Legge Ordinaria n. 342 del 21/11/2000 G.U. n. 276 del 25 Novembre 2000 (suppl.ord.)
Misure in materia fiscale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
 (Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e
    di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al
              contrasto dell'evasione e dell'elusione)

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
      "Art.  127-bis.  -  (Disposizioni  in materia di imprese estere
partecipate).  -  1.  Se  un  soggetto  residente  in Italia detiene,
direttamente  o  indirettamente,  anche tramite societa' fiduciarie o
per  interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa'
o  di  altro  ente,  residente o localizzato in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato  sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio
o  periodo  di  gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti  in  proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti   relativamente   ai  redditi  derivanti  da  loro  stabili
organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
      2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1,
lettere a), b) e c).
      3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui
al  comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia
di societa' controllate e societa' collegate.
      4.  Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o
territori  individuati,  con  decreti  del  Ministro delle finanze da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello di
tassazione  sensibilmente  inferiore  a  quello  applicato in Italia,
della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
      5.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente  dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra
altresi'   che   dalle   partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
localizzare  i  redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi  fiscali  privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al
presente  comma,  il  contribuente  deve interpellare preventivamente
l'amministrazione  finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge
27   luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  statuto  dei  diritti  del
contribuente.
      6.  I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non  inferiore  al  27  per cento. I redditi sono determinati in base
alle  disposizioni  del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96,
96-bis,  102,  103,  103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli  articoli  54,  comma  4,  e  67,  comma  3.  Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
      7.  Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti  di  cui  al  comma  1  non  concorrono alla formazione del
reddito   dei  soggetti  residenti  fino  all'ammontare  del  reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi  precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del   presente   comma,   sono   ammesse   in  detrazione,  ai  sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del  comma  6,  diminuite  degli  importi  ammessi  in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
      8.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";
    b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
      1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
        "7-bis.  Non  sono  ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti  negativi  derivanti  da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti  all'Unione  europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o territori
individuati,  con  decreto  del  Ministro delle finanze da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di tassazione
sensibilmente  inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza  di  un  adeguato  scambio  di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
        7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando  le  imprese  residenti  in  Italia forniscono la prova che le
imprese  estere  svolgono  principalmente  un'attivita' industriale o
commerciale  effettiva  nel  mercato  del Paese nel quale hanno sede.
L'Amministrazione,  prima  di  procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento   d'imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve  notificare
all'interessato  un  apposito  avviso  con il quale viene concessa al
medesimo  la  possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le  prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso  di
accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli altri componenti
negativi  di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata
indicazione  nella  dichiarazione  dei redditi dei relativi ammontari
dedotti";
      2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
        "7-quater.  Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non
si  applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui  risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni
in materia di imprese estere partecipate";
    c)  nell'articolo  96-bis,  concernente  dividendi distribuiti da
societa' non residenti:
      1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
                                                                    "
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per
le  partecipazioni  in  societa', residenti in Stati non appartenenti
all'Unione   europea,   soggette  ad  un  regime  di  tassazione  non
privilegiato  in  ragione  dell'esistenza di un livello di tassazione
analogo  a  quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di  informazioni,  da  individuare  con  decreti  del  Ministro delle
finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Con  i medesimi
decreti   possono  essere  individuate  modalita'  e  condizioni  per
l'applicazione del presente comma.";
      2)  al  comma  6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel
comma 2-ter";
      3) il comma 7 e' abrogato;
    d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente:
      "Art.  106-bis.  -  (Credito per le imposte pagate all'estero e
credito  d'imposta  figurativo)  -  1.  L'imposta  corrispondente  al
credito  per  le  imposte  pagate  all'estero di cui all'articolo 15,
nonche'  quella  relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali
in  base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e'
riconosciuto  il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui
al  comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione
del   credito   di   imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili
distribuiti,  secondo  i  criteri  previsti  per  gli utili di cui al
numero 2) del predetto comma".
      2.  Il  primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e'  emanato  entro  nove  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
si  applicano  ai  redditi  relativi  al periodo d'imposta che inizia
successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei  decreti  di  cui  al  comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  recante  disposizioni  in  materia di imprese estere
partecipate,  introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo.  La
disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti
nel  periodo  d'imposta  che  inizia  successivamente  alla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale dei decreti di cui al comma
2-ter  dell'articolo  96-bis  del  predetto testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente
dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma
1  del  presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera
d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse
in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge. Con il decreto di cui al
presente  comma  sono  altresi'  stabiliti  modalita'  e  termini per
l'interpello  da  parte  delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui
all'articolo  127-bis,  comma 4, del citato testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto
dal  comma  1  del  presente articolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo degli artt. 76, 96-bis e 106-bis
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917, recante "Approvazione del Testo unico delle
          imposte  sui  redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificati dalla
          presente legge:
              "Art.  76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
          effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
          al costo dei beni senza disporre diversamente:
                a) il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote di
          ammortamento gia' dedotte;
                b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di  diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
          spese   generali.   Tuttavia   per   i  beni  materiali  ed
          immateriali  strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa si
          comprendono  nel  costo, fino al momento della loro entrata
          in  funzione  e  per la quota ragionevolmente imputabile ai
          beni  medesimi,  gli  interessi  passivi relativi alla loro
          fabbricazione,   interna   o   presso  terzi,  nonche'  gli
          interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
          acquisizione,  a condizione che siano imputati nel bilancio
          ad  incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
          si  possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
          diversi  da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
          gli  immobili  alla  cui  produzione e' diretta l'attivita'
          dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
          sui   prestiti   contratti   per   la  loro  costruzione  o
          ristrutturazione;
                c) il  costo  dei  beni  rivalutati  non  si  intende
          comprensivo  delle  plusvalenze  iscritte  ad esclusione di
          quelle  che  per  disposizione  di  legge  non concorrono a
          formare il reddito;
                c-bis)   per   i   titoli   a   reddito   fisso,  che
          costituiscono  immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
          come  tali  in  bilancio, la differenza positiva o negativa
          tra  il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
          formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
              2.  Per la determinazione del valore normale dei beni e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano  conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
          corrispettivi,  proventi,  spese  e  oneri  in  natura o in
          valuta  estera,  si  applicano,  quando non e' diversamente
          disposto,   le   disposizioni   dell'art.   9;  tuttavia  i
          corrispettivi,  i  proventi, le spese e gli oneri in valuta
          estera,   percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in  data
          precedente,  si  valutano  con  riferimento a tale data. La
          conversione  in  lire  dei  saldi  di  conto  delle stabili
          organizzazioni  all'estero  si  effettua  secondo il cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto  ai  saldi  di conto dell'esercizio precedente non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito. La valutazione,
          secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
          crediti  e  dei  debiti  in  valuta  estera  risultanti  in
          bilancio,  anche  sotto  forma  di  obbligazioni  o  titoli
          similari,  e'  consentita se effettuata per la totalita' di
          essi.  Si  applica  la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma  1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
          siano  valutati  in  modo  coerente.  Per  le  imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e'  consentita  la tenuta della contabilita' plurimonetaria
          con  l'applicazione  del  cambio di fine esercizio ai saldi
          dei relativi conti.
              3.  I  proventi determinati a norma degli articoli 57 e
          78  e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art.
          67,  agli  articoli  69  e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73
          sono  ragguagliati  alla durata dell'esercizio se questa e'
          inferiore o superiore a dodici mesi.
              4.  In  caso di mutamento totale o parziale dei criteri
          di   valutazione   adottati   nei  precedenti  esercizi  il
          contribuente  deve  darne  comunicazione  all'ufficio delle
          imposte  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito
          allegato.
              5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa'  non  residenti  nel  territorio  dello Stato, che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano l'impresa, ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che  controlla  l'impresa  sono  valutati in base al valore
          normale  dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
          servizi  ricevuti,  determinato  a norma del comma 2, se ne
          deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione si
          applica  anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita'  competenti  degli  Stati  esteri a seguito delle
          speciali  "procedure  amichevoli previste dalle convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente  disposizione si applica anche per i beni ceduti e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello   Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa  esplica
          attivita'  di  vendita  e  collocamento  di materie prime o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
              6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle  rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
              7.  Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
          fanno  riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei   cambi,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   entro  il  mese
          successivo.
              7-bis.  Non  sono  ammessi  in deduzione le spese e gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse  tra  imprese  residenti  ed imprese domiciliate
          fiscalmente   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
          all'Unione  europea  aventi regimi fiscali privilegiati. Si
          considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati  o
          territori  individuati,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
          del  livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
          applicato  in  Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
          scambio   di   informazioni,   ovvero   di   altri  criteri
          equivalenti.
              7-ter.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7-bis non si
          applicano  quando le imprese residenti in Italia forniscono
          la  prova  che  le  imprese  estere svolgono principalmente
          un'attivita'   industriale   o  commerciale  effettiva  nel
          mercato  del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione,
          prima    di    procedere   all'emissione   dell'avviso   di
          accertamento   d'imposta   o   di maggiore   imposta,  deve
          notificare  all'interessato un apposito avviso con il quale
          viene  concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
          termine   di   novanta   giorni,  le  prove  predette.  Ove
          l'Amministrazione  non  ritenga  idonee  le  prove addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli  altri
          componenti  negativi  di  cui  al  comma  7-bis e' comunque
          subordinata  alla  separata indicazione nella dichiarazione
          dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
              7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter
          non  si applicano per le operazioni intercorse con soggetti
          non  residenti  cui  risulti  applicabile  l'art.  127-bis,
          concernente  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate.".
              "Art.  96-bis  (Dividendi  distribuiti  da societa' non
          residenti).  -  1.  Gli  utili  distribuiti,  in  occasione
          diversa  dalla  liquidazione,  da  societa'  non  residenti
          aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  successivo, se la
          partecipazione  diretta  nel loro capitale e' non inferiore
          al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno
          un  anno,  non concorrono alla formazione del reddito della
          societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
          ammontare  e,  tuttavia,  detto importo rileva agli effetti
          della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
          comma  4  dell'art.  105,  secondo i criteri previsti per i
          proventi di cui al numero 1 di tale comma.
              2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica se la
          societa' non residente:
                a) riveste  una  delle  forme  previste nell'allegato
          alla  direttiva  n.  435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio
          1990;
                b) risiede,  ai  fini  fiscali,  in  uno Stato membro
          della Comunita' europea;
                c) e'   soggetta   nello  Stato  di  residenza  senza
          possibilita'  di  fruire  di regimi di opzione o di esonero
          che  non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
          una delle seguenti imposte:
                  impôt   des   socie'te's/vennootschapsbelasting  in
          Belgio;
                  selskabsskat in Danimarca;
                  Korperschaftsteuer in Germania;
                  pho'ros     eisode'matos     Nomiko'n     proso'pon
          kerdoskopikou' charakte'ra in Grecia;
                  impuesto sobre sociedades in Spagna;
                  impôt sur les socie'te's in Francia;
                  corporation tax in Irlanda;
                  impôt   sur   le   revenu  des  collectivite's  nel
          Lussemburgo;
                  vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
                  imposto  sobre  o rendimento das pessoas colectivas
          in Portogallo;
                  corporation tax nel Regno Unito,
          o  a  qualsiasi  altra  imposta  che venga a sostituire una
          delle imposte sopraindicate.
              2-bis.  A  seguito  dell'ingresso  di nuovi Stati nella
          Comunita'  europea,  con decreto del Ministro delle finanze
          e'  integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c)
          del comma 2 .
              2-ter.  Le  disposizioni  del  comma  1  possono essere
          applicate   anche   per   le  partecipazioni  in  societa',
          residenti  in  Stati  non  appartenenti all'Unione europea,
          soggette  ad  un  regime  di tassazione non privilegiato in
          ragione  dell'esistenza di un livello di tassazione analogo
          a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
          di  informazioni,  da  individuare con decreti del Ministro
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i
          medesimi  decreti  possono  essere  individuate modalita' e
          condizioni per l'applicazione del presente comma.
              3-4. (Abrogati).
              5.  Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non
          sono  deducibili  per  la quota eventualmente determinatasi
          per   effetto  della  distribuzione  degli  utili  che  non
          concorrono  a  formare  il  reddito  ai  sensi del presente
          articolo.
              6.  Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113
          le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili
          solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
          nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
              7. Comma abrogato.".
              "Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero
          e   credito   d'imposta   figurativo).   -   1.   L'imposta
          corrispondente  al credito per le imposte pagate all'estero
          di  cui  all'art.  15,  nonche'  quella relativa ai redditi
          prodotti  all'estero,  per i quali in base alle convenzioni
          contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il
          credito   d'imposta  figurativo,  sono  computate,  fino  a
          concorrenza  dei  predetti  crediti,  nell'ammontare  delle
          imposte   di   cui   al  comma  4  dell'art.  105,  recante
          adempimenti  per  l'attribuzione  del credito di imposta ai
          soci  o  partecipanti  sugli  utili  distribuiti, secondo i
          criteri  previsti  per  gli  utili  di cui al numero 2) del
          predetto comma.".

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