Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 352 del 20/11/2000 G.U. n. 280 del 30 Novembre 2000
Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, come prorogato dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291, e' ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2001.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 9 della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), e' il seguente: "Art. 9. - 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte. 2. La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291 (Proroga del termine previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il termine previsto dell'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al 31 ottobre 2000".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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