Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 40 del 08/03/2001 G.U. n. 56 dell'8 Marzo 2001
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Rinvio dell'esecuzione della pena 1. L'articolo 146 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi". 2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale e' sostituito dal seguente: "3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni". 3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, e' sostituito dal seguente: "Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre". 4. All'articolo 147 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 286-bis, comma 2 del codice di procedura penale: "2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento". - Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile: "Art. 330 (Decadenza della potesta' sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza della potesta' [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio della residenza familiare.". - Si riporta il testo dell'art. 147 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena). L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1) se e' presentata domanda di grazia [c.p. 174], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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