Legge Ordinaria n. 327 del 07/11/2000 G.U. n. 265 del 13 Novembre 2000
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
                               appalto
  1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,
nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  dell'anomalia  delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di  servizio  e  di  forniture,  gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare  che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al  costo  del  lavoro  come  determinato periodicamente, in apposite
tabelle,  dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base  dei  valori  economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata  dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme  in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici  e  delle differenti aree territoriali. In fase di prima
applicazione  le  predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge e, successivamente,
aggiornate  in  caso  di  variazione  delle  componenti del costo del
lavoro.
  2.  In  mancanza  di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro  e'  determinato  in  relazione  al  contratto  collettivo del
settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
  3.  Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti
di  settori  non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni,  e dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n.  494,  e  successive  modificazioni,  gli  enti aggiudicatori sono
tenuti  altresi'  a  considerare i costi relativi alla sicurezza, che
devono  essere  specificamente  indicati e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
  4.  Sono  considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai
commi 1, 2 e 3.
  5.   Nell'ambito   dei  requisiti  per  la  qualificazione  di  cui
all'articolo  8  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,   devono  essere  considerate  anche  le  informazioni
fornite  dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto
adempimento,  all'interno  della  propria  azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 novembre 2000

                            CIAMPI
                            Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            Ministri
                            Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                            previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Comma 3.
              - La  legge  11  febbraio  1994,  n.  109, reca: "Legge
          quadro in materia di lavori pubblici".
              - Il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili".
              Comma 4.
              - II  testo  dell'art.  25  del  decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
          materia di appalti pubblici di servizi), e' il seguente:
              "Art.  25  (Offerte  anormalmente  basse). - 1. Qualora
          talune  offerte  presentino  carattere  anormalmente  basso
          rispetto      alla      prestazione,      l'amministrazione
          aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le
          precisazioni    in   merito   agli   elementi   costitutivi
          dell'offerta  ritenuti  pertinenti  e  li  verifica tenendo
          conto di tutte le spiegazioni ricevute.
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  tiene  conto, in
          particolare,  delle  giustificazioni riguardanti l'economia
          del  metodo  di  prestazione  del  servizio  o le soluzioni
          tecniche   adottate   o   le   condizioni   eccezionalmente
          favorevoli  di  cui  dispone il concorrente per prestare il
          servizio,  oppure  l'originalita'  del servizio stesso, con
          l'esclusione,   peraltro,  di  giustificazioni  concernenti
          elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
          legislative,  regolamentari  o amministrative, ovvero i cui
          valori risultano da atti ufficiali.
              3.  Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e
          2  tutte  le  offerte  che  presentano  una  percentuale di
          ribasso  che  superi  di  un quinto la media aritmetica dei
          ribassi  delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto
          delle offerte in aumento.
              4. Nella   verifica   delle  offerte  l'amministrazione
          aggiudicatrice  tiene conto anche degli oneri eventualmente
          connessi,  per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art.
          23, comma 3".
              Comma 5.
              - Il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109  (per l'argomento vedi nota all'art. 1, comma 3), e' il
          seguente:
              "Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
          soggetti  esecutori  a  qualsiasi titolo di lavori pubblici
          devono  essere  qualificati ed improntare la loro attivita'
          ai princi'pi della qualita', della professionalita' e della
          correttezza.  Allo  stesso  fine  i prodotti, i processi, i
          servizi  e  i  sistemi  di qualita' aziendali impiegati dai
          medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a  certificazione, ai
          sensi della normativa vigente.
              2.  Con  apposito  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,   sentito   il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   previo   parere   delle  competenti
          commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
          normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
          unico  per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
          150.000  ECU,  articolato  in  rapporto  alle  tipologie ed
          all'importo dei lavori stessi.
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'Autorita'  di  cui  all'art.  4,  sentita
          un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso
          l'Autorita'  medesima.  Alle  spese  di finanziamento della
          commissione  consultiva  si  provvede a carico del bilancio
          dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili. Agli
          organismi  di  attestazione  e'  demandato  il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a) certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000;
                b) dichiarazione    della    presenza   di   elementi
          significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita'
          rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
                c) requisiti     di     ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
              4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2 definisce in
          particolare:
                a) il  numero e le modalita' di nomina dei componenti
          la  commissione  consultiva  di  cui  al  comma 3, che deve
          essere  composta  da  rappresentanti  delle amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo,
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
                b) le  modalita'  e  i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi  devono possedere, fermo restando che essi devono
          agire  in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
          di    lavori    pubblici   destinatari   del   sistema   di
          qualificazione   e  che  sono  soggetti  alla  sorveglianza
          dell'Autorita';  i  soggetti  accreditati nel settore delle
          costruzioni,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  delle  norme  nazionali  in  materia, al
          rilascio  della  certificazione dei sistemi di qualita', su
          loro  richiesta  sono  autorizzati dall'Autorita', nel caso
          siano  in  possesso  dei  predetti  requisiti,  anche  allo
          svolgimento  dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
          fermo  restando  il  divieto  per  lo  stesso  soggetto  di
          svolgere  sia  i  compiti  della  certificazione che quelli
          dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
                c) le  modalita'  di  attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita'  o  della dichiarazione della presenza di elementi
          del  sistema  di  qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
          b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
          le  modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
          requisiti relativamente ai dati di bilancio;
                d) i  requisiti  di  ordine  generale  ed i requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari  di  cui al
          comma  3,  lettera  c),  con le relative misure in rapporto
          all'entita'  e  alla  tipologia dei lavori, tenuto conto di
          quanto  disposto  in  attuazione  dell'art. 9, commi 2 e 3.
          Vanno  definiti,  tra  i  suddetti  requisiti, anche quelli
          relativi  alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
          compresi i versamenti alle casse edili;
                e) la  facolta'  ed  il  successivo  obbligo  per  le
          stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
          cinque  anni  ed  in  rapporto  alla  tipologia  dei lavori
          nonche'  agli  oggetti  dei  contratti,  di  richiedere  il
          possesso  della  certificazione  del  sistema di qualita' o
          della  dichiarazione della presenza di elementi del sistema
          di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
          ed  il  successivo  obbligo  per  le stazioni appaltanti di
          richiedere  la  certificazione  di  qualita'  non  potranno
          comunque  essere previsti per lavori di importo inferiore a
          500.000 ECU;
                f) i  criteri  per  la  determinazione  delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
          inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
          relative modalita' di verifica;
                h) la  formazione  di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma  3;  tali  elenchi  sono  redatti e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
              5. (Abrogato).
              6.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 2 disciplina le
          modalita'   dell'esercizio,   da   parte   dell'Ispettorato
          generale  per  l'Albo  nazionale  dei  costruttori  e per i
          contratti   di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  6,  legge
          10 febbraio  1962,  n. 57, delle competenze gia' attribuite
          al  predetto  ufficio e non soppresse ai sensi del presente
          articolo.
              7.  Fino  al  31  dicembre  1999,  il Comitato centrale
          dell'Albo  nazionale dei costruttori dispone la sospensione
          da  tre  a  sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
          affidamento  di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
          24, primo comma, della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio
          del  14  giugno  1993.  Resta  fermo  quanto previsto dalla
          vigente  disciplina  antimafia  ed  in materia di misure di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   al   primo   periodo,  sono  abrogate  le  norme
          incompatibili    relative    alla    sospensione   e   alla
          cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e  sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
          alla normativa previgente. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
          all'esclusione   dalla  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  di  lavori pubblici provvedono direttamente le
          stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
              8.  A  decorrere dal 1o gennaio 2000, i lavori pubblici
          possono   essere   eseguiti   esclusivamente   da  soggetti
          qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
          e  non  esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
          Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia
          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
              9. A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento  di  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
          l'esistenza  dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
          3  e'  accertata  in  base  al  certificato  di  iscrizione
          all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
          o,  per  le  imprese  dei Paesi appartenenti alla Comunita'
          europea,  in  base alla certificazione, prodotta secondo le
          normative  vigenti  nei  rispettivi Paesi, del possesso dei
          requisiti  prescritti  per  la partecipazione delle imprese
          italiane alle gare.
              10. A  decorrere  dal  1o  gennaio 2000, e' abrogata la
          legge   10 febbraio   1962,   n.   57.   Restano  ferme  le
          disposizioni  di  cui  alla  legge  19 marzo 1990, n. 55, e
          successive modificazioni.
              11. A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
          1999,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge,  l'iscrizione all'Albo nazionale dei
          costruttori  avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e successive modificazioni e integrazioni, e della
          legge  15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
          di  iscrizione  come  rideterminati  ai  sensi del medesimo
          comma 3 dell'art. 9.
              11-bis.  Le  imprese  dei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  partecipano  alle  procedure  per l'affidamento di
          appalti  di  lavori  pubblici  in base alla documentazione,
          prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
          del  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  la
          partecipazione delle imprese italiane alle gare.
              11-ter. Il  regolamento  di  cui  all'art.  3, comma 2,
          stabilisce  gli  specifici requisiti economico-finanziari e
          tecnico-organizzativi  che  devono possedere i candidati ad
          una  concessione  di  lavori  pubblici  che  non  intendano
          eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
          Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto
          regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
          dalle amministrazioni aggiudicatrici.
              11-quater.  Le  imprese  alle quali venga rilasciata da
          organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della
          serie  UNI  CEI  EN 45000,  la certificazione di sistema di
          qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000,  ovvero  la  dichiarazione della presenza di elementi
          significativi   e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,
          usufruiscono dei seguenti benefici:
                a) la  cauzione  e la garanzia fidejussoria previste,
          rispettivamente,  dal  comma  1  e dal comma 2 dell'art. 30
          della   presente   legge,  sono  ridotte,  per  le  imprese
          certificate, del 50 per cento;
                b) nei   casi   di   appalto   concorso  le  stazioni
          appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
          sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
          di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale
          sistema,  in  aggiunta  agli  elementi  variabili di cui al
          comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
              11-quinquies.   Il   regolamento  di  cui  al  comma  2
          stabilisce    quali    requisiti    di   ordine   generale,
          organizzativo  e  tecnico  debbano possedere le imprese per
          essere  affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
          a 150.000 ECU.
              11-sexies.  Per le attivita' di restauro e manutenzione
          dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti esecutori dei lavori.".

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