Legge Ordinaria n. 40 del 08/03/2001 G.U. n. 56 dell'8 Marzo 2001
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Rinvio dell'esecuzione della pena

  1. L'articolo 146 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  146  (Rinvio  obbligatorio  dell'esecuzione  della  pena). -
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
    1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
    2)  se  deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta'
inferiore ad anni uno;
    3)  se  deve  aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata  o  da  grave  deficienza  immunitaria  accertate ai sensi
dell'articolo  286-bis,  comma  2,  del  codice  di procedura penale,
ovvero  da  altra  malattia  particolarmente  grave per effetto della
quale  le  sue  condizioni  di  salute risultano incompatibili con lo
stato  di  detenzione,  quando  la persona si trova in una fase della
malattia   cosi'   avanzata   da  non  rispondere  piu',  secondo  le
certificazioni  del  servizio  sanitario  penitenziario o esterno, ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative.
  Nei   casi  previsti  dai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma  il
differimento  non  opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza
si  interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul
figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore,
viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione
di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".
  2.  L'articolo  147,  primo  comma, numero 3), del codice penale e'
sostituito dal seguente:
    "3)  se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere
eseguita  nei  confronti  di  madre  di prole di eta' inferiore a tre
anni".
  3.  L'articolo  147,  terzo comma, del codice penale, e' sostituito
dal seguente:
  "Nel  caso  indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento
e'  revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta'
sul  figlio  ai  sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio
muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".
  4.  All'articolo  147  del  codice  penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
  "Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o,
se  adottato,  e'  revocato  se  sussiste  il concreto pericolo della
commissione di delitti".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 286-bis, comma 2 del
          codice di procedura penale:
              "2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare
          di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
          i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria
          e  sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali
          per il loro accertamento".
              - Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile:
              "Art.  330 (Decadenza  della  potesta' sui figli). - Il
          giudice   puo'  pronunziare  la  decadenza  della  potesta'
          [c.c. 320]  quando il genitore viola o trascura i doveri ad
          essa  inerenti  o  abusa  dei  relativi  poteri  con  grave
          pregiudizio del figlio.
              In  tale  caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'
          ordinare   l'allontanamento   del  figlio  della  residenza
          familiare.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 147 del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  147 (Rinvio  facoltativo  dell'esecuzione  della
          pena). L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
                1) se  e'  presentata domanda di grazia [c.p. 174], e
          l'esecuzione  della  pena  non deve esser differita a norma
          dell'articolo precedente;
                2) se  una  pena restrittiva della liberta' personale
          deve  essere  eseguita contro chi si trova in condizioni di
          grave infermita' fisica;
                3) se  una  pena restrittiva della liberta' personale
          deve  essere  eseguita  nei  confronti di madre di prole di
          eta' inferiore a tre anni.
              Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non
          puo'    essere   differita   per   un   periodo   superiore
          complessivamente  a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui
          la sentenza e' divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se
          la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.
              Nel  caso  indicato  nel  numero 3)  del primo comma il
          provvedimento  e' revocato, qualora la madre sia dichiarata
          decaduta  dalla  potesta' sul figlio ai sensi dell'art. 330
          del  codice  civile,  il  figlio  muoia,  venga abbandonato
          ovvero affidato ad altri che alla madre.
              Il  provvedimento di cui al primo comma non puo' essere
          adottato  o,  se  adottato,  e'  revocato  se  sussiste  il
          concreto pericolo della commissione di delitti.".

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