Legge Ordinaria n. 42 del 28/02/2000 G.U. n. 54 del 6 Marzo 2000
Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  delle Forze armate in
possesso  del  brevetto  di  pilota militare, che abbiano ultimato la
ferma  obbligatoria  e  maturato almeno sedici anni di servizio, sono
ammessi   a  contrarre  una  ferma  volontaria  di  durata  biennale,
rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo
anno di eta'.
  2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto
un premio nei seguenti importi:
    a)  trenta  milioni di lire per il primo biennio da corrispondere
per  meta'  all'atto  dell'assunzione  della  ferma  e per meta' dopo
dodici mesi;
    b)   diciotto   milioni   di  lire  per  il  secondo  biennio  da
corrispondere in unica soluzione;
    c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere
in unica soluzione;
    d)   ventisei   milioni   di   lire  per  il  quarto  biennio  da
corrispondere in unica soluzione;
    e)  trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere
in unica soluzione.
  3.  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente delle Forze armate in
possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato
il  quarantacinquesimo  anno  di  eta',  non abbiano potuto contrarre
tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, e' corrisposto
in  unica  soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti di eta' per la
cessazione  dal  servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  165, un premio pari alla
differenza  tra  l'importo  complessivo dei premi di cui al comma 2 e
quello complessivo dei premi percepiti.
  4.  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente delle Forze armate in
possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo
anno  di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in
possesso  delle  specifiche  qualifiche  previste  per  l'impiego  di
velivoli   a  pieno  carico  operativo  ed  in  qualsiasi  condizione
meteorologica,  e'  corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento
dei  limiti  di  eta'  per  la cessazione dal servizio previsti dagli
articoli  2  e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165,  un  premio  di importo pari alla meta' dell'importo complessivo
dei premi di cui al comma 2.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il   decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  165,
          recante:  "Attuazione  delle deleghe conferite dall'art. 2,
          comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1,
          commi  97,  lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   in   materia   di   armonizzazione   al  regime
          previdenziale  generale  dei  trattamenti pensionistici del
          personale  militare,  delle  Forze  di  polizia e del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' del personale non
          contrattualizzato  del  pubblico  impiego",  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del 17 giugno 1997; si
          riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 1:
              "Art.   2   (Limiti  di  eta'  per  la  cessazione  dal
          servizio).  -  1.  I  limiti  di eta' per la cessazione dal
          servizio  per  il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
          qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
              2.   Fermi  restando  il  limite  di  60  anni  per  la
          cessazione  dal  servizio  e  gli  organici complessivi dei
          ruoli,   i   colonnelli   del   ruolo   unico   delle  Armi
          dell'Esercito,  del  Corpo di stato maggiore della Marina e
          del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
          del  cinquantottesimo  anno di eta', sono collocati per due
          anni   in  soprannumero  agli  organici  del  grado  ed  in
          eccedenza  al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
          disposizione    dell'Amministrazione   della   difesa   per
          l'impiego    in   incarichi   prevalentemente   di   natura
          tecnico-amministrativa".
              "Art.  7  (Norme  transitorie).  -  1. In fase di prima
          applicazione,  i  limiti  di  eta'  per  la  cessazione dal
          servizio,  previsti  dall'art. 2, sono gradualmente elevati
          al  57o  anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58o
          anno  per  gli  anni  dal 2002 al 2004, al 59o anno per gli
          anni dal 2005 al 2007 ed al 60o anno a decorrere dal 2008".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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