Legge Ordinaria n. 326 del 07/11/2000 G.U. n. 264 dell'11 Novembre 2000
Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge
in  materia  valutaria,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
  2.  Dopo  l'articolo  23  del  testo  unico delle norme di legge in
materia   valutaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' inserito il seguente:
  "Art.  23-bis  (Principio  di  legalita'). - 1. Nessuno puo' essere
assoggettato  a  sanzioni  se  non  in  forza di una legge entrata in
vigore prima della commissione della violazione.
  2.  Nessuno  puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per
un   fatto   che,  secondo  una  legge  posteriore,  non  costituisce
violazione  punibile,  salvo  che la sanzione sia gia' stata irrogata
con  provvedimento  definitivo.  In  tale  caso, il debito residuo si
estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
  3.  Se  la  legge  in vigore al momento in cui e' stata commessa la
violazione  e  le  leggi  posteriori stabiliscono sanzioni di entita'
diversa,   si   applica  la  legge  piu'  favorevole,  salvo  che  il
provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 novembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Avvertenza
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  23  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 marzo  1988, n. 148 (Approvazione del
          testo   unico  delle  norme  in  materia  valutaria),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). -
          1.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  decreto, la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  tenendo  conto della
          gravita'  della  violazione,  della natura dolosa o colposa
          della   condotta   illecita,   dei   motivi   che   l'hanno
          determinata,  della  personalita'  dell'autore  e delle sue
          condizioni  economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera
          svolta  dall'autore  per  l'eliminazione  o  l'attenuazione
          degli   effetti   provocati  dalla  condotta  illecita.  Si
          applicano  gli  articoli da 2 a 9, primo comma, della legge
          24 novembre 1981, n. 689.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  valore  della  valuta,  dei  beni  e diritti e'
          computato con riferimento alla data della violazione.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  quando  gli elementi di
          valutazione  di  cui  al  comma 1 giustificano la riduzione
          delle   sanzioni  pecuniarie  prescritte,  puo'  infliggere
          all'autore  il  pagamento  di  una  sanzione amministrativa
          pecuniaria  non  eccedente il 25 per cento del valore della
          sanzione applicabile.".

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