Legge Ordinaria n. 213 del 25/07/2000 G.U. n. 178 del 1 Agosto 2000
Norme di adeguamento dell' attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell' interscambio internazionale delle merci
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
           Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali

  1.  Gli  spedizionieri  doganali,  iscritti agli albi professionali
istituiti  con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali
professionisti  qualificati  per  le materie previste dall'articolo 1
della   predetta   legge  n.  1612  del  1960,  sono  abilitati  alla
rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
  2.  Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1
sono  altresi'  abilitati  a  svolgere  i  compiti  che  lo Stato, le
regioni,  le  province,  i  comuni  e gli enti locali, per effetto di
norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          22 dicembre   1960,   n.   1612,  recante:  "Riconoscimento
          giuridico  della  professione  di spedizioniere doganale ed
          istituzione  degli  albi e del fondo previdenziale a favore
          degli  spedizionieri  doganali",  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961:
              "Art.  1.  -  L'attivita'  degli spedizionieri doganali
          accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della
          legislazione  vigente viene, a tutti gli effetti giuridici,
          riconosciuta   quale  professione  qualificata  avente  per
          oggetto  le  materie:  fiscale,  merceologica, valutaria, e
          quant'altro si riferisce al campo doganale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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