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Legge Ordinaria n. 399 del 31/10/2001 G.U. n. 259 del 7 Novembre 2001
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Istituzione e funzioni della Commissione) 1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse con il compito di: a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti ed altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni; c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse; d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti e la coerenza con la normativa vigente; e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento; f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia. 2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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