Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 376 del 14/12/2000 G.U. n. 294 del 18 Dicembre 2000
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping 1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarita' delle gare e non puo' essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita' psicofisica degli atleti. 2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. 4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso puo' essere prescritto specifico trattamento purche' sia attuato secondo le modalita' indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorita' competenti la relativa documentazione e puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purche' cio' non metta in pericolo la sua integrita' psicofisica.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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