Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 356 del 30/11/2000 G.U. n. 283 del 4 Dicembre 2000
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia 1. A decorrere del 1 gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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