Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 213 del 25/07/2000 G.U. n. 178 del 1 Agosto 2000
Norme di adeguamento dell' attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell' interscambio internazionale delle merci
Norme di adeguamento dell' attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell' interscambio internazionale delle merci
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali 1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961: "Art. 1. - L'attivita' degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)