Legge Ordinaria n. 4 del 11/01/2000 G.U. n. 13 del 18 Gennaio 2000
Modifica all' articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d' onore
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  6  della legge 24 gennaio 1986, n. 17, le parole:
"entro  centottanta  giorni  dalla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                Note al titolo:
              - La  legge 24 gennaio 1986, n. 17, reca: "Iscrizione e
          avanzamento  nel  ruolo  d'onore dei militari e graduati di
          truppa  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica, del
          Corpo  della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di
          custodia".
              - L'art.  6  della  sopracitata  legge  n. 17 del 1986,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari
          e  graduati  di  truppa, che alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  sono  gia' in congedo assoluto e vi
          hanno  titolo, avverra' in base a domanda da presentarsi ai
          competenti enti territoriali ed avra' decorrenza dalla data
          in  cui  sono  venute  a  sussistere  per  l'interessato le
          condizioni previste dall'art. 1 della presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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