Legge Ordinaria n. 69 del 22/03/2000 G.U. n. 70 del 28 Marzo 2000
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Il  Fondo  di  cui  alla  legge  18  dicembre  1997, n. 440, e'
incrementato  della  somma  di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire
21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento
ed  alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli
alunni  in  situazioni  di  handicap,  con particolare attenzione per
quelli con handicap sensoriali.
  2. L'intero incremento di cui al comma 1 e' destinato per il 55 per
cento  alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti
a  carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15
marzo  1997,  n.  59, e alla realizzazione degli interventi da questi
programmati,  compresi  i  corsi  di alta qualificazione dei docenti,
anche   avvalendosi   dell'esperienza  degli  istituti  che  si  sono
tradizionalmente  occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti
con  deficit  sensoriale.  Le  risorse residue, pari al 45 per cento,
sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del
comma  3  del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al
presente  comma  rimane  ferma  anche  dopo  l'insediamento dei nuovi
organi di gestione degli istituti suddetti.
  3.  Fino  alla  data  di  insediamento dei nuovi organi di gestione
degli  istituti  di  cui  al  comma  2,  il  Ministero della pubblica
istruzione  e'  autorizzato  ad  utilizzare  in  tutto  o in parte le
disponibilita'   per   gli  interventi  in  favore  degli  alunni  in
situazioni  di  handicap,  con  particolare attenzione per quelli con
handicap  sensoriali  di  cui  al comma 1, per finanziare progetti di
integrazione  scolastica  degli  alunni e di formazione del personale
docente,   anche   nell'ambito   di   sperimentazioni  dell'autonomia
didattica  ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati
dalle  istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti
di  cui  al  comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i
quali  possono  a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal
Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti
specializzati  nello  studio  e  nella  cura  di  specifiche forme di
handicap  che  accettino  di  operare  nel  settore dell'integrazione
scolastica.
  4.  Le  risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di
cui  al  comma  1  sono  aggiuntive  rispetto a quelle ordinariamente
destinate all'integrazione scolastica.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: "Istruzione
          del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
          formativa e per gli interventi perequativi".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 21, comma 10, della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              "10. Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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