Legge Ordinaria n. 131 del 03/04/2001 G.U. n. 91 del 19 Aprile 2001
Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della
legge  21  novembre  1988,  n.  508,  e'  stabilita  in  L. 215.730 a
decorrere dal 1o gennaio 2002.
  2. L'adeguamento con le modalita' e i criteri fissati dall'articolo
3,  comma  4,  della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' applicato con
periodicita' annuale a decorrere dal 1o gennaio 2003.
  3.  Alla  concessione  e all'erogazione dell'indennita' speciale di
cui  al  comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  4.  Salvo  quanto  stabilito  nei  commi da 1 a 3, restano ferme le
disposizioni  di  cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508.
  5.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
determinato  in  lire  87.000  milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede  per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle
proiezioni  per  gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del   bilancio   triennale   2001-2003,   nell'ambito   della  unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  2001, allo scopo
utilizzando   parzialmente  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 aprile 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, commi 1, 2 e 4:
              - Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n.
          508  (Norme  integrative in materia di assistenza economica
          agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), e'
          il seguente:
              "Art.  3  (Istituzione,  misura  e  periodicita' di una
          speciale  indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1. A
          decorrere  dal  1o gennaio  1988, ai cittadini riconosciuti
          ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
          entrambi  gli  occhi  con eventuale correzione, e' concessa
          una  speciale  indennita'  non  reversibile  al solo titolo
          della   minorazione   di   L. 50.000   mensili  per  dodici
          mensilita'.
              2.  Detta  indennita'  sara' corrisposta d'ufficio agli
          attuali  beneficiari  della pensione non reversibile di cui
          all'art.  14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
          1980,  n.  33,  e a domanda negli altri casi con decorrenza
          dal  primo mese successivo alla data di presentazione della
          domanda stessa.
              3.  L'indennita'  speciale  di  cui  al  comma 1 non si
          applica alle altre categorie di minorati civili.
              4.  Per  gli  anni successivi, l'adeguamento automatico
          della  indennita'  di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
          base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
          dal  comma 2  dell'art.  1  della  legge 6 ottobre 1986, n.
          656".
          Note all'art. l, comma 3:
              -  Il  testo  dell'art.  130 del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
              "Art.  130  (Trasferimenti  di competenze relative agli
          invalidi  civili).  -  1. A  decorrere  dal  centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e  indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
          agli  invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
          gestione   istituito   presso  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS).
              2.  Le  funzioni  di  concessione dei nuovi trattamenti
          economici  a  favore  degli invalidi civili sono trasferite
          alle   regioni,  che,  secondo  il  criterio  di  integrale
          copertura,  provvedono  con  risorse proprie alla eventuale
          concessione   di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
          determinati  con legge dello Stato, per tutto il territorio
          nazionale.
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei  benefici  economici,  di  cui  all'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei  servizi,  attivati  a  decorrere dal termine di cui al
          comma 1  del  presente  articolo, la legittimazione passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
          altri  casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
              4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
          ammesso   ricorso   amministrativo,  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia di pensione sociale, ferma restante la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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