Legge Ordinaria n. 135 del 29/03/2001 G.U. n. 92 del 20 Aprile 2001
Riforma della legislazione nazionale del turismo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                             (Principi) 
 
1. La  presente  legge  definisce  i  princi'pi  fondamentali  e  gli
strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117
e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
2. La Repubblica: 
a)  riconosce  il  ruolo  strategico  del  turismo  per  lo  sviluppo
economico e occupazionale del Paese  nel  contesto  internazionale  e
dell'Unione europea,  per  la  crescita  culturale  e  sociale  della
persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra  popoli
diversi; 
b)  favorisce  la  crescita  competitiva  dell'offerta  del   sistema
turistico   nazionale,   regionale   e   locale,   anche   ai    fini
dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; 
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni  culturali  e  le
tradizioni  locali  anche  ai  fini   di   uno   sviluppo   turistico
sostenibile; 
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese  e  al  fine  di
migliorare la qualita' dell'organizzazione,  delle  strutture  e  dei
servizi; 
e)  promuove  azioni  per  il  superamento  degli  ostacoli  che   si
frappongono  alla  fruizione  dei  servizi  turistici  da  parte  dei
cittadini, con  particolare  riferimento  ai  giovani,  agli  anziani
percettori di redditi minimi ed ai  soggetti  con  ridotte  capacita'
motorie e sensoriali; 
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici  anche
attraverso  l'informazione  e  la  formazione   professionale   degli
addetti; 
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro  diverse  ed
autonome espressioni culturali ed associative, e  delle  associazioni
pro loco; 
h) sostiene l'uso strategico degli  spazi  rurali  e  delle  economie
marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno  sviluppo
rurale integrato e della vocazione territoriale; 
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico; 
l) promuove l'immagine  turistica  nazionale  sui  mercati  mondiali,
valorizzando le risorse  e  le  caratteristiche  dei  diversi  ambiti
territoriali. 
3. Sono fatti salvi poteri e  prerogative  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nelle
materie di cui alla presente legge  nel  rispetto  degli  statuti  di
autonomia e delle relative norme di attuazione. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legisiativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - L'art.  117  della Costituzione stabilisce le materie
          per  le quali la regione puo' emanare norme legislative nei
          limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalle leggi
          dello  Stato,  sempreche'  le  norme  stesse  non  siano in
          contrasto  con  l'interesse nazionale o con quello di altre
          regioni.  Le  leggi della Repubblica possono demandare alla
          regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
              - L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni
          le  funzioni  amministrative per le materie di cui all'art.
          117,  salvo  quelle  di interesse esclusivamente locale. Lo
          Stato  puo'  con legge delegare alla regione l'esercizio di
          altre   finzioni   amministrative.   La   regione  esercita
          normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
          province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
          loro uffici.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  616,  recante  "Attuazione  della  delega di cui
          all'art.   1   della  legge  22 luglio  1975,  n.  382"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234.
              - Il  testo  dell'art.  56 del sopra citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e' il seguente:
              "Art.  56  (Turismo  e  industria  alberghiera).  -  Le
          funzioni  amministrative  relative  alla materia "turismo e
          industria   alberghiera  concernono  tutti  i  servizi,  le
          strutture  e  le  attivita' pubbliche e private riguardanti
          l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
          nei   connessi   aspetti   ricreativi,   e   dell'industria
          alberghiera,  nonche'  gli  enti  e  le  aziende  pubbliche
          operanti nel settore sul piano locale.
              Le funzioni predette comprendono tra l'altro:
                a) le  opere,  gli  impianti, i servizi complementari
          all'attivita' turistica;
                b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e
          la  realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di
          intesa,  per  le  attivita' e gli impianti di interesse dei
          giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano
          ferme  le  attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle
          attivita'   agonistiche  ad  ogni  livello  e  le  relative
          attivita'  promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
          da  essa  promossi,  la  regione si avvale della consulenza
          tecnica del CONI;
                c) la  vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi
          gestiti  nel  territorio  regionale, per quanto riguarda le
          attivita'   turistico-ricreative,   dagli   automobil  club
          provinciali".
              - L'art.  1,  ultimo  comma, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   14 gennaio   1972,   n.  6,  e'  cosi'
          modificato:
                "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
          l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni
          i  poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con
          finalita'  turistiche,  salva  la designazione da parte del
          Ministro  del tesoro di un componente dei collegi stessi in
          relazione   alla   permanenza   negli   enti  di  interessi
          finanziari dello Stato".
              - La  legge  15 marzo  1997, n. 59. recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio
          1998, n. 116.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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