Legge Ordinaria n. 136 del 02/04/2001 G.U. n. 92 del 20 Aprile 2001
Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e
          utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

  1.  All'articolo  19  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, come
modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti
pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle finanze e
all'Agenzia  del  demanio,  dalla  data  di  piena operativita' della
stessa,  determinata  ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o
l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";
   b)  al  comma  1,  primo  periodo, dopo le parole: "Ministro delle
finanze",  sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili
soggetti  a  tutela,  con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali,  nonche',  relativamente  agli  immobili soggetti a tutela
ambientale, con il Ministro dell'ambiente";
   c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo
periodo,   della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni.
1-ter.  All'atto  della  costituzione dell'apposita societa' ai sensi
del  comma  1  la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura
del  51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni,
se  il  progetto  di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato
dagli   stessi   comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa'  e'
rappresentato  dal  valore  dei  beni conferiti. La partecipazione di
altri  soci  pubblici  o privati avviene mediante aumento di capitale
riservato  ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se  il  progetto  e'  presentato  da  una amministrazione dello Stato
ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater.  Fino  alla  data  di  piena  operativita' dell'Agenzia del
demanio,  determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I  proventi  comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di
cui  al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in
proporzione  delle  quote  possedute.  Nel  caso in cui i progetti di
valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero   della   difesa  i  proventi  spettanti  allo  Stato  sono
attribuiti  al  Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i
fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge";
   d) il comma 2 e' abrogato;
   e)  al  comma  3,  le  parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "la gestione";
   f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando
i  vincoli  gravanti  sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni
pubbliche e a soggetti privati";
   g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis.  Nei  casi  in  cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o
utilizzo  dei  beni  o  complessi immobiliari presentato ai sensi del
comma  01  richieda,  per  la  sua attuazione, decisioni rimesse alle
competenze  di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente
e  dall'Agenzia  del  demanio,  puo'  essere  nominato un commissario
straordinario   del  Governo,  da  scegliere  preferibilmente  tra  i
componenti  della  giunta  regionale  competente  per territorio, che
promuove  e  cura  il  coordinamento degli adempimenti necessari, ivi
compresa  la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli  da  14  a  14-quater  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  e integrazioni. Il commissario e' comunque
nominato  qualora  le  amministrazioni interessate, diverse da quella
proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli
di governo.
6-ter.  Per  particolari  esigenze,  connesse  alla  localizzazione e
concentrazione  degli  immobili  o  complessi immobiliari per i quali
siano  stati  proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di
cui  al  comma  01,  puo'  essere  nominato, in luogo del commissario
straordinario  previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario
del  Governo  con  competenza  estesa  al territorio regionale, con i
compiti di cui al predetto comma 6-bis.
6-quater.  La  conferenza  di  servizi, per quanto non previsto dalla
presente  legge,  opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui
agli  articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  e  integrazioni.  La conferenza approva il
progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le  varianti ai piani di
settore  vigenti  e  la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli
immobili  adibiti  ad  uso  governativo,  su proposta del commissario
straordinario   del   Governo,   ove   nominato,   una  loro  diversa
destinazione,  previa  rilocalizzazione  delle relative attivita'. La
conferenza  di  servizi  fissa  altresi' il termine entro il quale il
progetto  medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o
dei  piani  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi 6-bis e 6-quinquies
determina,   ove   previsto   dagli   obiettivi  dell'intervento,  il
trasferimento  della  proprieta'  degli  immobili a favore degli enti
interessati.  Se  e'  stata  costituita  la  societa' di cui al comma
1-ter,   il   progetto   esecutivo   dell'intervento   di   sviluppo,
valorizzazione  e  utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il
relativo  piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
medesima.  Nel  caso di mancata attuazione del piano entro il termine
previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo
Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non
siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi
del  comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo,  valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province
o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti
medesimi,   trasferiti  agli  enti  stessi  sulla  base  di  apposita
convenzione   che   determina   le  condizioni  e  le  modalita'  del
trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione
dei  proventi  derivanti  dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione  dei  beni,  nonche'  l'eventuale  retrocessione dei beni
stessi  allo  Stato,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o
gestione  entro  un  congruo  termine stabilito nella convenzione. Si
applicano  le  modalita'  di  seguito  indicate. I piani di sviluppo,
valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza
di  servizi,  istruita  da un commissario straordinario, da scegliere
preferibilmente  tra  i  componenti della giunta regionale competente
per  territorio,  nominato  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono  gli  immobili  oggetto  del  piano, nonche' rappresentanti
delle   altre   amministrazioni  statali  interessate,  nominati  dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, e dell'Agenzia del demanio,
dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater";
   h)  al  comma  7,  dopo  le  parole: "del presente articolo", sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";
   i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis.  Il  commissario  straordinario,  ove  verifichi,  in sede di
conferenza  di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o
l'emergere  di  valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere
che  sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'articolo  5  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303";
   l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad
oggetto   immobili  appartenenti  al  demanio  storico-artistico,  si
applicano  le  disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento
dallo  stesso  articolo  previsto,  ove  emanato.  Restano  ferme  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo 20
ottobre 1998, n. 368";
   m)  al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle
societa' di cui al comma 3";
   n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis.  I  beni  immobili  per i quali non sussiste possibilita' di
utilizzazione  nei  modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere
assegnati  in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche
a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  nel  rispetto dei
seguenti principi:
    a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti
interessati da parte del Ministro delle finanze;
    b)  utilizzazione  dei  beni  ai  fini di interesse pubblico o di
particolare rilevanza sociale;
    c)  individuazione  della  tipologia  dei  beni  per  i  quali e'
necessaria l'autorizzazione;
    d)  revoca  della  concessione  o  risoluzione  del  contratto di
locazione   in   caso  di  violazione  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione.
10-ter.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di  cui  al  comma  10-bis  sono  abrogate  le norme, anche di legge,
incompatibili.
10-quater.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano
agli  immobili  di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge
23  dicembre  1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo
4,  commi  da  3  a  7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi
negli  elenchi  predisposti  dal Ministero delle finanze e oggetto di
specifici programmi di dismissione".
  2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 37.
  3.  Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate
per   la  dismissione  degli  immobili  del  Ministero  della  difesa
individuati  con  decreto  del Ministro della difesa. In particolare,
agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni
culturali  e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490,  e  che siano fatti oggetto di specifica richiesta da
parte  degli  enti  locali,  con  l'impegno  di  destinazione  ad uso
pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni
del presente articolo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato, e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si   riporta   il   testo   dell'art.  19  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.    19    (Beni    immobili   statali).   01.   Le
          amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti
          pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle
          finanze  e  all'Agenzia  del  demanio,  dalla data di piena
          operativita'  della  stessa, determinata ai sensi dell'art.
          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,   lo  sviluppo,  la  valorizzazione  o  l'utilizzo  di
          determinati  beni  o  complessi  immobiliari appartenenti a
          qualsiasi   titolo  allo  Stato,  presentando  un  apposito
          progetto. - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di
          valorizzazione   del  patrimonio  immobiliare  statale,  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze e,
          relativamente  agli  immobili  soggetti  a  tutela,  con il
          Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche',
          relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale,
          con  il  Ministro dell'ambiente, anche in deroga alle norme
          di  contabilita'  di  Stato,  puo'  conferire  o  vendere a
          societa'   per   azioni,  anche  appositamente  costituite,
          compendi  o  singoli  beni  immobili  o diritti reali su di
          essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
          o  per  altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
          diversi   dallo   Stato  che  non  ne  dispongano  per  usi
          governativi,   per  la  loro  piu'  proficua  gestione.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
          finanziari,  incaricati  anche  della valutazione dei beni,
          scelti,  anche  in  deroga  alle  norme  di contabilita' di
          Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie societa'
          nazionali  ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
          sono  esclusi  dall'acquisto  di  compendi  o  singoli beni
          immobili  o  diritti  reali  su  di essi relativamente alle
          operazioni  di  conferimento  o  di  vendita  per  le quali
          abbiano  prestato  attivita'  di  consulenza.  I  valori di
          conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del
          codice  civile,  sono  determinati in misura corrispondente
          alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
          determinati  in  base  alla  stima del consulente di cui al
          presente  comma.  Lo  Stato e' esonerato dalla consegna dei
          documenti  relativi  alla proprieta' o al diritto sul bene.
          Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di
          titolarita'  del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
          al  20  per  cento.  Le  valutazioni di interesse storico e
          artistico  sui  beni da alienare sono effettuate secondo le
          modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato
          ai sensi dell'art. 32 della presente legge.
              1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
          99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
          successive modificazioni.
              1-ter.   All'atto   della   costituzione  dell'apposita
          societa'  ai  sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
          e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
          cui  circoscrizione  ricadono  i  beni,  se  il progetto di
          valorizzazione  e  gestione  dei  beni  e' presentato dagli
          stessi  comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa' e'
          rappresentato   dal   valore   dei   beni   conferiti.   La
          partecipazione  di  altri  soci  pubblici o privati avviene
          mediante  aumento  di capitale riservato ai soci stessi, da
          sottoscrivere  esclusivamente  in danaro. Se il progetto e'
          presentato  da  una  amministrazione  dello Stato ovvero da
          altri  soggetti  pubblici  o  privati, si applica l'art. 3,
          comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              1-quater.   Fino   alla   data  di  piena  operativita'
          dell'Agenzia  del  demanio,  determinata ai sensi dell'art.
          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  le  azioni  dello  Stato  spettano  al  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. I
          proventi   comunque  derivanti  dalle  partecipazioni  alla
          societa'   di   cui  al  comma  1-ter,  ovvero  dalla  loro
          alienazione,  sono  ripartiti  in  proporzione  delle quote
          possedute.  Nel  caso  in cui i progetti di valorizzazione,
          sviluppo,  utilizzo  o  gestione  riguardino  immobili  del
          Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
          attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
          e  per  i  fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
          legge.
              2. (Comma abrogato).
              3.  Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
          essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
          corrispondono  un  compenso  annuo  allo  Stato a titolo di
          corrispettivo per la loro utilizzazione.
              4.  Il  capitale  delle societa' di cui al comma 1-ter,
          fermi  restando  i  vincoli  gravanti sui beni, puo' essere
          ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
              5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
          14   della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  la
          individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari
          costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
          all'art.  14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, e
          successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine
          per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con
          l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
          della citata legge n. 662 del 1996.
              6.   Possono  essere  affidati  in  concessione  o  con
          contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che
          promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
          l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di
          beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione
          statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua
          utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con
          corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un
          prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali
          fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante
          dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del
          bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del
          contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo
          finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
          concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
          assunte con il terzo finanziatore.
              6-bis.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  di  sviluppo,
          valorizzazione  o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
          presentato  ai  sensi  del  comma  01  richieda, per la sua
          attuazione,    decisioni   rimesse   alle   competenze   di
          amministrazioni  pubbliche  diverse  da quella proponente e
          dall'Agenzia   del   demanio,   puo'   essere  nominato  un
          commissario   straordinario   del   Governo,  da  scegliere
          preferibilmente  tra  i  componenti  della giunta regionale
          competente   per   territorio,   che  promuove  e  cura  il
          coordinamento  degli adempimenti necessari, ivi compresa la
          convocazione  di  una  Conferenza di servizi ai sensi degli
          articoli  da  14  a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.  Il
          commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
          interessate,  diverse  da  quella proponente e dall'Agenzia
          del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
              6-ter.   Per   particolari   esigenze,   connesse  alla
          localizzazione  e concentrazione degli immobili o complessi
          immobiliari  per  i  quali  siano  stati  proposti,  o  sia
          opportuno  promuovere,  gli  interventi di cui al comma 01,
          puo'    essere   nominato,   in   luogo   del   commissario
          straordinario  previsto  dal  comma  6-bis,  un commissario
          straordinario   del   Governo   con  competenza  estesa  al
          territorio  regionale,  con  i  compiti  di cui al predetto
          comma 6-bis.
              6-quater.  La  conferenza  di  servizi,  per quanto non
          previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
          con  gli  effetti  di  cui  agli articoli da 14 a 14-quater
          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  La  conferenza  approva il
          progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le varianti ai
          piani  di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
          nonche',  per  gli  immobili adibiti ad uso governativo, su
          proposta  del  commissario  straordinario  del Governo, ove
          nominato,    una    loro   diversa   destinazione,   previa
          rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
          servizi  fissa  altresi'  il  termine  entro  il  quale  il
          progetto  medesimo  deve essere attuato. L'approvazione del
          progetto  o  dei  piani  di  cui, rispettivamente, ai commi
          6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
          dell'intervento,  il  trasferimento  della proprieta' degli
          immobili  a  favore  degli  enti  interessati.  Se e' stata
          costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
          esecutivo  dell'intervento  di  sviluppo,  valorizzazione e
          utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo
          piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
          medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
          termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
          del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la
          retrocessione del bene allo Stato.
              6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato,
          per   i  quali  non  siano  stati  presentati  progetti  di
          valorizzazione  o  gestione  ai  sensi  del  comma  01, non
          adibiti   ad  uso  governativo  ma  compresi  in  piani  di
          sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
          province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su
          richiesta  degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
          sulla   base  di  apposita  convenzione  che  determina  le
          condizioni  e  le modalita' del trasferimento e le quote di
          partecipazione  dello  Stato  alla  fruizione  dei proventi
          derivanti   dalla  successiva  valorizzazione,  gestione  o
          dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
          beni  stessi  allo  Stato,  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri, in caso di mancata attuazione del
          piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
          stabilito  nella  convenzione. Si applicano le modalita' di
          seguito  indicate.  I  piani di sviluppo, valorizzazione od
          utilizzo  devono  essere  sottoposti  ad  una conferenza di
          servizi,  istruita  da  un  commissario  straordinario,  da
          scegliere  preferibilmente  tra  i  componenti della giunta
          regionale  competente  per  territorio,  nominato  ai sensi
          dell'art.   11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          convocata  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, cui
          partecipano  gli  enti  locali  nel cui ambito territoriale
          insistono   gli   immobili   oggetto   del  piano,  nonche'
          rappresentanti    delle   altre   amministrazioni   statali
          interessate,  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei
          ministri,  e  dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
          operativita'  di  cui  all'art.  73,  comma  4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
          servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
              7.   All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  salvo  quanto diversamente previsto, si provvede
          con  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  Ministro  delle  finanze e
          degli altri Ministri competenti.
              8.  Resta  comunque  fermo quanto disposto dall'art. 3,
          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in
          sede    di   conferenza   di   servizi,   l'inerzia   delle
          amministrazioni  dello  Stato  o  l'emergere di valutazioni
          contrastanti  tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
          la  procedura  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma 2
          dell'art.  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
          dall'art.  12,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303.
              9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  la  parola: "novanta" e'
          sostituita dalla seguente: "centoventi".
              9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo   abbiano  ad  oggetto  immobili  appartenenti  al
          demanio  storico-artistico,  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
          previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368.
              10.  Sulla  attuazione  delle disposizioni del presente
          articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
          patrimonio  immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle
          finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
              10-bis.  I  beni  immobili  per  i  quali  non sussiste
          possibilita'  di  utilizzazione nei modi previsti dai commi
          da  01  a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
          gratuitamente,  o  in  locazione,  anche  a canone ridotto,
          secondo  quanto  stabilito  con  regolamento  da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
          dei seguenti principi:
                a) autorizzazione della concessione o della locazione
          ai   soggetti  interessati  da  parte  del  Ministro  delle
          finanze;
                b) utilizzazione   dei  beni  ai  fini  di  interesse
          pubblico o di particolare rilevanza sociale;
                c) individuazione  della  tipologia  dei  beni  per i
          quali e' necessaria l'autorizzazione;
                d) revoca   della   concessione   o  risoluzione  del
          contratto   di   locazione  in  caso  di  violazione  delle
          prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
              10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
          regolamento  di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,
          anche di legge, incompatibili.
              10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  agli  immobili  di cui all'art. 3, commi da 99 a
          105,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
          e  integrato  dall'art.  4,  commi  da  3  a 7, della legge
          23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti
          dal   Ministero   delle  finanze  e  oggetto  di  specifici
          programmi di dismissione.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4, comma 10, della
          citata legge 23 dicembre 1999, n. 488:
              "Art.  4  (Patrimonio immobiliare dello Stato). - 1.-9.
          (Omissis).
              10.  Il  comma  1  dell'art. 19 della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito
          del   processo  di  dismissione  o  di  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          il  Ministro  delle  finanze, anche in deroga alle norme di
          contabilita'  di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
          per  azioni,  anche  appositamente  costituite,  compendi o
          singoli  beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
          per  legge  o  per provvedimento amministrativo o per altro
          titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
          Stato  che  non  ne  dispongano per usi governativi, per la
          loro  piu'  proficua  gestione. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno
          o  piu'  consulenti  immobiliari  o  finanziari, incaricati
          anche  della  valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure
          competitive  tra  primarie  societa' nazionali ed estere. I
          consulenti    immobiliari   e   finanziari   sono   esclusi
          dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
          reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di
          conferimento  o  di  vendita  per le quali abbiano prestato
          attivita'  di consulenza. I valori di conferimento, ai fini
          di  quanto  previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
          determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
          rivalutata.  I  valori  di vendita sono determinati in base
          alla  stima  del  consulente  di  cui al presente comma. Lo
          Stato  e'  esonerato  dalla consegna dei documenti relativi
          alla  proprieta'  o  al diritto sul bene. Il Ministro delle
          finanze  produce  apposita dichiarazione di titolarita' del
          diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
          Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini
          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
          della presente legge".
              11.-16. (Omissis).".
              - La  legge  5  gennaio 1994, n. 37, reca "Norme per la
          tutela  ambientale  delle  aree  demaniali  dei  fiumi, dei
          torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
              - Il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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