Legge Ordinaria n. 78 del 31/03/2000 G.U. n. 79 del 4 Aprile 2000
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

    la seguente legge:

                               Art. 1
     Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri

  1.  Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico  interesse  delle  attivita'  istituzionali,  il  Governo e'
delegato  ad  emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare,
ferme  restando  le  previsioni  del  regolamento approvato con regio
decreto  14  giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in
contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed
i  compiti  militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  ivi  comprese  le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i
contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai
compiti  di  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica, nonche'
l'esercizio  delle  funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura  penale,  sono  osservati  i  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
a) collocazione  autonoma  dell'Arma  dei  carabinieri,  con rango di
   Forza   armata,   nell'ambito  del  Ministero  della  difesa,  con
   dipendenza  del  Comandante  generale  dal  Capo di stato maggiore
   della  difesa,  secondo  linee  coerenti con le disposizioni della
   legge  18  febbraio  1997,  n. 25, per l'assolvimento dei seguenti
   compiti militari:
   1)  concorso  alla  difesa  della Patria e alla salvaguardia delle
   libere  istituzioni  e  del bene della collettivita' nazionale nei
   casi  di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della
   legge 11 luglio 1978, n. 382;
   2)  partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
   sulla  base  della  pianificazione  d'impiego  delle  Forze armate
   stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
   3)  partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,
   sulla  base  di  accordi  e  mandati internazionali, concorso alla
   ricostituzione  dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
   delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
   4)  esercizio  esclusivo  delle  funzioni  di  polizia  militare e
   sicurezza   per   l'Esercito,   per   la  Marina  militare  e  per
   l'Aeronautica  militare,  nonche',  ai  sensi  dei  codici  penali
   militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare
   alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
   5)   sicurezza   delle  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
   italiane  ivi  compresa quella degli uffici degli addetti militari
   all'estero;
   6)  assistenza  ai  comandi  e  alle  unita' militari impegnati in
   attivita'  istituzionali  nel  territorio  nazionale,  concorso al
   servizio di mobilitazione;
b) realizzazione  di  una  efficace  ripartizione  della  funzione di
   comando  e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
   dipendenza  delle  articolazioni ordinamentali e con la previsione
   del  ricorso  a  provvedimenti  amministrativi  per  i conseguenti
   adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione  delle  norme  sul  reclutamento,  lo  stato giuridico e
   l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
   1)  armonizzare  la  normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma
   dei  carabinieri  ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
   1997,  n.  490,  prevedendo  anche  commissioni di valutazione per
   l'avanzamento  degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei
   carabinieri  e,  comunque, analoghe per tipologia e partecipazione
   di  specifiche  cariche  interforze  a quelle previste dal decreto
   legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
   2)  riordinare,  in relazione alle esigenze operative e funzionali
   da  soddisfare,  i  ruoli  normale,  speciale e tecnico esistenti,
   anche  mediante  la  rideterminazione  delle  relative consistenze
   organiche,  l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi
   ruoli    e    specialita'    anche   per   consentire   l'autonomo
   soddisfacimento  delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale
   revisione  potra'  riguardare  anche,  per  ciascuno dei ruoli, le
   dotazioni  organiche  dei  gradi,  le  permanenze,  i requisiti, i
   titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
   aliquote  di  valutazione  e  il numero delle promozioni annue per
   ciascun  grado,  l'istituzione  del  grado  apicale di Generale di
   corpo  d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
   assolvere  ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a
   65  anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di
   divisione,   equiparando   correlativamente   anche   quello   del
   Comandante  generale in carica, nonche', solo se necessario per la
   funzionalita'  del  servizio,  innalzando  i  limiti di eta' per i
   restanti  gradi;  conseguentemente, assicurare la sovraordinazione
   gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
   posizione funzionale;
   3)   rivedere,  nel  quadro  del  potenziamento  dei  ruoli  degli
   ufficiali   da   attuare   mediante  riduzione  delle  consistenze
   organiche  del  restante  personale,  le dotazioni dirigenziali in
   modo  tale  che esse risultino coerenti con quanto previsto per le
   Forze armate;
   4)  rivedere  la  normativa  concernente  il  Corso  d'istituto ed
   eventualmente  adeguare  le  modalita'  di ammissione all'Istituto
   superiore  di  Stato  maggiore interforze istituito con il decreto
   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,  in  relazione al nuovo
   ordinamento;
   5)  prevedere  disposizioni  transitorie per il graduale passaggio
   dalla  vigente  normativa  a  quella  da  definire  con  i decreti
   legislativi  nonche'  l'abrogazione delle norme regolamentari e di
   ogni  altra  disposizione  che  risulti  in contrasto con la nuova
   disciplina.
   3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2,
lettera  c),  numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
   4.  Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti  legislativi  di  cui  ai  commi  1 e 2, corredati dai pareri
previsti  dalla  legge,  per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti  per  materia,  esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario,  che  si  esprimono  entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
   5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
pari  a  lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo
8.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 1:
              - Il  regio  decreto  14  giugno  1934,  n. 1169, reca:
          "Approvazione  del  regolamento  organico  per  l'arma  dei
          carabinieri Reali".
              - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
          del  Ministero  della  difesa, ristrutturazione dei vertici
          delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
          Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):
              - Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25,
          si veda la nota all'art. 1, comma 1.
          Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1:
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
          382  (Norme  di principio sulla disciplina militare), e' il
          seguente:
              "Art.  1. -  Le  Forze  armate  sono  al servizio della
          Repubblica,  il  loro  ordinamento  e  la loro attivita' si
          informano ai principi costituzionali.
              Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica
          e'  assicurare,  in conformita' al giuramento prestato e in
          obbedienza  agli  ordini ricevuti, la difesa della Patria e
          concorrere  alla salvaguardia delle libere istituzioni e al
          bene  della  collettivita'  nazionale nei casi di pubbliche
          calamita'".
          Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1:
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1997, n. 490,
          reca:  "Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
          Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4:
              - Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997, n. 464,
          reca:  "Riforma  strutturale  delle  Forze  armate, a norma
          dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28
          dicembre 1995, n. 549".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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