Legge Ordinaria n. 39 del 25/02/2000 G.U. n. 52 del 3 Marzo 2000
Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   E'   riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata
"bergamotto   di   Reggio  Calabria  olio  essenziale".  Il  relativo
disciplinare  di  produzione  e'  approvato  con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali, previo parere della regione
Calabria  e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  La  denominazione  di origine controllata "bergamotto di Reggio
Calabria  olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
  3.  La  denominazione  di  origine di cui al comma 1 cessa di avere
validita'  il  giorno  stesso  della  registrazione comunitaria della
denominazione  di  origine  protetta  "essenza di bergamotto", che si
ottiene  ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio   1992,  e  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  la  stessa
denominazione di origine di cui al comma 1.
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali
avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili
per  ottenere  la  registrazione  comunitaria  della denominazione di
origine controllata di cui al comma 1.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14
          luglio  1992  e' relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli ed alimentari.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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