Legge Ordinaria n. 383 del 18/10/2001 G.U. n. 248 del 24 Ottobre 2001
Primi interventi per il rilancio dell' economia
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1
                     Dichiarazione di emersione

  1.  Gli  imprenditori  che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non  adempiendo  in  tutto  o  in  parte agli obblighi previsti dalla
normativa  vigente  in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere,  tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro  il  30  novembre  2001.  Il  Comitato interministeriale per la
programmazione  economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
e  di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
2, comma 4.
  2.  Per  il  periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della  dichiarazione  di  emersione  di  cui  al comma 1, e per i due
periodi  successivi,  la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si
   impegnano   nel   programma   di   emersione,  e  conseguentemente
   incrementano  l'imponibile  dichiarato, rispetto a quello relativo
   al  periodo  di  imposta immediatamente precedente, hanno diritto,
   fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto
   emergere  con  la  dichiarazione, all'applicazione sull'incremento
   stesso  di  una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
   persone  fisiche  (IRPEF),  dell'imposta sul reddito delle persone
   giuridiche   (IRPEG)  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
   produttive  (IRAP),  con tassazione separata rispetto al rimanente
   imponibile,  dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per
   il  primo  periodo  di  imposta,  del  15 per cento per il secondo
   periodo  di  imposta  e  del  20 per cento per il terzo periodo di
   imposta.  Per  il  secondo  ed  il  terzo  periodo di imposta, nel
   calcolo  dell'incentivo  si tiene conto delle eventuali variazioni
   in   diminuzione   del  costo  del  lavoro  emerso.  Sul  maggiore
   imponibile  previdenziale  relativo  ai  redditi  di lavoro emersi
   dichiarati,  e  conseguente  alla  dichiarazione  di emersione, si
   applica  una  contribuzione  sostitutiva,  dovuta  in  ragione  di
   un'aliquota  dell'8  per  cento  per  il primo periodo, del 10 per
   cento  per  il  secondo  periodo  e  del 12 per cento per il terzo
   periodo;
b) i  lavoratori  che,  parallelamente, si impegnano nel programma di
   emersione  sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
   redditi  di  lavoro  emersi,  si  applica  una imposta sostitutiva
   dell'IRPEF,   con   tassazione   separata  rispetto  al  rimanente
   imponibile,  dovuta  in ragione di un'aliquota del 6 per cento per
   il  primo  anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per
   cento per il terzo anno.
  3.  Per  gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
di  emersione  vale  anche  come  proposta di concordato tributario e
previdenziale,  se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni  e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore dichiara,
per  ciascuno  dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato.   Per   ciascuno  di  questi  periodi  il  concordato  si
perfeziona  con  il  pagamento  di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG,  dell'IRAP,  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi   previdenziali,   con  tassazione  separata  rispetto  al
rimanente  imponibile,  dovuta  in  ragione di un'aliquota dell'8 per
cento  del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Per  ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato  produce  effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali  relativi  all'attivita'  di  impresa e previdenziali, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
pagamento  dell'imposta  sostitutiva  puo' essere effettuato in unica
soluzione,  entro  il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
rate  mensili  a  partire dal predetto termine, senza applicazione di
interessi.  Con  l'integrale  pagamento sono estinti i delitti di cui
agli  articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
delitto  di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche'  i  reati  contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili  connessi  alle  violazioni  fiscali  e previdenziali relative
all'esistenza  del  lavoro  sommerso.  In  caso  di  rateazione, sono
sospesi  i  termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.
  4.  I  lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono  ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali,  connessi  alla  prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno   degli   anni  che  intendono  regolarizzare,  mediante  il
pagamento  di  una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
rispetto  al  rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per  ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il  pagamento  e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
comma  3.  E'  precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda,   ricostruire   in  tutto  o  in  parte  la  loro  posizione
pensionistica  per  gli  anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
anni  esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
al  massimo  di  un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
risorse disponibili presso il predetto fondo.
  5.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento  al  lavoro  irregolare  prestato dai soggetti richiamati
all'articolo  62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
  6.  Restano  fermi,  in  alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi  ai  piani  di riallineamento retributivo e di emersione del
lavoro  irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive  modificazioni,  all'articolo  63  della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7.  Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
piano  straordinario  di  accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato  al  contrasto  dell'economia  sommersa.  Il piano costituisce
priorita'  di  intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
e'  basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
di  pubblica  utilita',  dei  registri  dei  beni immobili e dei beni
mobili registrati.
  8.  Le  maggiori  entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa   ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di  quelle
contributive,  affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23  dicembre  2000,  n.  388.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze e' determinata la quota del predetto
fondo  destinata  al  riequilibrio  dei  conti  pubblici. Con decreto
emanato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
dei  lavoratori  che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
del  comma  2,  lettera  b),  del  presente  articolo,  e  agli oneri
concernenti   la   eventuale   ricostruzione   della  loro  posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
del  presente  articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
la  misura  dell'eventuale  integrazione del contributo previdenziale
relativo  ai  lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
emersione,  nei  limiti  delle risorse all'uopo disponibili presso il
fondo,  nonche'  la  quota  del trattamento previdenziale relativa ai
medesimi  periodi  in  proporzione  alle  quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina
          dei  reati  in  materia di imposte sui redditi e sul valore
          aggiunto,  a  norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
          n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000,
          n. 76:
              "Art.  4  (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.".
              "Art.  5  (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  della  legge
           24 novembre  1981,  n. 689,  recante "Modifiche al sistema
          penale",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, supplemento ordinario:
              "Art.  37  (Omissione  o  falsita'  di  registrazione o
          denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato, il datore di lavoro che, al fine di non
          versare  in  tutto  o  in parte contributi e premi previsti
          dalle  leggi  sulla  previdenza  e assistenza obbligatorie,
          omette  una  o  piu'  registrazioni o denunce obbligatorie,
          ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in
          parte  non  conformi  al  vero, e' punito con la reclusione
          fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento
          di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
          e  assistenza  obbligatorie  per  un  importo  mensile  non
          inferiore  al maggiore importo fra cinque milioni mensili e
          il  cinquanta  per  cento  dei  contributi complessivamente
          dovuti.
              2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
          l'evasione    accertata    formi    oggetto    di   ricorso
          amministrativo  o  giudiziario  il  procedimento  penale e'
          sospeso  dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
          nel  registro  di  cui all'art. 335 del codice di procedura
          penale,   fino   al  momento  della  decisione  dell'organo
          amministrativo o giudiziario di primo grado.
              3.  La  regolarizzazione  dell'inadempienza  accertata,
          anche attraverso dilazione, estingue il reato.
              4.  Entro  novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
          dare  comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
          regolarizzazione  o dell'esito del ricorso amministrativo o
          giudiziario.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  5  (Emersione di basi imponibili e riduzione del
          carico  tributario sui redditi d'impresa). - 1. Le maggiori
          entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili
          dei  tributi  erariali e dei contributi sociali per effetto
          dell'applicazione    delle    disposizioni   per   favorire
          l'emersione, di cui all'art. 116 della presente legge, sono
          destinate   ad  un  fondo  istituito  presso  lo  stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione    economica   finalizzato,   con   appositi
          provvedimenti,  alla  riduzione  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche e dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche   gravanti   sul  reddito  d'impresa.  La
          riduzione  e' effettuata con priorita' temporale nelle aree
          e nei territori di cui al comma 10 dell'art. 7.
              2. (Comma abrogato).
              3. (Comma abrogato).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62,  comma  2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  recante:  "Approvazione  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  62  (Spese  per  prestazioni  di  lavoro).  1. -
          1-quater. (Omissis).
              2.  Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro  prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti,
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma  4  dell'art.  5. I compensi non ammessi in deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
              3-4. (Omissis).".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1
          ottobre  1996,  n.  510,  recante  "Disposizioni urgenti in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno   del   reddito   e  nel  settore  previdenziale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,
          e  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1996, n. 281, supplemento ordinario):
              "Art.  5  (Disposizioni  in  materia  di  contratti  di
          riallineamento  retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare
          i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
          retributiva  e  contributiva  per  le  imprese operanti nei
          territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
          lettera   a),   del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea,  ad  eccezione  di  quelle appartenenti ai settori
          disciplinati  dal  Trattato CECA, delle costruzioni navali,
          delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e'
          sospesa  la  condizione  di  corresponsione  dell'ammontare
          retributivo  di  cui  all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e
          c),  del  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389.
          Tale  sospensione  opera  esclusivamente  nei  confronti di
          quelle  imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano gli
          accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
          dalle   associazioni   imprenditoriali   ed  organizzazioni
          sindacali  locali  aderenti  o  comunque organizzativamente
          collegate    con    le   associazioni   ed   organizzazioni
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale.
          Tali  accordi  provinciali  debbono  prevedere,  in forme e
          tempi  prestabiliti,  programmi  di graduale riallineamento
          dei   trattamenti   economici  dei  lavoratori  ai  livelli
          previsti  nei corrispondenti contratti collettivi nazionali
          di  lavoro.  Ai  predetti accordi e' riconosciuta validita'
          pari  a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali
          di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione
          a  favore  delle  imprese di tutte le normative nazionali e
          comunitarie.  Per  il  riconoscimento  di tale sospensione,
          l'impresa  deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
          recepimento   con  le  stesse  parti  che  hanno  stipulato
          l'accordo provinciale.
              2.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente decreto sono concessi
          dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali
          e   quelli   aziendali   di   recepimento   da   depositare
          rispettivamente,   ai  competenti  uffici  provinciali  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione  e  presso  le  sedi
          provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
              2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali
          di  riallineamento,  il  datore  di  lavoro  che  non abbia
          integralmente   assolto   gli   obblighi   previsti   dalle
          disposizioni   in   materia   di  sicurezza  e  salute  dei
          lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
          organo  di  vigilanza  la  fissazione  di un termine per la
          regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
          a  dodici  mesi,  e'  stabilito  dall'organo  di  vigilanza
          mediante  apposita  prescrizione,  tenendo  conto dei tempi
          tecnicamente  necessari per eliminare le violazioni e della
          gravita'  del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del  termine,  l'organo  di  vigilanza  verifica l'avvenuta
          regolarizzazione;  dei  risultati  della  verifica  e' data
          comunicazione  all'interessato,  nonche',  se  in relazione
          alla  violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
          era  in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
          all'autorita' che procede.
              2-ter.  L'avvenuta  regolarizzazione nel termine di cui
          al  comma  2-bis  estingue  i  reati contravvenzionali e le
          sanzioni  amministrative  e civili connessi alla violazione
          degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
          della  verifica  della regolarizzazione a norma dell'ultimo
          periodo  del  comma  2-bis  non  possono  essere iniziati o
          proseguiti   procedimenti   giudiziari   o   amministrativi
          relativi a tali reati e sanzioni.
              2-quater.  Per  quanto  non espressamente stabilito dai
          commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
          disposizioni  previste  dagli  articoli  20  e seguenti del
          decreto   legislativo   19 dicembre   1994,   n.  758,  con
          esclusione  di  quelle  relative  all'obbligo  di pagamento
          della  somma  di  cui  all'art.  21,  comma 2, del medesimo
          decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
          citato   decreto   legislativo  n.  758  del  1994,  se  la
          regolarizzazione  avviene  in  un  tempo superiore a quello
          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  risulta  comunque
          congruo  a  norma del comma 2-bis del presente articolo, la
          pena  e le sanzioni amministrative e civili previste per la
          violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' .
              3.  La  sospensione  di  cui  al comma 1 cessa di avere
          effetto  dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il
          mancato  rispetto  del programma graduale di riallineamento
          dei    trattamenti    economici    contenuto   nell'accordo
          territoriale.   L'applicazione   nel   tempo   dell'accordo
          provinciale  comporta  la  sanatoria  anche  per  i periodi
          pregressi  per  le  pendenze  contributive  ed  a titolo di
          fiscalizzazione  di leggi speciali in materia e di sanzioni
          a  ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi,
          per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il
          termine  di  cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato
          l'apposito    verbale    aziendale    di   recepimento.   I
          provvedimenti  di  esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
          grado,  sono  sospesi  fino  alla  data del riallineamento.
          L'avvenuto  riallineamento  estingue  i  reati  previsti da
          leggi  speciali  in  materia  di contributi e di premi e le
          obbligazioni  per  sanzioni amministrative e per ogni altro
          onere   accessorio.   Qualora   al   momento  dell'avvenuto
          riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a
          quello  dichiarato  nel verbale aziendale di recepimento di
          cui   al   comma   1,  gli  effetti  della  sanatoria  sono
          subordinati  al pagamento di una somma pari alla differenza
          fra  il  minimale retributivo e la retribuzione corrisposta
          nel  corso  del  programma  di riallineamento ai lavoratori
          cessati,   salvo   che  la  diminuzione  sia  avvenuta  per
          riduzione  dell'attivita'  attestata  dalle parti che hanno
          stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi
          pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
          della parita' di trattamento retributivo.
              3-bis.  Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
          cui  al  comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
          di   sanzioni   e  interessi,  le  ritenute  o  le maggiori
          ritenute,  non  effettuate  per  i periodi interessati sino
          alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
          comma  1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
          dai   suddetti  accordi,  calcolate  sulla  medesima  quota
          percentuale  della  base  imponibile contributiva di cui al
          comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
          devono  essere versate negli stessi termini e con le stesse
          modalita'  stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
          effettuare  ai  fini  contributivi. Conseguentemente, detti
          soggetti  sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
          periodo  di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle
          ritenute,  apposite  dichiarazioni integrative. Con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  il
          contenuto,  i termini e le modalita' di presentazione delle
          dichiarazioni   integrative,   nonche'   le   modalita'  di
          pagamento delle somme dovute.
              3-ter.  La  presentazione delle dichiarazioni di cui al
          comma  3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
          la  punibilita'  per  i  reati  previsti  dal decreto-legge
          10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto  1982,  n.  516,  nei  limiti  delle
          integrazioni.
              3-quater.  Per le ritenute indicate nella dichiarazione
          di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
          sui  percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
          a   ritenuta.   Relativamente   agli   stessi  compensi,  i
          percettori   sono   esonerati   da   qualsiasi  adempimento
          tributario   e  nei  loro  confronti  non  e'  esercitabile
          l'attivita'  di  accertamento da parte dell'amministrazione
          finanziaria.  Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
          la  deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
          eventuale maggior  costo  non  assume rilevanza a tutti gli
          altri effetti tributari.
              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
          3-quater  e  al  presente  comma  si  applicano anche se le
          violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
          le  somme  pagate  anteriormente  alla  presentazione delle
          dichiarazioni  anche  a  titolo di sanzioni e interessi. Le
          controversie  pendenti  e  quelle che si instaurano sino al
          termine  finale  per  la presentazione delle dichiarazioni,
          concernenti  i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
          mediante  ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
          parte  del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
          del   contenzioso  tributario  presso  il  quale  pende  la
          controversia,    di   copia,   anche   fotostatica,   della
          documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
              3-sexies.   In   caso   di   recepimento   dell'accordo
          provinciale  di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
          in   sede   di  sottoscrizione  del  verbale  aziendale  di
          recepimento   del   medesimo  accordo,  i  lavoratori  e  i
          rispettivi  periodi  di attivita' precedenti all'accordo di
          recepimento  per  i quali richiedere, d'intesa con le parti
          che   hanno   stipulato   l'accordo  provinciale  e  previa
          adesione,   in   forma   scritta,  dei  singoli  lavoratori
          interessati   in   quel   momento   in  forza  all'azienda,
          l'adempimento  dei  relativi  obblighi  contributivi  nella
          misura   della   retribuzione   fissata  dal  contratto  di
          riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
          minimale   contributivo.   All'adempimento  degli  obblighi
          contributivi  si provvede mediante opzione tra il pagamento
          in  unica  soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
          importo,  decorrenti  dalla  scadenza del secondo trimestre
          solare    successivo    al    contratto   di   recepimento,
          con maggiorazione  degli  interessi  di  cui  all'art.  20,
          comma 2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
          relative   prestazioni  sono  commisurate  all'entita'  dei
          contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
          del  competente  organo di vigilanza, comporta l'estinzione
          della   relativa   contravvenzione  ovvero  di  ogni  altra
          sanzione  amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
          degli   obblighi  contributivi  per  i  periodi  pregressi,
          l'impresa  operante  nel  settore  agricolo  che  recepisce
          l'accordo  provinciale  di  riallineamento puo' utilizzare,
          anche  mediante  dichiarazioni  sostitutive,  i  dati delle
          dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.
              4.  La  retribuzione  da  prendere a riferimento per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di
          cui  al  comma  2,  e'  quella  fissata  dagli  accordi  di
          riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale
          e,  per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare,
          entro   36   mesi,   al  100  per  cento  dei  minimali  di
          retribuzione  giornaliera,  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre  1989,  n. 389. La
          presente  disposizione deve intendersi come interpretazione
          autentica   delle   norme   relative   alla  corresponsione
          retributiva  ed  alla determinazione contributiva di cui al
          combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 1, e dell'art. 6,
          commi  9,  lettere  a),  b)  e  c), e 11, del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra
          la  retribuzione  di  riferimento  per  il  versamento  dei
          predetti  contributi e l'intero importo del minimale di cui
          al  citato  decreto-legge  n.  338 del 1989, possono essere
          accreditati  contributi  figurativi,  ai fini del diritto e
          della  misura  della pensione, con onere a carico del Fondo
          di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236, nel limite massimo delle risorse
          preordinate  a  tale  scopo.  Con decreto del Ministero del
          lavoro  e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e
          modalita'  per  il riconoscimento dei predetti accrediti di
          contributi  figurativi. Restano comunque salvi e conservano
          la  loro  efficacia  i  versamenti  contributivi effettuati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
              5.  E'  ammessa  una  sola  variazione  ai programmi di
          riallineamento    contributivo,    compresi   quelli   gia'
          stipulati,  limitatamente  ai  tempi  ed  alle  percentuali
          fissati  dagli  accordi  provinciali, purche' tale modifica
          sia  oggettivamente  giustificata  da intervenuti rilevanti
          eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
          valutazioni   effettuate   al  momento  della  stipulazione
          dell'accordo  territoriale, ed a condizione che l'intesa di
          aggiustamento  sia  sottoscritta  dalle  medesime parti che
          hanno stipulato il primitivo accordo.
              5-bis.  I  soggetti  che  si avvalgono degli accordi di
          riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
          esclusi  dalle  gare di appalto indette dagli enti pubblici
          nei  territori  diversi  da quelli nei quali possono essere
          stipulati   gli   accordi   medesimi,   fino   al  completo
          riallineamento.
              6.    L'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   nel
          programmare  l'attivita'  ispettiva  di  concerto  con  gli
          istituti  previdenziali, sente le commissioni eventualmente
          istituite   a   livello  provinciale  delle  organizzazioni
          sindacali  dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di
          contrastare le forme di lavoro irregolare.
              6-bis. (Comma abrogato).".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 75 e 78 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre  1998,  n.  302,
          supplemento ordinario:
              "Art.  75  (Modifiche  alle  disposizioni in materia di
          contratti  di  riallineamento retributivo). - 1. All'art. 5
          del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, come
          modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  1,  primo  periodo,  le parole: "per le
          imprese  operanti  nei  territori  individuati  dall'art. 1
          della  legge  1  marzo  1986,  n. 64, sono sostituite dalle
          seguenti:  "per  le  imprese  operanti nei territori di cui
          alle  zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del
          Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, ad eccezione
          di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
          CECA,  delle  costruzioni  navali,  delle fibre sintetiche,
          automobilistico e dell'edilizia, ;
                b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
              "2-bis.   In   caso   di   recepimento   degli  accordi
          provinciali  di riallineamento, il datore di lavoro che non
          abbia  integralmente  assolto  gli  obblighi previsti dalle
          disposizioni   in   materia   di  sicurezza  e  salute  dei
          lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
          organo  di  vigilanza  la  fissazione  di un termine per la
          regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
          a  dodici  mesi,  e'  stabilito  dall'organo  di  vigilanza
          mediante  apposita  prescrizione,  tenendo  conto dei tempi
          tecnicamente  necessari per eliminare le violazioni e della
          gravita'  del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del  termine,  l'organo  di  vigilanza  verifica l'avvenuta
          regolarizzazione;  dei  risultati  della  verifica  e' data
          comunicazione  all'interessato,  nonche',  se  in relazione
          alla  violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
          era  in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
          all'autorita' che procede.
              2-ter.  L'avvenuta  regolarizzazione nel termine di cui
          al  comma 2-bis  estingue  i  reati  contravvenzionali e le
          sanzioni  amministrative  e civili connessi alla violazione
          degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
          della  verifica  della regolarizzazione a norma dell'ultimo
          periodo  del  comma  2-bis  non  possono  essere iniziati o
          proseguiti   procedimenti   giudiziari   o   amministrativi
          relativi a tali reati e sanzioni.
              2-quater.  Per  quanto  non espressamente stabilito dai
          commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
          disposizioni  previste  dagli  articoli  20  e seguenti del
          decreto   legislativo   19 dicembre   1994,   n.  758,  con
          esclusione  di  quelle  relative  all'obbligo  di pagamento
          della  somma  di  cui  all'art.  21,  comma 2, del medesimo
          decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
          citato   decreto   legislativo  n.  758  del  1994,  se  la
          regolarizzazione  avviene  in  un  tempo superiore a quello
          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  risulta  comunque
          congruo  a  norma del comma 2-bis del presente articolo, la
          pena  e le sanzioni amministrative e civili previste per la
          violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' ;
                c) al comma 3, dopo il quarto periodo, e' inserito il
          seguente:  "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento
          il   numero  dei  lavoratori  risulti  inferiore  a  quello
          dichiarato  nel  verbale aziendale di recepimento di cui al
          comma  1,  gli  effetti della sanatoria sono subordinati al
          pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
          retributivo  e  la  retribuzione  corrisposta nel corso del
          programma  di  riallineamento  ai lavoratori cessati, salvo
          che    la    diminuzione   sia   avvenuta   per   riduzione
          dell'attivita'  attestata  dalle  parti che hanno stipulato
          l'accordo provinciale ;
                d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai
          seguenti:
              "3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
          cui  al  comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
          di   sanzioni   e  interessi,  le  ritenute  o  le maggiori
          ritenute,  non  effettuate  per  i periodi interessati sino
          alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
          comma  1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
          dai   suddetti  accordi,  calcolate  sulla  medesima  quota
          percentuale  della  base  imponibile contributiva di cui al
          comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
          devono  essere versate negli stessi termini e con le stesse
          modalita'  stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
          effettuare  ai  fini  contributivi. Conseguentemente, detti
          soggetti  sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
          periodo  di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle
          ritenute,  apposite  dichiarazioni integrative. Con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  il
          contenuto,  i termini e le modalita' di presentazione delle
          dichiarazioni   integrative,   nonche'   le   modalita'  di
          pagamento delle somme dovute.
              3-ter.  La  presentazione delle dichiarazioni di cui al
          comma  3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
          la  punibilita'  per  i  reati  previsti  dal decreto-legge
          10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto  1982,  n.  516,  nei  limiti  delle
          integrazioni.
              3-quater.  Per le ritenute indicate nella dichiarazione
          di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
          sui  percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
          a   ritenuta.   Relativamente   agli   stessi  compensi,  i
          percettori   sono   esonerati   da   qualsiasi  adempimento
          tributario   e  nei  loro  confronti  non  e'  esercitabile
          l'attivita'  di  accertamento da parte dell'amministrazione
          finanziaria.  Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
          la  deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
          eventuale maggior  costo  non  assume rilevanza a tutti gli
          altri effetti tributari.
              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
          3-quater  e  al  presente  comma  si  applicano anche se le
          violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
          le  somme  pagate  anteriormente  alla  presentazione delle
          dichiarazioni  anche  a  titolo di sanzioni e interessi. Le
          controversie  pendenti  e  quelle che si instaurano sino al
          termine  finale  per  la presentazione delle dichiarazioni,
          concernenti  i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
          mediante  ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
          parte  del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
          del   contenzioso  tributario  presso  il  quale  pende  la
          controversia,    di   copia,   anche   fotostatica,   della
          documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
              3-sexies.   In   caso   di   recepimento   dell'accordo
          provinciale  di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
          in   sede   di  sottoscrizione  del  verbale  aziendale  di
          recepimento   del   medesimo  accordo,  i  lavoratori  e  i
          rispettivi  periodi  di attivita' precedenti all'accordo di
          recepimento  per  i quali richiedere, d'intesa con le parti
          che   hanno   stipulato   l'accordo  provinciale  e  previa
          adesione,   in   forma   scritta,  dei  singoli  lavoratori
          interessati   in   quel   momento   in  forza  all'azienda,
          l'adempimento  dei  relativi  obblighi  contributivi  nella
          misura   della   retribuzione   fissata  dal  contratto  di
          riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
          minimale   contributivo.   All'adempimento  degli  obblighi
          contributivi  si provvede mediante opzione tra il pagamento
          in  unica  soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
          importo,  decorrenti  dalla  scadenza del secondo trimestre
          solare    successivo    al    contratto   di   recepimento,
          con maggiorazione  degli  interessi  di  cui  all'art.  20,
          comma 2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
          relative   prestazioni  sono  commisurate  all'entita'  dei
          contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
          del  competente  organo di vigilanza, comporta l'estinzione
          della   relativa   contravvenzione  ovvero  di  ogni  altra
          sanzione  amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
          degli   obblighi  contributivi  per  i  periodi  pregressi,
          l'impresa  operante  nel  settore  agricolo  che  recepisce
          l'accordo  provinciale  di  riallineamento puo' utilizzare,
          anche  mediante  dichiarazioni  sostitutive,  i  dati delle
          dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS ;
                e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
              "5-bis.  I  soggetti  che si avvalgono degli accordi di
          riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
          esclusi  dalle  gare di appalto indette dagli enti pubblici
          nei  territori  diversi  da quelli nei quali possono essere
          stipulati   gli   accordi   medesimi,   fino   al  completo
          riallineamento. ;
                f) Il comma 6-bis e' abrogato.
              2.  Il comma 3 dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, e' abrogato.
              3.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  concessi dodici mesi di tempo per la
          stipula  degli  accordi territoriali e per quelli aziendali
          di   recepimento   di   cui   all'art.   5,  comma  2,  del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, come
          modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
          secondo  le  modalita'  e  nei  termini  ivi previsti. Sono
          fatti,   in   ogni  caso,  salvi  i  verbali  aziendali  di
          recepimento  sottoscritti  tra  le  parti  entro la data di
          entrata in vigore della presente legge.
              4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo
          e'  subordinata  all'autorizzazione  ed  ai  vincoli  della
          Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli
          92  e  seguenti  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
          europea.".
              "Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
          emersione).  -  1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  un  Comitato  per l'emersione del
          lavoro   non   regolare   con  funzioni  di  analisi  e  di
          coordinamento  delle  iniziative.  A tale fine il Comitato,
          che  riceve  direttive  dal  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri cui risponde e riferisce:
                a) attua   tutte   le  iniziative  ritenute  utili  a
          conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
          anche   attraverso   campagne  di  sensibilizzazione  e  di
          informazione  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  e nelle
          scuole;
                b) valuta  periodicamente i risultati delle attivita'
          degli organismi locali di cui al comma 4;
                c) esamina  le  proposte  contrattuali  di  emersione
          istruite   dalle   commissioni  locali  per  la  successiva
          trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
              2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
          statistico  nazionale  (SISTAN),  ivi comprese le camere di
          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  sono
          tenute  a  fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
          di  riservatezza,  le informazioni statistiche richieste in
          loro possesso.
              3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
          decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,
          designati,  rispettivamente,  dal  Presidente del Consiglio
          dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  due  dal  Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, dal Ministro delle finanze, dal
          Ministro   per   le   politiche  agricole,  dal  presidente
          dell'INPS,   dal  presidente  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          dal   presidente   dell'Unione  italiana  delle  camere  di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          (Unioncamere)  e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281. Il
          componente  designato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
          il  funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
          o  distaccato,  nel  numero massimo di 20 unita', personale
          tecnico  ed amministrativo della pubblica amministrazione e
          degli  enti  pubblici  economici.  Il  personale  di cui al
          presente    comma   mantiene   il   trattamento   economico
          fondamentale  e accessorio delle amministrazioni ed enti di
          appartenenza.   Per   il   funzionamento  del  Comitato  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  1000  milioni a decorrere
          dall'anno 2001.
              4.  A  livello  regionale e provinciale sono istituite,
          presso  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  commissioni con compiti di analisi del lavoro
          irregolare   a   livello  territoriale,  di  promozione  di
          collaborazioni  ed intese istituzionali, di assistenza alle
          imprese,  finalizzata in particolare all'accesso al credito
          agevolato,  alla  formazione ovvero alla predisposizione di
          aree  attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
          retributivo  anche  attraverso  la  presenza di un apposito
          tutore.   A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare
          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,
          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere
          favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che
          provvede,  altresi', a verificare e valutare periodicamente
          l'attivita'  svolta  dal  tutore, segnalandone l'esito alla
          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od
          operante,  all'affidamento  dell'incarico e all'adozione di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato  di  cui al comma 3 . Le commissioni sono composte
          da  quindici  membri:  sette, dei quali uno con funzioni di
          presidente,   designati   dalle  amministrazioni  pubbliche
          aventi  competenza in materia, e otto designati, in maniera
          paritetica,  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,
          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro
          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,
          tenendo  conto  delle disposizioni di cui all'art. 5, della
          legge  22 luglio  1961,  n.  628  e dell'art. 3 del decreto
          legge   12 settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638.
          Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  non  siano  state  istituite  le  predette
          commissioni,  provvede  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  ove i competenti organi regionali non
          abbiano  provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
          dal Ministro.
              5.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  mettono  a  disposizione  una  sede in modo da
          consentire  alla  commissione di espletare le sue funzioni.
          Presso  la  commissione,  per assicurarne il funzionamento,
          puo'    essere    comandato    personale   della   pubblica
          amministrazione,  ivi  compresi i ricercatori universitari,
          restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
          provenienza.
              5-bis.  All'onere  per il funzionamento del Comitato di
          cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
          di   cui   al   comma  4  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della  legge  17 maggio  1999,  n. 144. Le somme occorrenti
          sono  attribuite  in  conformita'  agli indirizzi e criteri
          determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  63  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  63  (Disposizioni  in  materia  di politiche per
          l'occupazione  e  di emersione del lavoro irregolare). - 1.
          In  attesa  della  revisione delle misure di inserimento al
          lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art.
          45,  comma  1,  lettera  d), della legge 17 maggio 1999, n.
          144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di
          cui  all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996,  n.  608, possono prevedere, fermo restando il limite
          complessivo  delle  960  ore annuali previsto dall'art. 15,
          comma   4,   del  decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n.  451,  lo  svolgimento delle attivita' in un periodo non
          superiore  a  sei  mesi  e  comunque nel limite dell'orario
          contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66,
          comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10
          miliardi sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi .
              2.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
          puo'  destinare  una  quota  fino  a  lire 100 miliardi per
          l'anno  2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.   148,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio  1993,  n. 236, agli interventi di promozione del
          lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge
          1 ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
              3. (Comma abrogato).
              4. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al
          comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
          entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  legge  non  siano  state  istituite  le  predette
          commissioni,  provvede  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  ove i competenti organi regionali non
          abbiano  provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
          dal Ministro .".
              - Si  riporta il testo dell'art. 116 della citata legge
          23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.  116  (Misure per favorire l'emersione del lavoro
          irregolare).  -  1.  Alle imprese che recepiscono, entro un
          anno   dalla  decisione  assunta  dalla  Commissione  delle
          Comunita'   europee   sul  regime  di  aiuto  di  Stato  n.
          236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
          alle  condizioni  dell'art.  5  del decreto-legge 1 ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608, e successive modificazioni, e'
          concesso,  per la durata del programma di riallineamento e,
          comunque,  per  un periodo non superiore a cinque anni, uno
          sgravio  contributivo  nelle misure di cui al comma 2 per i
          lavoratori  individuati  secondo  le  modalita'  di  cui al
          comma 3-sexies  dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510
          del  1996,  introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
              2.   Lo   sgravio  contributivo  di  cui  al  comma  1,
          determinato  sulle  retribuzioni  corrisposte,  e'  fissato
          nella  misura  del 100 per cento per il primo anno, dell'80
          per  cento  per  il  secondo  anno, del 60 per cento per il
          terzo  anno,  del  40 per cento per il quarto anno e del 20
          per cento per il quinto anno.
              3.   Per   i   lavoratori  gia'  denunciati  agli  enti
          previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
          di   cui   al  comma  1  per  periodi  e  retribuzioni  non
          denunciate,  e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
          meta' delle misure di cui al comma 2.
              4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
          applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
          corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  programma  di  riallineamento  ai sensi dell'art. 5 del
          citato   decreto-legge   n.  510  del  1996,  e  successive
          modificazioni, secondo le seguenti modalita':
                a) per  il periodo successivo secondo le annualita' e
          con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
                b) per  il  periodo  del  contratto di riallineamento
          antecedente,   lo   sgravio   si  applica  sotto  forma  di
          conguaglio  sulle spettanze contributive gia' versate per i
          lavoratori  interessati al contratto stesso nelle misure di
          cui  ai  commi  1,  2  e  3. L'importo del conguaglio cosi'
          determinato,  usufruibile  entro  il termine del periodo di
          riallineamento  e,  comunque, entro il periodo di fruizione
          dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
          le  modalita'  fissate  dagli  enti previdenziali, a valere
          anche  sulle  regolarizzazioni  in  corso  di  cui al comma
          3-sexies  dell'art.  5  del citato decreto-legge n. 510 del
          1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448.
              5.  Agli  oneri  derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
          nel  limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
          anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
          degli   anni  2004,  2005  e  2006,  si  provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.
              6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
          comma 3 e' abrogato.
              7.  All'art.  78  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  3, la parola: "nove e' sostituita dalla
          seguente:  "dieci  ,  dopo le parole: "della programmazione
          economica, e' inserita la seguente: "due ed e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo:  "Per  il  funzionamento  del
          Comitato  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1000 milioni a
          decorrere dall'anno 2001 ;
                b) al  comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
          seguente:  "A  tale  fine  le  commissioni possono affidare
          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,
          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere
          favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che
          provvede,  altresi'  a verificare e valutare periodicamente
          l'attivita'  svolta  dal  tutore, segnalandone l'esito alla
          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od
          operante,  all'affidamento  dell'incarico e all'adozione di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato di cui al comma 3 ;
                c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "5-bis.  All'onere per il funzionamento del Comitato di
          cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
          di   cui   al   comma  4  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della  legge  17 maggio  1999,  n. 144. Le somme occorrenti
          sono  attribuite  in  conformita'  agli indirizzi e criteri
          determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale .
              8.  I  soggetti  che  non  provvedono  entro il termine
          stabilito  al  pagamento dei contributi o premi dovuti alle
          gestioni   previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero  vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti:
                a) nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento di
          contributi  o  premi,  il cui ammontare e' rilevabile dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di  riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
          non  puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
          contributi  o  premi  non  corrisposti entro la scadenza di
          legge;
                b) in  caso  di  evasione  connessa a registrazioni o
          denunce  obbligatorie  omesse o non conformi al vero, cioe'
          nel  caso  in  cui  il  datore  di lavoro, con l'intenzione
          specifica  di  non  versare  i  contributi o premi, occulta
          rapporti   di  lavoro  in  essere  ovvero  le  retribuzioni
          erogate,  al  pagamento  di una sanzione civile, in ragione
          d'anno,  pari  al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
          essere   superiore   al   60  per  cento  dell'importo  dei
          contributi  o  premi  non  corrisposti entro la scadenza di
          legge.  Qualora  la denuncia della situazione debitoria sia
          effettuata   spontaneamente   prima   di   contestazioni  o
          richieste  da  parte degli enti impositori e comunque entro
          dodici  mesi  dal  termine  stabilito  per il pagamento dei
          contributi   o   premi   e  sempreche'  il  versamento  dei
          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di  riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
          non  puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
          contributi  o  premi  non  corrisposti entro la scadenza di
          legge.
              9.  Dopo  il  raggiungimento  del  tetto  massimo delle
          sanzioni  civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
          del  comma  8  senza  che  si  sia provveduto all'integrale
          pagamento  del  dovuto,  sul  debito  contributivo maturano
          interessi  nella  misura  degli  interessi  di  mora di cui
          all'art.  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento di
          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze
          connesse  a  contrastanti  orientamenti giurisprudenziali o
          amministrativi  sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o
          amministrativa,  sempreche'  il versamento dei contributi o
          premi  sia  effettuato  entro il termine fissato dagli enti
          impositori,  si  applica  una  sanzione  civile, in ragione
          d'anno,  pari  al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
          di  5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
          al  40  per  cento  dell'importo dei contributi o premi non
          corrisposti entro la scadenza di legge.
              11.  Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
          Stato  e  negli  enti  locali  il dirigente responsabile e'
          sottoposto   a   sanzioni  disciplinari  ed  e'  tenuto  al
          pagamento  delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
          8, 9 e 10.
              12.  Ferme  restando  le  sanzioni penali, sono abolite
          tutte  le  sanzioni amministrative relative a violazioni in
          materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
          nell'omissione   totale   o   parziale  del  versamento  di
          contributi   o   premi   o   dalle  quali  comunque  derivi
          l'omissione  totale o parziale del versamento di contributi
          o  premi,  ai  sensi  dell'art.  35, commi secondo e terzo,
          della  legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
          di norme sul collocamento di carattere formale.
              13.  Nei  casi  di  tardivo  pagamento dei contributi o
          premi  dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
          per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
          civili  e  degli  interessi  di  mora di cui al comma 8 del
          presente  articolo e  di  cui  alla previgente normativa in
          materia  sanzionatoria,  non  possono  essere richiesti gli
          interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
              14.  I  pagamenti  effettuati  per  contributi  sociali
          obbligatori  ed  accessori  a  favore degli enti gestori di
          forme  obbligatorie  di  previdenza  ed assistenza non sono
          soggetti  all'azione  revocatoria  di cui all'art. 67 delle
          disposizioni  approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267.
              15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
          e   dei   premi   dovuti   alle  gestioni  previdenziali  e
          assistenziali,  i  consigli  di  amministrazione degli enti
          impositori,  sulla  base  di apposite direttive emanate dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  fissano criteri e modalita' per
          la  riduzione  delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
          alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
                a) nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento di
          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze
          connesse   a   contrastanti   ovvero  sopravvenuti  diversi
          orientamenti     giurisprudenziali     o     determinazioni
          amministrative  sulla  ricorrenza dell'obbligo contributivo
          successivamente  riconosciuto  in  sede  giurisdizionale  o
          amministrativa  in  relazione  alla  particolare  rilevanza
          delle  incertezze  interpretative che hanno dato luogo alla
          inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
          contributi  o  premi,  derivanti  da fatto doloso del terzo
          denunciato,  entro  il  termine  di cui all'art. 124, primo
          comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
                b) per  le  aziende in crisi per le quali siano stati
          adottati  i  provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto
          1977,  n.  675,  dalla  legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal
          decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e dalla
          legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
          crisi,   riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che
          presentino  particolare  rilevanza  sociale ed economica in
          relazione  alla  situazione  occupazionale  locale  ed alla
          situazione   produttiva   del   settore,  comprovati  dalla
          Direzione  provinciale  del lavoro - Servizio ispezione del
          lavoro   territorialmente   competente,  e,  comunque,  per
          periodi  contributivi  non  superiori  a  quelli  stabiliti
          dall'art.  1,  commi  3  e 5, della citata legge n. 223 del
          1991,  con riferimento alla concessione per i casi di crisi
          aziendali,    di   ristrutturazione,   riorganizzazione   o
          conversione aziendale.
              16.  In  attesa  della fissazione da parte dei medesimi
          consigli  di  amministrazione dei criteri e delle modalita'
          di  riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
          casi  di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
          quanto   stabilito  dall'art.  3,  commi  da  1  a  3,  del
          decreto-legge   29 marzo   1991,  n.  103,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  1  giugno  1997,  n.  166,  e
          successive   modificazioni.  Resta  altresi'  fermo  quanto
          stabilito  dall'art.  1,  commi  220  e  221,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  in materia di riduzione delle
          sanzioni  civili  di  cui  al comma 8 rispettivamente nelle
          ipotesi  di  procedure  concorsuali  e nei casi di omesso o
          ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
          non  economici  e  di  enti,  fondazioni e associazioni non
          aventi fini di lucro.
              17.  Nei  casi  previsti  dal  comma 15, lettera a), il
          pagamento   rateale  di  cui  all'art.  2,  comma  11,  del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, puo'
          essere    consentito   fino   a   sessanta   mesi,   previa
          autorizzazione  del  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
          criteri di eccezionalita' ivi previsti.
              18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
          2000  le  sanzioni  sono  dovute  nella misura e secondo le
          modalita'  fissate  dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
          223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Il maggiore  importo  versato,  pari  alla  differenza  fra
          quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in
          base  all'applicazione  dei  commi  da  8 a 17 del presente
          articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
          dell'ente   previdenziale   che   potra'   essere  posto  a
          conguaglio  ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
          delle  scadenze  temporali  previste  per  il pagamento dei
          contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
          operative fissate da ciascun ente previdenziale.
              19.  L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
          sostituito dal seguente:
              "Art.  37  (Omissione  o  falsita'  di  registrazione o
          denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato, il datore di lavoro che, al fine di non
          versare  in  tutto  o  in parte contributi e premi previsti
          dalle  leggi  sulla  previdenza  e assistenza obbligatorie,
          omette  una  o  piu'  registrazioni o denunce obbligatorie,
          ovvero  esegue  una o piu' denunce obbligatorie in tutto o,
          in,   parte,  non  conformi  al  vero,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
          versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
          previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
          non   inferiore  al maggiore  importo  fra  cinque  milioni
          mensili   e   il   cinquanta   per   cento  dei  contributi
          complessivamente dovuti.
              2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
          l'evasione    accertata    formi    oggetto    di   ricorso
          amministrativo  o  giudiziario  il  procedimento  penale e'
          sospeso  dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
          nel  registro  di  cui all'art. 335 del codice di procedura
          penale,   fino   al  momento  della  decisione  dell'organo
          amministrativo o giudiziario di primo grado.
              3.  La  regolarizzazione  dell'inadempienza  accertata,
          anche attraverso dilazione, estingue il reato.
              4.  Entro  novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
          dare  comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
          regolarizzazione  o dell'esito del ricorso amministrativo o
          giudiziario .
              20.  Il  pagamento  della  contribuzione previdenziale,
          effettuato  in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
          diverso  dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
          del  contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
          il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
          incassate,  senza  aggravio di interessi, all'ente titolare
          della contribuzione.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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