Legge Ordinaria n. 401 del 29/12/2000 G.U. n. 5 dell'8 Gennaio 2001
Norme sull' organizzazione e sul personale del settore sanitario
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Passaggio di area o di disciplina del
             personale del Servizio sanitario nazionale)
   1.  In  sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, il personale appartenente
alla  dirigenza  medica  del  Servizio  sanitario  nazionale che alla
stessa  data,  con  formale  atto  di  data  certa emanato dal legale
rappresentante  dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in
un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato
assunto,  e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa,
con  la  medesima  posizione  funzionale nell'area o nella disciplina
nella  quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il
direttore  generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale  e'  tenuto  a  verificare,  previa  consultazione  con  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, la
permanenza  dei  fabbisogni  che  avevano  determinato  l'impiego del
personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale
era   stato   assunto,   disponendo,  nel  contempo,  fermo  restando
l'organico   complessivo,   la   modifica   delle   piante  organiche
conseguente  ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato
libero nell'area o disciplina di provenienza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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