modifica all' articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell' articolo 473 del codice civile
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito
dal seguente:
"Art.   13   (Abrogazione   delle   disposizioni   che  prevedono  il
riconoscimento  o  autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e
per  acquistare beni stabili). - 1. L'articolo 17 del codice civile e
la  legge  21  giugno  1896,  n.  218,  sono  abrogati. Sono altresi'
abrogati   l'articolo  600,  il  quarto  comma  dell'articolo  782  e
l'articolo  786  del codice civile, nonche' le altre disposizioni che
prescrivono   autorizzazioni   per   l'acquisto  di  immobili  o  per
accettazione  di  donazioni,  eredita'  e  legati da parte di persone
giuridiche,  ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto
di  immobili  o  per  accettazione di donazioni, eredita' e legati da
parte  delle  associazioni,  fondazioni  e  di  ogni  altro  ente non
riconosciuto.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche alle
acquisizioni  deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge".
  2. L'articolo 473 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art.  473 (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredita'
devolute  alle  persone  giuridiche  o ad associazioni, fondazioni ed
enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
  Il presente articolo non si applica alle societa'".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  l'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
          l'art. 473 del codice civile, vedasi note all'art. 1.
          Note all'art. 1:
              - La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca "Misure urgenti
          per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e dei
          procedimenti di decisione e di controllo".
              - La  legge 21 giugno 1896, n. 218, recava: "Competenza
          dei  prefetti  ad  autorizzare  le  province, i comuni e le
          istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e
          donazioni e ad acquistare beni stabili".
              - Il  testo  dell'art.  782  del  codice  civile,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  782 (Forma della donazione). - La donazione deve
          essere  fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se
          ha  per  oggetto  cose  mobili,  essa non e' valida che per
          quelle   specificate   con   indicazione  del  loro  valore
          nell'atto  medesimo  della  donazione, ovvero in una nota a
          parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
              L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con
          atto  pubblico  posteriore. In questo caso la donazione non
          e'   perfetta   se   non  dal  momento  in  cui  l'atto  di
          accettazione e' notificato al donante.
              Prima  che  la donazione sia perfetta, tanto il donante
          quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
              (comma abrogato)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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