Legge Ordinaria n. 426 del 28/11/2001 G.U. n. 287 dell'11 Dicembre 2001
Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002,
per   la  realizzazione  di  progetti  diretti  alla  informazione  e
sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e
al  doping,  nonche'  all'istituzione del Museo dello sport italiano.
Per  le  spese  di  funzionamento  del  Museo dello sport italiano e'
autorizzata  la  spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a
decorrere  dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,
sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione della presente legge
nonche' la ripartizione delle risorse necessarie.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere
dal   2003,   si   provvede   quanto   a  lire  6  miliardi  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali,  e  quanto  a  lire  500  milioni  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 novembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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