Legge Ordinaria n. 10 del 29/01/2001 G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2001
Disposizioni in materia di navigazione satellitare
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della
navigazione    satellitare,    di    rafforzare   la   competitivita'
dell'industria  e  dei  servizi, di promuovere la ricerca, nonche' di
consentire  una  adeguata  partecipazione  ai  programmi  europei, e'
autorizzata  la  complessiva  spesa  nel  limite  massimo di lire 600
miliardi,  che  affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito
fondo  iscritto  nello  stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100
miliardi  nell'anno  2000,  di  lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di
lire 20 miliardi nell'anno 2002.
   2.   Il   fondo,  previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, e' ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri,  emanati  d'intesa con i Ministri interessati, in relazione
alle  misure  di intervento necessarie per conseguire le finalita' di
cui al comma 1.
   3.  Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del
programma   "Sistema   satellitare   di   navigazione   globale  GNSS
2-Galileo",  e'  autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui
al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un
ulteriore  finanziamento  fino  a  un  limite  massimo  di  lire  250
miliardi,  in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140
miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.
   4.  L'Ente  nazionale  di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla
realizzazione  del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo
10  della  legge  21  dicembre  1996,  n.665. A tale fine all'ENAV e'
assegnata,  a  valere  sulla  somma complessiva di cui al comma 1, la
somma  iniziale  di  lire  130  miliardi,  di  cui  lire  70 miliardi
nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.
   5.  Per  assicurare  l'attuazione  degli  eventuali adempimenti da
effettuare  nell'anno  1999 in relazione al programma di cui al comma
3,  l'ASI  e  l'ENAV  sono  autorizzati  ad  anticipare per tale anno
risorse  nel  limite  complessivo  di  lire 20 miliardi, di cui tener
conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.
   6.  Le  quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non
corrisposte  affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate
all'ENAV  a  all'ASI  non  utilizzate  al  termine del programma sono
versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo stesso.
   7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno
2001  e  a  lire  50  miliardi  per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno 2000, parzialmente. utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
   8.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 29 gennaio 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

                                  -----------
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1, comma 4:
              Il  testo dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n.
          665, e' il seguente:
              "Art.   10   (Programmi   europei   nel  settore  della
          navigazione   satellitare).   -   1.  L'Ente  partecipa  ai
          programmi   europei  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore
          dell'assistenza  al volo ed in particolare al programma nel
          campo  della  navigazione  satellitare  "Global  Navigation
          Satellite   System"  (GNSS).  La  partecipazione  al  GNSS,
          paritaria  con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene
          in  coordinamento  con la direzione generale dell'aviazione
          civile,   l'agenzia   spaziale  italiana  ed  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          mediante   appositi   ed   adeguati  investimenti,  la  cui
          copertura  e'  definita  nel  contratto di programma di cui
          all'art.  9,  consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la
          installazione   sul   territorio   nazionale   di  apposite
          infrastrutture.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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