Legge Ordinaria n. 6 del 10/01/2000 G.U. n. 15 del 20 Gennaio 2000
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  1  della  legge 28 marzo 1991, n. 113, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.   1.  -  1. Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica,   di  seguito  denominato  "Ministro",
nell'intento  di  promuovere  e  favorire la diffusione della cultura
tecnico-scientifica,  intesa  come cultura delle scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  e  come  cultura  delle tecniche derivate, e di
contribuire   alla   tutela   e  alla  valorizzazione  dell'imponente
patrimonio  tecnico-scientifico  di  interesse  storico conservato in
Italia, adotta iniziative volte a:
    a) riorganizzare  e  potenziare  le  istituzioni  impegnate nella
diffusione  della  cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione
del  patrimonio  tecnico-scientifico  di  interesse  storico, nonche'
favorire  l'attivazione  di  nuove  istituzioni e citta'-centri delle
scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
    b) promuovere  la  ricognizione  sistematica  delle testimonianze
storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche'
delle  risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia
delle scienze e delle tecniche;
    c) incentivare,   anche   mediante   la   collaborazione  con  le
universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di
formazione  ed  aggiornamento professionale richieste per la gestione
dei musei e delle citta'-centri delle scienze e delle tecniche che ci
si propone di potenziare o di istituire;
    d) sviluppare  la  ricerca e la sperimentazione delle metodologie
per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza,
con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
    e) promuovere  l'informazione  e  la  divulgazione  scientifica e
storico-scientifica,  sul  piano  nazionale  e  internazionale, anche
mediante   la   realizzazione  di  iniziative  espositive,  convegni,
realizzazioni editoriali e multimediali;
    f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni
ordine  e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori
scientifici   e   di   strumenti   multimediali,  coinvolgendole  con
iniziative  capaci  di  favorire  la comunicazione con il mondo della
ricerca  e  della  produzione,  cosi'  da  far  crescere  una diffusa
consapevolezza  sull'importanza  della scienza e della tecnologia per
la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa'.
  2. Sono   considerati,  in  particolare,  obiettivi  strategici  la
costituzione  di  un  organico  sistema  nazionale  di musei e centri
scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso
intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di
storia  naturale,  degli  orti  botanici  e  dei musei scientifici di
interesse  locale  e  di  strutture  con  analoghe finalita', nonche'
l'adozione  delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e
gli  orti  botanici  delle  universita'  in  condizione  di  svolgere
un'opera  di  divulgazione  incisiva.  Ai fini di quanto previsto dal
comma  3,  saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento
delle  attivita'  gia'  svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla
individuazione  di  idonee  strutture  scientifiche  distribuite  sul
territorio   nazionale,  alla  loro  ottimale  integrazione  in  reti
telematiche, anche mediante centri di servizio.
  3. Ai  fini  di  cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un
finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche,  fondazioni  e  consorzi  sono i seguenti: personalita'
giuridica,  entita'  delle  collezioni  conservate  o  del patrimonio
materiale  o  immateriale  disponibile,  attivita'  prodotte,  utenza
raggiunta,  qualita' dell'offerta didattica e comunicativa, capacita'
di  programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti
cogestiti  a  livello  nazionale  o  internazionale.  I  soggetti  in
possesso  dei  requisiti  predetti  sono  inseriti, a domanda, in una
tabella,  da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di
cui  all'articolo  2-quater  e  acquisito  il parere delle competenti
commissioni  parlamentari.  La tabella e' sottoposta a revisione ogni
tre anni con la medesima procedura.
  4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine
di  assicurare  la  coordinata utilizzazione delle competenze e delle
risorse  finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare
intese  con  le  altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed
altri  enti  pubblici  e  privati. Tali accordi ed intese definiscono
programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e
modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse.
  5. Le  iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di
specifica  competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attivita'
culturali,  sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
  6. Sulle  iniziative realizzate in attuazione della presente legge,
il   Ministro  riferisce  al  Parlamento  ogni  tre  anni,  allegando
specifiche  relazioni  presentate da ogni singolo ente inserito nella
tabella di cui al comma 3".
  2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma
1  del  presente  articolo,  e'  emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
 

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