Legge Ordinaria n. 202 del 21/07/2000 G.U. n. 171 del 24 Luglio 2000
Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il Presidente della Corte dei conti e' nominato tra i magistrati
della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre
anni  funzioni  direttive  ovvero  funzioni equivalenti presso organi
costituzionali  nazionali  ovvero di istituzioni dell'Unione europea,
con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio   dei   Ministri,   sentito  il  parere  del  Consiglio  di
Presidenza.
  2.  In  caso  di vacanza del posto le funzioni del Presidente della
Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte
dei conti piu' anziano nella qualifica.
  3.  La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e
non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 luglio 2000
                               CIAMPI
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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