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Legge Ordinaria n. 323 del 24/10/2000 G.U. n. 261 dell'8 Novembre 2000
Riordino del settore termale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Finalita')
1.  La  presente  legge  disciplina  la  erogazione delle prestazioni
termali  al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello
stato  di  benessere  psico-fisico  e  reca  le  disposizioni  per la
promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai
fini  della  valorizzazione  delle  risorse  naturali,  ambientali  e
culturali dei territori termali.
2.   La   presente   legge   promuove,   altresi',  la  tutela  e  la
valorizzazione   del  patrimonio  idrotermale  anche  ai  fini  dello
sviluppo turistico dei territori termali.
3.  Lo  Stato  e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono  promuovere,  con  idonei  provvedimenti  di incentivazione e
sostegno,  la  qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e
turistico    e   la   valorizzazione   delle   risorse   naturali   e
storico-artistiche dei territori termali.
4.  Le  regioni,  entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli
strumenti   di   valorizzazione,   di   tutela   e   di  salvaguardia
urbanistico-ambientale  dei  territori  termali,  adottati secondo le
rispettive  competenze.  In  caso di mancato rispetto del termine, il
Governo   provvede   ad  attivare  i  poteri  sostitutivi,  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5.   Il   Governo,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  e' delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge un decreto legislativo
recante   un   testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  attivita'
idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
6.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono alle
finalita'  e  alla  attuazione  della  presente  legge secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.   112   (Conferimento   di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni  e  alla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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