Legge Ordinaria n. 443 del 21/12/2001 G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2001 (suppl.ord.)
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1
   Delega a1 Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per il
                 rilancio delle attivita' produttive

  1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche  e  private  e gli
insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse
nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.  L'individuazione  e' operata, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
a   mezzo  di  un  programma,  formulato  su  proposta  dei  Ministri
competenti,  sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle
regioni,  sentiti  i Ministri competenti, e inserito nel Documento di
programmazione    economico-finanziaria,    con   indicazione   degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma
il  Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico
fra  le  aree  del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano   generale   dei  trasporti.  L'inserimento  nel  programma  di
infrastrutture  strategiche  non  comprese  nel  Piano  generale  dei
trasporti   costituisce  automatica  integrazione  dello  stesso.  Il
Governo   indica   nel   disegno   di   legge  finanziaria  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni,  le  risorse  necessarie, che
integrano  i  finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili.  In  sede  di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
  2.   Il   Governo  e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto  delle
attribuzioni  costituzionali  delle  regioni, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  volti  a  definire  un quadro normativo finalizzato alla
celere   realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
individuati  ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure
per  la  valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata  ambientale,  limitatamente  alle opere di cui al comma 1 e
comunque  nel  rispetto  del disposto dell'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE  del  Consiglio  del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva  97/11/CE  del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un
regime  speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20,
21,  da  23  a  30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni, nonche' alle
ulteriori  disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed  immediata  applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare
e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture
e gli insediamenti di cui al comma 1;
    b)  definizione  delle  procedure  da  seguire in sostituzione di
quelle  previste  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime
non   superiore   a   sei  mesi  per  la  approvazione  dei  progetti
preliminari,  comprensivi  di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera   d'intesa   con   la  regione  o  la  provincia  autonoma
competente,  che,  a  tal  fine, provvede a sentire preventivamente i
comuni  interessati,  e,  ove  prevista, della VIA; definizione delle
procedure  necessarie  per  la  dichiarazione  di  pubblica utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  e  per  la  approvazione  del progetto
definitivo,  la  cui durata non puo' superare il termine di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze  con  servizi  pubblici  e  privati,  con  previsione di
responsabilita'   patrimoniali   in   caso   di   mancata  tempestiva
risoluzione;
    c)  attribuzione  al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate,  del  compito  di valutare le proposte dei promotori, di
approvare  il  progetto  preliminare  e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione   dei   progetti   approvati,  adottando  i  provvedimenti
concessori    ed    autorizzatori    necessari,   comprensivi   della
localizzazione  dell'opera  e,  ove  prevista, della VIA istruita dal
competente   Ministero.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  cura  le  istruttorie,  formula le proposte ed assicura il
supporto   necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,  avvalendosi,
eventualmente,  di  una  apposita  struttura tecnica, di advisor e di
commissari   straordinari,   che   agiscono   con  i  poteri  di  cui
all'articolo  13  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
    d)  modificazione  della  disciplina  in materia di conferenza di
servizi,  con  la  previsione  della  facolta',  da parte di tutte le
amministrazioni  competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni
comunque  denominati,  di  proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio  di  novanta  giorni, prescrizioni e varianti migliorative
che  non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali
delle  opere;  le  prescrizioni  e  varianti migliorative proposte in
conferenza  sono  valutate  dal  CIPE  ai fini della approvazione del
progetto definitivo;
    e)  affidamento,  mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto
delle   direttive  dell'Unione  europea,  della  realizzazione  delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
    f)   disciplina   dell'affidamento  a  contraente  generale,  con
riferimento  all'articolo  1  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del  14  giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di
un'opera   rispondente   alle   esigenze   specificate  dal  soggetto
aggiudicatore;  il contraente generale e' distinto dal concessionario
di   opere  pubbliche  per  l'esclusione  dalla  gestione  dell'opera
eseguita  ed  e'  qualificato  per  specifici  connotati di capacita'
organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione dell'onere
relativo  all'anticipazione  temporale  del  finanziamento necessario
alla   realizzazione  dell'opera  in  tutto  o  in  parte  con  mezzi
finanziari  privati,  per  la  liberta'  di forme nella realizzazione
dell'opera,  per  la  natura  prevalente di obbligazione di risultato
complessivo   del   rapporto   che  lega  detta  figura  al  soggetto
aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del relativo rischio; previsione
dell'obbligo,  da  parte  del  contraente generale, di prestazione di
adeguate  garanzie  e  di  partecipazione  diretta  al  finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
    g)  previsione  dell'obbligo  per  il soggetto aggiudicatore, nel
caso   in  cui  l'opera  sia  realizzata  prevalentemente  con  fondi
pubblici,  di  rispettare  la  normativa  europea in tema di evidenza
pubblica  e  di  scelta  dei  fornitori  di  beni  o  servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del  1994  per  tutti  gli  aspetti  di  essa  non  aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
    h)  introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli
stessi,  fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a
favorire  il  contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti  giuridici;  in  particolare,  in  caso  di  ricorso  ad un
contraente  generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua
responsabilita',  possa  liberamente  affidare  a  terzi l'esecuzione
delle  proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso,
la  legislazione  antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti
per  gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una
societa' di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata
legge  n.  109  del  1994, anche con la partecipazione di istituzioni
finanziarie,  assicurative  e  tecnico-operative  gia' indicate dallo
stesso  contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione  della  possibilita'  di emettere titoli obbligazionari ai
sensi  dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di
avvalersi  di  altri  strumenti  finanziari,  con  la  previsione del
relativo  regime  di  garanzia  di  restituzione,  anche  da parte di
soggetti  aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
strumenti  finanziari  per  la  costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
    i)  individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di
una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi  assunti  dal  contraente generale nei confronti di terzi ai
quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
    l)  previsione,  in caso di concessione di opera pubblica unita a
gestione  della  stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della  stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche  in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione successiva di beni o
servizi  allo  stesso  soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata,  nonche'  della  possibilita'  di fissare la durata della
concessione    anche   oltre   trenta   anni,   in   relazione   alle
caratteristiche  dell'opera,  e  di  consentire  al concessionario di
affidare  a  terzi  i  lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della   citata   direttiva   93/37/CEE   relative  agli  appalti  del
concessionario  e  nel  limite  percentuale eventualmente indicato in
sede di gara a norma della medesima direttiva;
    m)  previsione  del  rispetto  dei piani finanziari allegati alle
concessioni  in  essere  per  i  concessionari  di  pubblici  servizi
affidatari di nuove concessioni;
    n)  previsione,  dopo  la stipula dei contratti di progettazione,
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di
tutela   risarcitoria   per   equivalente,   con   esclusione   della
reintegrazione   in  forma  specifica;  restrizione,  per  tutti  gli
interessi  patrimoniali,  della  tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
    o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro
termini   perentori  che  consentano,  ove  richiesto  da  specifiche
esigenze  tecniche,  il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.
  3.  I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito
il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, nonche' quello delle
competenti  Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni  dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione
possono  essere  emanate  disposizioni  correttive ed integrative dei
decreti  legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo
gli  stessi  principi  e  criteri  direttivi.  Il  Governo  integra e
modifica  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  21  dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni
della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
  4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad
emanare,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  dei criteri
direttivi  di  cui  al  comma  2,  previo parere favorevole del CIPE,
integrato  dai  presidenti  delle  regioni  interessate,  sentite  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu'  decreti  legislativi  recanti  l'approvazione  definitiva,  nei
limiti  delle  vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti
di  infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al
comma 1.
  5.  Ai  fini  della  presente legge, sono fatte salve le competenze
delle  regioni  a statuto speciale e delle province autonome previste
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato,  possono  essere  realizzati,  in  base  a semplice
denuncia   di   inizio   attivita',  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma  60,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e successive
modificazioni:
    a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7,
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
    b)  le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione  con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della  volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
    c)   gli   interventi  ora  sottoposti  a  concessione,  se  sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni  plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la  cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di  quelli  vigenti.  Relativamente ai piani attuativi che sono stati
approvati  anteriormente  all'entrata in vigore della presente legge,
l'atto  di  ricognizione  dei piani di attuazione deve avvenire entro
trenta  giorni  dalla  richiesta  degli  interessati;  in mancanza si
prescinde   dall'atto   di   ricognizione,  purche'  il  progetto  di
costruzione  venga  accompagnato  da apposita relazione tecnica nella
quale   venga  asseverata  l'esistenza  di  piani  attuativi  con  le
caratteristiche sopra menzionate;
    d)   i  sopralzi,  le  addizioni,  gli  ampliamenti  e  le  nuove
edificazioni  in  diretta  esecuzione di idonei strumenti urbanistici
diversi  da  quelli  indicati  alla  lettera  c), ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio.
  7.  Nulla  e'  innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
  8.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  6 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistico-ambientale  e'  subordinata  al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti.  Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
  9.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione   comunale,   il  termine  di  venti  giorni  per  la
presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita',  di  cui
all'articolo  4,  comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
decorre  dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater   della   legge   7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni.  Il termine di venti giorni per la presentazione della
denuncia   di   inizio   dell'attivita'   decorre   dall'esito  della
conferenza.  In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, e' abrogato.
  12.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a
statuto  ordinario  a  decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Le  regioni  a  statuto
ordinario,  con  legge,  possono  individuare  quali degli interventi
indicati  al  comma  6  sono assoggettati a concessione edilizia o ad
autorizzazione edilizia.
  13.  E'  fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
  14.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002,
un  decreto  legislativo  volto  a  introdurre  nel testo unico delle
disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
all'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  e successive
modificazioni,  le  modifiche  strettamente  necessarie per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
  15.  I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la
cui  classificazione  e'  stata  modificata  con  la  decisione della
Commissione   europea  2001/118/CE  del  16  gennaio  2001  inoltrano
richiesta  all'ente  competente,  entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai
sensi  dell'articolo  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  e  successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo
30  del  medesimo  decreto  legislativo, indicando i nuovi codici dei
rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei
rifiuti.  L'attivita'  puo' essere proseguita fino all'emanazione del
conseguente  provvedimento  da parte dell'ente competente al rilascio
delle   autorizzazioni   o   iscrizioni  di  cui  al  citato  decreto
legislativo  n.  22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette
alle  procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in
essere.
  16.   Con   riferimento  alle  competenze  delle  regioni,  di  cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo n. 22 del 1997, entro sei
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
emanano  norme  affinche'  gli  uffici pubblici coprano il fabbisogno
annuale  di  manufatti  in  plastica  con  una  quota di manufatti in
plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
  17.  Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera
f-bis)  dell'articolo  8  del  decreto legislativo n. 22 del 1997, si
interpretano  nel  senso  che  le  terre  e  rocce da scavo, anche di
gallerie,   non   costituiscono  rifiuti  e  sono,  percio',  escluse
dall'ambito  di  applicazione del medesimo decreto legislativo, anche
quando   contaminate,   durante  il  ciclo  produttivo,  da  sostanze
inquinanti  derivanti  dalle attivita' di escavazione, perforazione e
costruzione,  sempreche'  la composizione media dell'intera massa non
presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
  18.  Il  rispetto  dei  limiti  di  cui  al  comma 17 e' verificato
mediante  accertamenti  sui  siti  di  destinazione  dei materiali da
scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1,
tabella  1,  colonna  B,  del  decreto  del Ministro dell'ambiente 25
ottobre  1999,  n.  471,  e  successive  modificazioni,  salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
  19.  Per  i  materiali  di cui al comma 17 si intende per effettivo
utilizzo  per  reinterri,  riempimenti,  rilevati e macinati anche la
destinazione  a  differenti  cicli  di  produzione  industriale,  ivi
incluso   il   riempimento   delle   cave   coltivate,   nonche'   la
ricollocazione   in   altro  sito,  a  qualsiasi  titolo  autorizzata
dall'autorita'  amministrativa  competente,  a  condizione  che siano
rispettati  i  limiti  di  cui  al  comma  18 e la ricollocazione sia
effettuata   secondo   modalita'  di  rimodellazione  ambientale  del
territorio interessato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001

                               CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                                 -------------

 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente.
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter) della
          legge 5 agosto 1918, n. 468, e' il seguente:
              "i-ter)   norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale.".
              - Il  testo  dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
          Consiglio del 27 giugno 1985 e' il seguente:
              "Art. 2. - 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
          necessarie      affinche',      prima      del     rilascio
          dell'autorizzazione,  i  progetti per i quali si prevede un
          impatto  ambientale  importante,  segnatamente  per la loro
          natura,  le  loro  dimensioni o la loro ubicazione, formino
          oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti
          sono definiti nell'art. 4.
              2.  La  valutazione dell'impatto ambientale puo' essere
          integrata  nelle  procedure esistenti di autorizzazione dei
          progetti  negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,
          in  altre  procedure  o  nelle  procedure  da stabilire per
          raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
              2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura
          unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e
          quelli   della   direttiva   96/61/CE  del  Consiglio,  del
          24 settembre   1996,   sulla  prevenzione  e  il  controllo
          integrati dell'inquinamento.
              3.  Gli  Stati  membri,  in  casi  eccezionali, possono
          esentare  in  tutto  o in parte un progetto specifico dalle
          disposizioni  della  presente direttiva. In questi casi gli
          Stati membri:
                a) esaminano  se  sia  opportuna  un'altra  forma  di
          valutazione  e  se  si  debbano  mettere a disposizione del
          pubblico le informazioni cosi' raccolte;
                b) mettono a disposizione del pubblico interessato le
          informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui
          e' stata concessa,
                c) informano   la  Commissione,  prima  del  rilascio
          dell'autorizzazione,    dei    motivi    che   giustificano
          l'esenzione  accordata  e le forniscono le informazioni che
          mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
              La  Commissione  trasmette  immediatamente  i documenti
          ricevuti  agli  altri Stati membri. La Commisione riferisce
          ogni  anno  al  Consiglio  in  merito  all'applicazione del
          presente paragrafo.".
              - Il testo degli articoli 2 da 7 a 16, 19, 20 21, da 23
          a  30,  32,  34,  37-bis,  37-ter  e  37-quater della legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici) e successive modificazioni e' il seguente.
              "Art.  2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
          della  legge).  -  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti della
          presente  legge  e del regolamento di cui all'art. 3, comma
          2,  si  intendono  per  lavori  pubblici,  se  affidati dai
          soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo, le
          attivita'    di    costruzione,    demolizione,   recupero,
          ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  di  opere  ed
          impianti,  anche  di  presidio  e  difesa  ambientale  e di
          ingegneria  naturalistica.  Nei  contratti misti di lavori,
          forniture  e  servizi  e  nei  contratti  di forniture o di
          servizi  quando  comprendano lavori accessori, si applicano
          le  norme  della  presente  legge qualora i lavori assumano
          rilievo economico superiore al 50 per cento.
              2.  Le  norme della presente legge e del regolamento di
          cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
                a) alle   amministrazioni   dello   Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  agli enti pubblici, compresi quelli
          economici,  agli  enti ed alle amministrazioni locali, alle
          loro  associazioni  e consorzi nonche' agli altri organismi
          di diritto pubblico;
                b) ai   concessionari  di  lavori  pubblici,  di  cui
          all'art.  19,  comma  2,  ai  concessionari di esercizio di
          infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
          speciali  ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
          legge  8 giugno  1990,  n. 142, e successive modificazioni,
          alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  e  successive modificazioni, ed all'art. 12 della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
          alle  societa'  con  capitale pubblico, in misura anche non
          prevalente,  che abbiano ad oggetto della propria attivita'
          la  produzione  di  beni  o servizi non destinati ad essere
          collocati  sul  mercato  in  regime  di  libera concorrenza
          nonche'  ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
          di  cui  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 158,
          qualora  operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
          per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
          qualsiasi   importo,   individuati   con   il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  6,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
          comunque  i  lavori  riguardanti  i rilevati aeroportuali e
          ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
          possono   essere   progettate   separatamente  e  appaltate
          separatamente  in quanto strettamente connesse e funzionali
          alla  esecuzione  di  opere  comprese  nella disciplina del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
                c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
          all'allegato  "A" del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
          n.  406,  nonche'  ai  lavori  civili relativi ad ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici  scolastici  ed  universitari,  edifci  destinati a
          funzioni  pubbliche amministrative di importo superiore a 1
          milione  di  ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da
          parte  dei  soggetti  di cui alla lettera a), un contributo
          diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
          che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
              3.  Ai  soggetti  di  cui al comma 2, lettera b), fatta
          eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
          medesimo  comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
          della  presente  legge  ad esclusione degli articoli 7, 14,
          18,  19,  commi  2  e  2-bis,  27 e 33. Ai concessionari di
          lavori  pubblici  ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c),  si  applicano  le disposizioni della presente legge ad
          esclusione  degli  articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
          32  e  33.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 2, lettera b),
          operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  158, non si applicano, altresi', le disposizioni
          del  regolamento  di  cui  all'art.  3,  comma  2, relative
          all'esecuzione  dei  lavori, alla contabilita' dei lavori e
          al  collaudo  dei  lavori. Resta ferma l'applicazione delle
          disposizioni   legislative   e  regolamentari  relative  ai
          collaudi di natura tecnica.
              4.  I concessionari di lavori pubblici di cui al co;nma
          2,   lettera  b),  sono  obbligati  ad  appaltare  a  terzi
          attraverso  pubblico incanto o licitazione privata i lavori
          pubblici  non  realizzati  direttamente  o  tramite imprese
          controllate  che  devono  essere  espressamente indicate in
          sede  di  candidatura,  con  la  specificazione anche delle
          rispettive  quote  dei  lavori  da eseguire; l'elenco delle
          imprese   controllate   viene   successivamente  aggiornato
          secondo  le  modifiche che intervengono nei rapporti tra le
          imprese.  I  requisiti  di  qualificazione  previsti  dalla
          presente   legge   per  gli  esecutori  sono  richiesti  al
          concessionario  ed alle imprese controllate, nei limiti dei
          lavori  oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
          amministrazioni  aggiudicatrici  devono prevedere nel bando
          l'obbligo  per  il  concessionario di appaltare a terzi una
          percentuale  minima  del  40  per  cento dei lavori oggetto
          della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i
          lavori  secondo  quanto disposto dalle norme della presente
          legge.  A  i  fini  del  presente  comma  si  intendono per
          soggetti terzi anche le imprese collegate, le situazioni di
          controllo  e  di collegamento si determinano secondo quanto
          previsto dall'art. 2359 del codice civile.
              4-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 4 si applicano
          anche   ai   concessionari   di   lavori   pubblici  ed  ai
          concessionari   di   infrastrutture   adibite  al  pubblico
          servizio   di   cui   al   comma  2,  lettera  b),  per  la
          realizzazione  dei  lavori  previsti nelle convenzioni gia'
          assentite  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,   ovvero  rinnovate  e  prorogate,  ai  sensi  della
          normativa   vigente.   I   soggetti   concessionari   prima
          dell'inizio   dei   lavori  sono  tenuti  a  presentare  al
          concedente  idonea  documentazione in grado di attestare la
          situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
              5.  I  lavori  di  competenza  dei  soggetti  di cui al
          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari
          o  superiore  a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
          diversi  da  quelli  individuati nel decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del
          decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
          cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
          di  cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
          articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
          26,  28,  29  e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
          ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
              5-bis.   I  soggetti  di  cui  al  comma  2  provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori  di  cui  alla  presente legge,
          esclusivamente   mediante   contratti   di   appalto  o  di
          concessione  di  lavori  pubblici  ovvero  in  economia nei
          limiti  di  cui  all'art.  24.  Le medesime disposizioni si
          applicano  anche  ai soggetti di cui al decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  158,  per  l'esecuzione  di lavori, di
          qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
          sensi   dell'art.   8,   comma   6,  del  medesimo  decreto
          legislativo  nonche'  tra quelli di cui al comma 2, lettera
          b), del presente articolo.
              6. Ai sensi della presente legge si intendono:
                a) per   organismi   di  diritto  pubblico  qualsiasi
          organismo   con   personalita'   giuridica,  istituito  per
          soddisfare  specificatamente  bisogni di interesse generale
          non  aventi  carattere  industriale  o commerciale e la cui
          attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano,  dagli  enti  locali,  da altri enti pubblici o da
          altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
          sia  sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
          organismi  di  amministrazione, di direzione o di vigilanza
          siano  costituiti  in  misura  non  inferiore alla meta' da
          componenti designati dai medesimi soggetti;
                b) per  procedure  di  affidamento  dei  lavori o per
          affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
          concessione;
                c) per  amministrazioni  aggiudicatrici i soggetti di
          cui al comma 2, lettera a);
                d) per  altri  enti  aggiudicatori  o  realizzatori i
          soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).".
              "Art.  7  (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
          della  pubblica  amministrazione).  -  1. I soggetti di cui
          all'art.  2,  comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un
          responsabile  unico  del procedimento di attuazione di ogni
          singolo  intervento  previsto  dal  programma triennale dei
          lavori   pubblici,   per   le   fasi  della  progettazione,
          dell'affidamento e dell'esecuzione.
              2.  Il  regolamento  determina  l'importo  massimo e la
          tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
          procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
          direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
          del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
          lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
          della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
          dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
          responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
          del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
          processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
          esecuzione.
              3.  Il responsabile del procedimento formula proposte e
          fornisce  dati e informazioni ai fini della predisposizione
          del  programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
          aggiornamenti   annuali,  assicura,  in  ciascuna  fase  di
          attuazione  degli  interventi,  il controllo sui livelli di
          prestazione,   di  qualita'  e  di  prezzo  determinati  in
          coerenza   alla   copertura  finanziaria  ed  ai  tempi  di
          realizzazione   del   programma  oltreche'  al  corretto  e
          razionale  svolgimento  delle  procedure;  segnala altresi'
          eventuali     disfunzioni,     impedimenti     o    ritardi
          nell'attuazione   degli  interventi  e  accerta  la  libera
          disponibilita'  delle  aree  e  degli  immobili  necessari,
          fornisce  all'amministrazione  i  dati  e  le  informazioni
          relativi  alle  principali fasi di svolgimento del processo
          attuativo  necessari  per  l'attivita' di coordinamento, di
          indirizzo e di controllo di sua competenza.
              4.  Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
          responsabile  del  procedimento,  coordinando  con  esse  i
          compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
          lavori  e  dei  coordinatori  in  materia  di  salute  e di
          sicurezza  durante  la progettazione e durante l'esecuzione
          dei  lavori,  previsti  dal  decreto  legislativo 14 agosto
          1996,  n.  494,  e successive modificazioni. Restano ferme,
          fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  predetto
          regolamento,  le  responsabilita' dell'ingegnere capo e del
          direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
              5.  Il  responsabile  del  procedimento  deve essere un
          tecnico.  Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
          presenti  carenze  accertate  o non consenta il reperimento
          delle  adeguate  competenze professionali in relazione alle
          caratteristiche  dell'intervento  secondo  quanto attestato
          dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
          del  programma,  i  compiti  di  supporto all'attivita' del
          responsabile  del  procedimento possono essere affidati con
          le   procedure   e   le   modalita'  previste  dal  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
          o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
          n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
          all'art.   17,  comma  1,  lettere  e)  ed  f),  aventi  le
          necessarie  competenze  specifiche  di  carattere  tecnico,
          economico-finanziario,   amministrativo,   organizzativo  e
          legale  e  che  abbiano stipulato a proprio carico adeguata
          polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  di natura
          professionale.
              6.  Qualora  si  renda  necessaria l'azione integrata e
          coordinata  di diverse amministrazioni statali, regionali o
          locali,  l'amministrazione  aggiudicatrice, su proposta del
          responsabile  unico  del  procedimento,  puo' promuovere la
          conclusione  di  un accordo di programma ai sensi dell'art.
          27   della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive
          modificazioni.
              15.  Il  termine per il controllo di legittimita' sugli
          atti  da  parte  delle  Ragionerie  centrali dello Stato e'
          fissato  in  trenta giorni e puo' essere interrotto per non
          piu'  di  due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
          richiesta  di  chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
          il  disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
          ------------
              L'art.  14  della  legge  24 novembre  2000, n. 340, ha
          abrogato  i  commi  da  7 a 14 del presente articolo, salvo
          quanto previsto dall'art. 14, comma 3, legge 7 agosto 1990,
          n, 241, come sostituito dall'art. 9 della suddetta legge n.
          342/2000.

              "Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
          soggetti  esecutori  a  qualsiasi titolo di lavori pubblici
          devono  essere  qualificati ed improntare la loro attivita'
          ai  principi della qualita', della professionalita' e della
          correttezza.  Allo  stesso  fine  i prodotti, i processi, i
          servizi  e  i  sistemi  di qualita' aziendali impiegati dai
          medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a  certificazione, ai
          sensi della normativa vigente.
              2.  Con  apposito  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,   sentito   il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   previo   parere   delle  competenti
          Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
          normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
          unico  per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
          150.000  ECU,  articolato  in  rapporto  alle  tipologie ed
          all'importo dei lavori stessi.
              3. il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'Autorita'  di  cui  all'art.  4,  sentita
          un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso
          l'Autorita'  medesima.  Alle  spese  di finanziamento della
          commissione  consultiva  si  provvede a carico del bilancio
          dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili. Agli
          organismi  di  attestazione  e'  demandato  il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a) certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000;
                b) dichiarazione    della    presenza   di   elementi
          significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita'
          rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
                c) requisiti     di     ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
              4.  il  regolamento  di  cui  al  comma  2 definisce in
          particolare:
                a) il  numero e le modalita' di nomina dei componenti
          la  commissione  consultiva  di  cui  al  comma 3, che deve
          essere  composta  da  rappresentanti  delle amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo,
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
                b) le  modalita'  e  i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi  devono possedere, fermo restando che essi devono
          agire  in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
          di    lavori    pubblici   destinatari   del   sistema   di
          qualificazione   e  che  sono  soggetti  alla  sorveglianza
          dell'Autorita';  i  soggetti  accreditati nel settore delle
          costruzioni,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  delle  norme  nazionali  in  materia, al
          rilascio  della  certificazione dei sistemi di qualita', su
          loro  richiesta  sono  autorizzati dall'Autorita', nel caso
          siano  in  possesso  dei  predetti  requisiti,  anche  allo
          svolgimento  dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
          fermo  restando  il  divieto  per  lo  stesso  soggetto  di
          svolgere  sia  i  compiti  della  certificazione che quelli
          dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
                c) le  modalita'  di  attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita'  o  della dichiarazione della presenza di elementi
          del  sistema  di  qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
          b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
          le  modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
          requisiti relativamente ai dati di bilancio;
                d) i  requisiti  di  ordine  generale  ed i requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari  di  cui al
          comma  3,  lettera  c),  con le relative misure in rapporto
          all'entita'  e  alla  tipologia dei lavori, tenuto conto di
          quanto  disposto  in  attuazione  dell'art. 9, commi 2 e 3.
          Vanno  definiti,  tra  i  suddetti  requisiti, anche quelli
          relativi  alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
          compresi i versamenti alle casse edili;
                e) la  facolta'  ed  il  successivo  obbligo  per  le
          stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
          cinque  anni  ed  in  rapporto  alla  tipologia  dei lavori
          nonche'  agli  oggetti  dei  contratti,  di  richiedere  il
          possesso  della  certificazione  del  sistema di qualita' o
          della  dichiarazione della presenza di elementi del sistema
          di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
          ed  il  successivo  obbligo  per  le stazioni appaltanti di
          richiedere  la  certificazione  di  qualita'  non  potranno
          comunque  essere previsti per lavori di importo inferiore a
          500.000 ECU;
                f) i  criteri  per  la  determinazione  delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
          inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
          relative modalita' di verifica;
                h) la  formazione  di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma  3;  tali  elenchi  sono  redatti e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
              5.    [Per   l'espletamento   dei   compiti   derivanti
          dall'attuazione  del  regolamento  di  cui  al comma 2, gli
          organismi  pubblici  utilizzeranno il personale in servizio
          presso  gli  organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti
          di bilancio].
              6.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 2 disciplina le
          modalita'   dell'esercizio,   da   parte   dell'Ispettorato
          generale  per  l'Albo  nazionale  dei  costruttori  e per i
          contratti   di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  6,  legge
          10 febbraio  1962,  n. 57, delle competenze gia' attribuite
          al  predetto  ufficio e non soppresse ai sensi del presente
          articolo.
              7.  Fino  al  31 dicembre  1999,  il  Comitato centrale
          dell'Albo  nazionale dei costruttori dispone la sospensione
          da  tre  a  sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
          affidamento  di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
          24,  primo  comma,  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
          del  14 giugno  1993.  Resta  fermo  quanto  previsto dalla
          vigente  disciplina  antimafia  ed  in materia di misure di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   al   primo   periodo,  sono  abrogate  le  norme
          incompatibili    relative    alla    sospensione   e   alla
          cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e  sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
          alla  normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
          all'esclusione   dalla  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  di  lavori pubblici provvedono direttamente le
          stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
              8.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici
          possono   essere   eseguiti   esclusivamente   da  soggetti
          qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
          e  non  esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
          Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia
          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
              9.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
          l'esistenza  dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
          3  e'  accertata  in  base  al  certificato  di  iscrizione
          all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
          o,  per  le  imprese  dei Paesi appartenenti alla Comunita'
          europea,  in  base alla certificazione, prodotta secondo le
          normative  vigenti  nei  rispettivi Paesi, del possesso dei
          requisiti  prescritti  per  la partecipazione delle imprese
          italiane alle gare.
              10.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2000, e' abrogata la
          legge   10 febbraio   1962,   n.   57.   Restano  ferme  le
          disposizioni  di  cui  alla  legge  19 marzo 1990, n. 55, e
          successive modificazioni.
              11.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
          1999,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge,  l'iscrizione all'Albo nazionale dei
          costruttori  avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e successive modificazioni e integrazioni, e della
          legge  15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
          di  iscrizione  come  rideterminati  ai  sensi del medesimo
          comma 3 dell'art. 9.
              11-bis.  Le  imprese  dei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  partecipano  alle  procedure  per l'affidamento di
          appalti  di  lavori  pubblici  in base alla documentazione,
          prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
          del  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  la
          partecipazione delle imprese italiane alle gare.
              11-ter.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 3, comma 2,
          stabilisce  gli  specifici requisiti economico-finanziari e
          tecnico-organizzativi  che  devono possedere i candidati ad
          una  concessione  di  lavori  pubblici  che  non  intendano
          eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
          Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto
          regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
          dalle amministrazioni aggiudicatrici.
              11-quater.  Le  imprese  alle quali venga rilasciata da
          organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della
          serie  UNI  CEI  EN  45000, la certificazione di sistema di
          qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000,  ovvero  la  dichiarazione della presenza di elementi
          significativi   e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,
          usufruiscono dei seguenti benefici:
                a) la  cauzione  e la garanzia fidejussoria previste,
          rispettivamente,  dal  comma  1  e dal comma 2 dell'art. 30
          della   presente   legge,  sono  ridotte,  per  le  imprese
          certificate, del 50 per cento;
                b) nei   casi   di   appalto   concorso  le  stazioni
          appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
          sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
          di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale
          sistema,  in  aggiunta  agli  elementi  variabili di cui al
          comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
              11-quinquies.   Il   regolamento  di  cui  al  comma  2
          stabilisce    quali    requisiti    di   ordine   generale,
          organizzativo  e  tecnico  debbano possedere le imprese per
          essere  affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
          a 150.000 ECU.
              11-sexies.  Per le attivita' di restauro e manutenzione
          dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti esecutori dei lavori.".
              "Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
          -  1.  Fermo  restando quanto disposto dall'art. 8, fino al
          31 dicembre   1999  la  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
          alle  norme  di  cui  alla  legge 10febbraio 1962, n. 57, e
          successive  modificazioni  e integrazioni, e al decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
          55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
          presente articolo.
              2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  10 gennaio  1991,  n.  55,  sono
          integrate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della legge
          19 marzo  1990,  n.  55,  per  quanto attiene al periodo di
          riferimento nonche' alla determinazione dei parametri e dei
          coefficienti,   differenziati   per   importo  dei  lavori,
          relativi     ai     requisiti     economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi  che  i concorrenti debbono possedere
          per  la  partecipazione  alle  procedure  di affidamento di
          lavori pubblici.
              3. il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, sentito il comitato centrale
          per  l'Albo  nazionale  dei costruttori, articola l'attuale
          sistema   di   categorie  in  opere  generali  e  in  opere
          specializzate  e  le  ridetermina adeguandole ai criteri di
          cui   al   comma   2.  Il  predetto  decreto  reca  inoltre
          disposizioni  in  ordine  ad un piu' stretto rferimento tra
          iscrizione   ad   una   categoria   e  specifica  capacita'
          tecnico-operativa,   da   individuarsi   sulla  base  della
          idoneita'   tecnica,   dell'attrezzatura   tecnica,   della
          manodopera  impiegata  e  della  capacita'  finanziaria  ed
          imprenditoriale.
              4.  Con  il decreto di cui al comma 3, e' istituita una
          apposita  categoria per le attivita' di scavo archeologico,
          restauro  e  manutenzione  dei  beni sottoposti a tutela ai
          sensi  della  legge  1  giugno  1939,  n. 1089 e successive
          modificazioni.
              4-bis.  Per  le  iscrizioni  di competenza del Comitato
          centrale   dell'Albo   nazionale  dei  costruttori  non  e'
          richiesto il parere consultivo del comitato regionale.".
              10  (Soggetti  ammessi  alle gare). - 1. Sono ammessi a
          partecipare   alle  procedure  di  affidamento  dei  lavori
          pubblici i seguenti soggetti:
                a) le   imprese   individuali,  anche  artigiane,  le
          societa'  commerciali,  le societa' cooperative, secondo le
          disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
                b) i  consorzi fra societa' cooperative di produzione
          e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
          422,  e  successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
          artigiane  di  cui  alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
          base  delle  disposizioni  di cui agli articoli 8 e 9 della
          presente legge;
                c) i  consorzi  stabili  costituiti anche in forma di
          societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
          civile,  tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
          commerciali,  societa'  cooperative di produzione e lavoro,
          secondo  le  disposizioni di cui all'art. 12 della presente
          legge;
                d) le   associazioni   temporanee   di   concorrenti,
          costituite  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno  di  essi,  qualificato  capogruppo,  il  quale esprime
          l'offerta  in  nome  e per conto proprio e dei mandanti; si
          applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
                e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
          codice  civile,  costituiti  tra  i  soggetti  di  cui alle
          lettere  a),  b)  e c) del presente comma anche in forma di
          societa'  ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
          applicano  al  riguardo  le disposizioni di cui all'art. 13
          della presente legge;
                e-bis) i  soggetti che abbiano stipulato il contratto
          di  gruppo  europeo  di interesse economico (GEIE) ai sensi
          del   decreto   legislativo  23 luglio  1991,  n.  240;  si
          applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
              1-bis.  Non  possono  partecipare  alla  medesima  gara
          imprese  che si trovino fra di loro in una delle situazioni
          di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
              1-ter.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
          prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
          risoluzione   del   contratto   per   grave   inadempimento
          dell'originario  appaltatore,  di  interpellare  il secondo
          classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
          completamento   dei   lavori   alle   medesime   condizioni
          economiche  gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
          cui  all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
          classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
          in   tal   caso,  il  nuovo  contratto  e'  stipulato  alle
          condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
              1-quater.  I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
          di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
          presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
          pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
          della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
          documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
          invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
          confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
          partecipazione  o  nell'offerta,  i  soggetti aggiudicatori
          procedono  all'esclusione  del concorrente dalla gara, alla
          escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui  all'art.  4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
          misure  sanzionatorie  di  cui  all'art.  8,  comma  7.  La
          suddetta  richiesta  e',  altresi',  inoltrata, entro dieci
          giorni  dalla  conclusione  delle operazioni di gara, anche
          all'aggiudicatario   e   al   concorrente   che   segue  in
          graduatoria,  qualora  gli  stessi non siano compresi fra i
          concorrenti  sorteggiati,  e  nel  caso  in  cui  essi  non
          forniscano  la prova o non confermino le loro dichiarazioni
          si  applicano  le  suddette  sanzioni  e  si  procede  alla
          determinazione  della nuova soglia di anomalia dell'offerta
          ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione).".
              "Art.  11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi
          alle  gare).  -  1.  I  requisiti  di  idoneita'  tecnica e
          finanziaria  per l'ammissione alle procedure di affidamento
          dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
          b)  e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi
          secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  10 gennaio  1991,  n.  55,  o dal
          regolamento  di  cui  all'art.  8,  comma 2, della presente
          legge,   salvo   che   per   i   requisiti   relativi  alla
          disponibilita'  delle  attrezzature  e  dei  mezzi d'opera,
          nonche'   all'organico  medio  annuo,  che  sono  computati
          cumulativamente  in  capo  al consorzio ancorche' posseduti
          dalle singole imprese consorziate.".
              "Art.  12  (Consorzi  stabili).  -  1. Si intendono per
          consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
          dei  requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non
          meno  di  tre  consorziati  che,  con decisione assunta dai
          rispettivi   organi   deliberativi,  abbiano  stabilito  di
          operare  in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
          per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a cinque anni,
          istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
              2.  Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
          al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
          dei   costruttori.   Il   medesimo  regolamento  stabilisce
          altresi'  le  condizioni  ed  i  limiti  alla  facolta' del
          consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
          consorziati,  fatta salva la responsabilita' solidale degli
          stessi  nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
          stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
          dei  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
          maturati  a  favore  del  consorzio in caso di scioglimento
          dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
          data di costituzione.
              3.  Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le
          norme  per  l'applicazione del sistema di qualificazione di
          cui   al   medesimo   art.  8  ai  consorzi  stabili  e  ai
          partecipanti ai consorzi medesimi.
              4.   Ai   consorzi  stabili  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 18 della
          legge  19 marzo  1990,  n. 55, come modificato dall'art. 34
          della presente legge.
              5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
          di  affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
          dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale. E' vietato ai singoli
          partecipanti  ai consorzi stabili costituire tra loro o con
          terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art.
          10,  comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonche' piu' di
          un consorzio stabile.
              6.  Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
          1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata
          al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 aprile   1986,   n.   131,   e   successive
          modificazioni,  sono  soggetti  alle  imposte  di registro,
          ipotecarie  e  catastali  in misura fissa. Non e' dovuta la
          tassa  sulle  concessioni  governative posta a carico delle
          societa'   ai  sensi  dell'art.  3,  commi  18  e  19,  del
          decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio  1985,  n.  17, e
          successive modificazioni.
              7.  Le  plusvalenze  derivanti  da conferimenti di beni
          effettuati  negli  enti di cui al comma 1 non sono soggette
          alle imposte sui redditi.
              8.  I  benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
          al 31 dicembre 1997.".
              "Art.   13   (Riunione   di   concorrenti).   -  1.  La
          partecipazione   alle   procedure   di   affidamento  delle
          associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
          mandatario o il capogruppo, nonche' gli altri partecipanti,
          siano  gia'  in  possesso  dei requisiti di qualificazione,
          accertati  e  attestati  ai sensi dell'art. 8, per la quota
          percentuale  indicata  nel  regolamento  di cui al medesimo
          art.  8,  comma  2,  per  ciascuno di essi in conformita' a
          quanto  stabilito  dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
              2.   L'offerta   dei   concorrenti   associati   o  dei
          consorziati   di   cui   al   comma  1  determina  la  loro
          responsabilita' solidale nei confronti dell'Amministrazione
          nonche'  nei  confronti  delle  imprese subappaltanti e dei
          fornitori.  Per  gli  assuntori  di  lavori scorporabili la
          responsabilita'  e'  limitata  all'esecuzione dei lavori di
          rispettiva  competenza,  ferma  restando la responsabilita'
          solidale del mandatario o del capogruppo.
              3.  Per  le associazioni temporanee di tipo verticale i
          requisiti  di  cui  agli  articoli  8 e 9, sempre che siano
          frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal  mandatario o
          capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
          deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
          categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
          indicata per il concorrente singolo.
              4.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
          gara  in  piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
          cui  all'art.  10,  comma  1,  lettere  d)  ed e) ovvero di
          partecipare  alla  gara  anche in forma individuale qualora
          abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in associazione o
          consorzio.  I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
          b)  e  c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
          quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
          fatto  divieto  di  partecipare,  in qualsiasi altra forma,
          alla medesima gara.
              5.  E'  consentita la presentazione di offerte da parte
          dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
          anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
          essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
          raggruppamenti  o  i consorzi e contenere l'impegno che, in
          caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad   una  di  esse,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
          qualificata  come  capo  gruppo,  la  quale  stipulera'  il
          contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
              5-bis.  E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
          vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione delle
          associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettere  d)  ed e), rispetto a quella risultante
          dall'impegno presentato in sede di offerta.
              6.  L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  5
          comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione o la nullita'
          del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
          in  associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
          o  successivi  alle  procedure  di  affidamento relative ai
          medesimi lavori.
              7.    Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  rientrino,  oltre  ai lavori prevalenti, opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto  tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
          quali  strutture,  impianti  ed  opere  speciali, e qualora
          ciascuna  di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
          cento  dell'importo  totale  dei  lavori,  esse non possono
          essere    affidate    in   subappalto   e   sono   eseguite
          esclusivamente  dai  soggetti  affidatari.  In tali casi, i
          soggetti  che  non siano in grado di realizzare le predette
          componenti  sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
          articolo,   associazioni   temporanee  di  tipo  verticale,
          disciplinate   dal   regolamento   che  definisce  altresi'
          l'elenco delle opere di cui al presente comma.
              8.  Per  associazione  temporanea  di tipo verticale si
          intende  una  riunione  di  concorrenti di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettera  d), nell'ambito della quale uno di essi
          realizza  i  lavori della o delle categorie prevalenti; per
          lavori  scorporabili  si  intendono lavori non appartenenti
          alla o alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
          di gara, assumibili da uno dei mandanti.".
              "Art.  14  (Programmazione  dei  lavori pubblici). - 1.
          L'attivita'   di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla
          presente  legge  si  svolge  sulla  base  di  un  programma
          triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
          cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a), predispongono ed
          approvano,  nel  rispetto dei documenti programmatori, gia'
          previsti   dalla   normativa  vigente,  e  della  normativa
          urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
          nell'anno stesso.
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
          comma  1  predispongono  nell'esercizio delle loro autonome
          competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto
          con  altri  soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
          come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
          al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le
          caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali   ed
          economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi
          dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
          componenti       storico-artistiche,       architettoniche,
          paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti di sostenibilita'
          ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
          particolare  le  amministrazioni aggiudicatrici individuano
          con  priorita'  i  bisogni  che  possono essere soddisfatti
          tramite   la   realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
          capitali   privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione
          economica.  Lo  schema  di  programma  triennale  e  i suoi
          aggiornamenti  annuali sono resi pubblici, prima della loro
          approvazione,  mediante  affissione nella sede dei soggetti
          di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
          giorni consecutivi.
              3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'  tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
          ordine  di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
          categoria    sono   comunque   prioritari   i   lavori   di
          manutenzione,  di  recupero  del  patrimonio  esistente, di
          completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
              4.  Nel  programma  triennale  sono altresi' indicati i
          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto
          all'art. 19, comma 5-ter; possono essere oggetto di diretta
          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo
          esperimento  di  una  gara,  tali  beni sono classificati e
          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria.
              5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
          lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare
          le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
          modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
          o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi
          adottati a livello statale o regionale.
              6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
          al  comma  1  e' subordinata alla previa approvazione della
          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'art. 16,
          salvo  che  per  i  lavori  di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi.
              7.  Un  lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
          inserito  nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o piu'
          lotti,  purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
          elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
          quantificate  le complessive risorse finanziarie necessarie
          per  la  realizzazione  dell'intero  lavoro.  In  ogni caso
          l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
          addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
          fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
              8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Per  motivate  ragioni  di pubblico interesse si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  1,  commi  quarto e
          quinto,  della  legge  3 gennaio  1978,  n. 1, e successive
          modificazioni,   e  dell'art.  27,  comma  5,  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142.
              9.  L'elenco  annuale predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio. ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del
          decreto-legge  31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1990,  n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali territoriali si
          applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo
          25febbraio  1995,  n.  77,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni.
              10.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
              11.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono tenuti ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
          elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
          che  ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
          dal  Ministero  della  difesa.  I programmi triennali e gli
          aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli
          predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro
          associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
          per  la  verfica  della loro compatibilita' con i documenti
          programmatori vigenti.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 5 e 10 si
          applicano  a  far  data  dal  primo  esercizio  finanziario
          successivo  alla  pubblicazione del decreto di cui al comma
          11,  ovvero  dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
          secondo semestre dell'anno.
              13.  L'approvazione del progetto definitivo da parte di
          una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
          di   pubblica  utilita',  indfferibilita'  ed  urgenza  dei
          lavori.".
              "Art.   15   (Competenze   dei   consigli   comunali  e
          provinciali).  -  1.  All'art.  32,  comma  2,  della legge
          8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive  modificazioni, la
          lettera b) e' sostituita dalla seguente:
                "b)   I   programmi,   le  relazioni  previsionali  e
          programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e
          l'elenco  annuale  dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
          pluriennali  e  relative  variazioni, i conti consuntivi, i
          piani  territoriali  ed  urbanistici, i programmi annuali e
          pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
          essi, i pareri da rendere nelle dette materie; .".
              "Art.   16   (Attivita'  di  progettazione).  -  1.  La
          progettazione   si   articola,  nel  rispetto  dei  vincoli
          esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
          prestabiliti,    secondo    tre   livelli   di   successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed
          esecutiva, in modo da assicurare:
                a) la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative;
                b) la    conformita'    alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche;
                c) il   soddisfacimento   dei  requisiti  essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
              2.  Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
          e  grafici  contenute  nei  commi  3,  4  e 5 sono di norma
          necessarie    per   ritenere   i   progetti   adeguatamente
          sviluppati.  Il responsabile del procedimento nella fase di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          ed  alla  dimensione  dei  lavori da progettare, ritenga le
          prescrizioni  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5 insufficienti o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze  da  soddisfare  e delle specifiche prestazioni da
          fornire  e  consiste  in  una  relazione illustrativa delle
          ragioni  della  scelta  della soluzione prospettata in base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con  riferimento  ai  profili ambientali e all'utilizzo dei
          materiali   provenienti   dalle   attivita'   di   riuso  e
          riciclaggio,   della   sua  fattibilita'  amministrativa  e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima   approssimazione,   dei  costi,  da  determinare  in
          relazione  ai  benefici previsti, nonche' in schemi grafici
          per  l'individuazione  delle  caratteristiche dimensionali,
          volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e tecnologiche dei
          lavori   da  realizzare;  il  progetto  preliminare  dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
              4.  Il  progetto  definitivo  individua compiutamente i
          lavori  da  realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei
          criteri,  dei  vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
          stabiliti  nel  progetto  preliminare  e contiene tutti gli
          elementi  necessari  ai  fini del rilascio delle prescritte
          autorizzazioni   ed  approvazioni.  Esso  consiste  in  una
          relazione  descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
          progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche dei materiali
          prescelti  e  dell'inserimento  delle opere sul territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
          caratteristiche  delle  opere, delle superfici e dei volumi
          da  realizzare,  compresi  quelli  per l'individuazione del
          tipo  di  fondazione;  negli  studi ed indagini preliminari
          occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti;  in  un  disciplinare  descrittivo degli elementi
          prestazionali,  tecnici  ed  economici previsti in progetto
          nonche'  in  un  computo metrico estimativo. Gli studi e le
          indagini  occorrenti,  quali  quelli  di  tipo geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
              5.  Il  progetto  esecutivo,  redatto in conformita' al
          progetto  definitivo,  determina in ogni dettaglio i lavori
          da  realizzare  ed il relativo costo previsto e deve essere
          sviluppato  ad un livello di definizione tale da consentire
          che  ogni  elemento sia identificabile in forma, tipologia,
          qualita',  dimensione  e prezzo. In particolare il progetto
          e'  costituito  dall'insieme  delle  relazioni, dei calcoli
          esecutivi   delle   strutture  e  degli  impianti  e  degli
          elaborati   grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi  gli
          eventuali  particolari costruttivi, dal capitolato speciale
          di   appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal  computo
          metrico  estimativo  e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle  fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
          indagini,   di   dettaglio  o  di  verifica  delle  ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi  planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
          di  rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo. Il
          progetto   esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato  da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da  redigersi  nei termini, con le modalita' i contenuti, i
          tempi  e  la  gradualita'  stabiliti dal regolamento di cui
          all'art. 3.
              6.  In  relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera,   il   regolamento   di  cui  all'art.  3,  con
          riferimento  alle  categorie  di lavori e alle tipologie di
          intervento  e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
          manutenzione,  stabilisce  criteri,  contenuti e momenti di
          verifica dei vari livelli di progettazione.
              7.   Gli   oneri   inerenti  alla  progettazione,  alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
          progettazione  dei  piani di sicurezza e di coordinamento e
          dei  piani  generali  di sicurezza quando previsti ai sensi
          del  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
          relativi  alle  prestazioni  professionali e specialistiche
          atte  a  delinire  gli  elementi  necessari  a  fornire  il
          progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
          i  rilievi  e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
          collaudo  di  strutture  e  di  impianti  per  gli  edifici
          esistenti,  fanno  carico agli stanziamenti previsti per la
          realizzazione  dei singoli lavori negli stati di previsione
          della   spesa   o   nei   bilanci   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici,  nonche'  degli  altri enti aggiudicatori o
          realizzatori.
              8.  I  progetti  sono  redatti in modo da assicurare il
          coordinamento  della  esecuzione  dei lavori, tenendo conto
          del   contesto  in  cui  si  inseriscono,  con  particolare
          attenzione,  nel  caso  di  interventi  urbani, ai problemi
          della  accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
          dei servizi a rete.
              9.  L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
          ricerche   necessarie  all'attivita'  di  progettazione  e'
          autorizzato  dal  sindaco  del  comune in cui i lavori sono
          localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.".
              "Art.   19   (Sistemi   di   realizzazione  dei  lavori
          pubblici).  -  01.  I  lavori pubblici di cui alla presente
          legge  possono  essere  realizzati  esclusivamente mediante
          contratti  di  appalto o di concessione di lavori pubblici,
          salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
              1.  I  contratti  di  appalto di lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
          conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
          di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
                a) la  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici di cui
          all'art. 2, comma 1;
                b) la  progettazione  esecutiva  di  cui all'art. 16,
          comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
          2, comma 1, qualora:
                  1)    riguardino    lavori    la   cui   componente
          impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 50 per
          cento sul valore dell'opera;
                  2)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
          scavi archeologici.
              1-bis.  Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
          1,  lettera  b), la gara e' indetta sulla base del progetto
          definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
              2.  Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          nella    gestione   siano   previsti   prezzi   o   tariffe
          amministrati,  controllati  o  predeterminati,  il soggetto
          concedente  assicura  al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario degli investimenti e
          della  connessa  gestione  in  relazione  alla qualita' del
          servizio  da  prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
          in  sede  di gara, che comunque non puo' superare il 50 per
          cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere
          corrisposto  a  collaudo  effettuato  in un'unica rata o in
          piu' rate annuali, costanti o variabili.
              2-bis.  La  durata  della  concessione  non puo' essere
          superiore  a  trenta anni. I presupposti e le condizioni di
          base  che  determinano  l'equilibrio  economico-finanziario
          degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare
          nelle   premesse  del  contratto,  ne  costituiscono  parte
          integrante.  Le  variazioni  apportate dall'amministrazione
          aggiudicatrice  a  detti  presupposti o condizioni di base,
          nonche'  norme legislative e regolamentari che stabiliscano
          nuovi   meccanismi   tarffari   o   nuove   condizioni  per
          l'esercizio  delle  attivita'  previste  nella concessione,
          qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
          comportano  la sua necessaria revisione da attuare mediante
          rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
          anche  tramite  la  proroga  del  termine di scadenza delle
          concessioni,  ed  in  mancanza  della predetta revisione il
          concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
          cui   le   variazioni   apportate  o  le  nuove  condizioni
          introdotte   risultino  favorevoli  al  concessionario,  la
          revisione  del  piano  dovra' essere effettuata a vantaggio
          del  concedente.  Nel caso di recesso del concessionario si
          applicano  le  disposizioni  dell'art. 37-septies, comma 1,
          lettere  a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
          piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
          e  deve  prevedere  la specificazione del valore residuo al
          netto   degli  ammortamenti  annuali,  nonche'  l'eventuale
          valore   residuo   dell'investimento  non  ammortizzato  al
          termine della concessione.
              3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
          cui  all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
          soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
          funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
          pubblici.   Sulla   base   di   apposito   disciplinare  le
          amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
          funzioni  di  stazione  appaltante  ai  Provveditorati alle
          opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
              4.  I  contratti  di appalto di cui alla presente legge
          sono  stipulati  a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
          20 marzo  1865,  n.  2248, allegato "F", ovvero a corpo e a
          misura  ai  sensi  dell'art. 329 della citata legge n. 2248
          del  1865, allegato "F"; in ogni caso i contratti di cui al
          comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono
          stipulati a corpo.
              5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
          2,  stipulare  a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
          326  della  legge  20 marzo  1865, n. 2248, allegato "F", i
          contratti  di  appalto  relativi a manutenzione, restauro e
          scavi archeologici.
              5-bis.  L'esecuzione  da  parte dell'impresa avviene in
          ogni  caso  soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha
          approvato  il  progetto  esecutivo. L'esecizione dei lavori
          puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
          progetto   esecutivo   qualora   si  tratti  di  lavori  di
          manutenzione o di scavi archeologici.
              5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
          denaro  costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
          di  gara  puo'  prevedere  il trasferimento all'appaltatore
          della    proprieta'    di    beni   immobili   appartenenti
          all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'   indicati  nel
          programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
          funzioni  di  interesse  pubblico; fermo restando che detto
          trasferimento  avviene  non appena approvato il certificato
          di  collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
          momento   antecedente   per   l'immissione   nel   possesso
          dell'immobile.
              5-quater.  La  gara avviene tramite offerte che possono
          riguardare   la   sola   acquisizione  dei  beni,  la  sola
          esecuzione  dei  lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
          dei  lavori  e  l'acquisizione  dei  beni. L'aggiudicazione
          avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
          alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni
          ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate
          relative,  rispettivamente,  alla  acquisizione dei beni ed
          alla  esecuzione  dei  lavori, qualora la loro combinazione
          risulti     piu'    conveniente    per    l'amministrazione
          aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore  offerta
          congiunta.  La  gara  si  intende deserta qualora non siano
          presentate   offerte   per   l'acquisizione  del  bene.  il
          regolamento   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  disciplina
          compiutamente  le modalita' per l'effettuazione della stima
          degli  immobili  di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
          di aggiudicazione.".
              "Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
          appalti  di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
          incanto o licitazione privata.
              2.  Le  concessioni  di  cui  all'art. 19 sono affidate
          mediante  licitazione  privata,  ponendo  a base di gara un
          progetto   preliminare  corredato,  comunque,  anche  degli
          elaborati  relativi  alle  preliminari  essenziali indagini
          geologiche,  geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
          ha  ad  oggetto  gli  elementi di cui all'art. 21, comma 2,
          lettera  b),  nonche'  le eventuali proposte di varianti al
          progetto  posto  a base della gara; i lavori potranno avere
          inizio  soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
          da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
              3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
          appalto-concorso  o  trattativa  privata esclusivamente nei
          casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
              4.  L'affidamento  di appalti mediante appalto-concorso
          e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
          decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici,  per  speciali  lavori  o per la realizzazione di
          opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
          progettazione    richieda   il   possesso   di   competenze
          particolari    o   la   scelta   tra   soluzioni   tecniche
          differenziate.  Lo  svolgimento  della  gara  e' effettuato
          sulla  base  di  un  progetto preliminare, redatto ai sensi
          dell'art.   16,  nonche'  di  un  capitolato  prestazionale
          corredato   dall'indicazione   delle   prescrizioni,  delle
          condizioni  e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
          ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".
              "Art.  21  (Criteri  di  aggiudicazione  -  Commissioni
          giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
          pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
          criterio  del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
          base di gara, determinato:
                a) per  i  contratti  da stipulare a misura, mediante
          ribasso  sull'elenco  prezzi  posto  a  base di gara ovvero
          mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
          o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
          della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
                b) per  i  contratti  da  stipulare a corpo, mediante
          ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
          mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
                c) per  i  contratti da stipulare a corpo e a misura,
          mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
              1-bis.  Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
          pari  o  superiore  a  5 milioni di ECU con il criterio del
          prezzo  piu'  basso  di  cui  al comma 1, l'amministrazione
          interessata  deve  valutare l'anomalia delle offerte di cui
          all'art.  30  della  direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
          14 giugno  1993,  relativamente  a  tutte  le  offerte  che
          presentino   un   ribasso   pari  o  superiore  alla  media
          aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte le offerte
          ammesse,  con  esclusione  del dieci per cento, arrotondato
          all'unita'   superiore,   rispettivamente   delle   offerte
          di maggior   ribasso   e   di   quelle  di  minor  ribasso,
          incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei ribassi
          percentuali  che  superano la predetta media. A tal fine la
          pubblica  amministrazione prende in considerazione entro il
          termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di presentazione
          delle   offerte   esclusivamente   giustificazioni  fondate
          sull'economicita'  del  procedimento di costruzione o delle
          soluzioni    tecniche    adottate    o   sulle   condizioni
          particolarmente  favorevoli  di  cui  gode l'offerente, con
          esclusione,  comunque,  di  giustificazioni relativamente a
          tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
          disposizioni  legislative,  regolamentari o amministrative,
          ovvero  i  cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
          offerte   debbono   essere   corredate,   fin   dalla  loro
          presentazione,  da  giustificazioni relativamente alle voci
          di  prezzo  piu'  signicative, indicate nel bando di gara o
          nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
          non  inferiore  al  75  per  cento  di  quello posto a base
          d'asta.  Relativamnente  ai soli appalti di lavori pubblici
          di    importo    inferiore    alla    soglia   comunitaria,
          l'amministrazione    interessata   procede   all'esclusione
          automatica  dalla  gara  delle  offerte  che presentino una
          percentuale  di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
          ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
          di  esclusione  automatica  non  e' esercitabile qualora il
          numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
              2.     L'aggiudicazione    degli    appalti    mediante
          appalto-concorso   nonche'   l'affidamento  di  concessioni
          mediante  licitazione  privata  avvengono  con  il criterio
          dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
          considerazione  i  seguenti elementi variabili in relazione
          all'opera da realizzare:
                a) nei casi di appalto-concorso:
                  1) il prezzo;
                  2)  il  valore  tecnico  ed  estetico  delle  opere
          progettate;
                  3) il tempo di esecuzione dei lavori,
                  4) il costo di utilizzazione e di manutenzione,
                  5)  ulteriori  elementi individuati in base al tipo
          di lavoro da realizzare;
                b) in  caso di licitazione privata relativamente alle
          concessioni:
                  1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
                  2)   il   valore  tecnico  ed  estetico  dell'opera
          progettata;
                  3) il tempo di esecuzione dei lavori,
                  4) il rendimento;
                  5) la durata della concessione;
                  6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
                  7)  ulteriori  elementi individuati in base al tipo
          di lavoro da realizzare.
              3.  Nei  casi  di cui al comma 2 il capitolato speciale
          d'appalto  o  il  bando di gara devono indicare l'ordine di
          importanza   degli  elementi  di  cui  al  comma  medesimo,
          attraverso  metodologie  definite dal regolamento e tali da
          consentire  di  individuare con un unico parametro numerico
          finale l'offerta piu' vantaggiosa.
              4.  Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
          avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
          una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
          regolamento.
              5.  La  commissione  giudicatrice, nominata dall'organo
          competente  ad  effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
          affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
          da  un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
          esperti  nella  specifica  materia  cui  si  riferiscono  i
          lavori.  La  commissione  e'  presieduta  da  un  dirigente
          dell'amministrazione     aggiudicatrice     o     dell'ente
          aggiudicatore.  I  commissari  non  debbono aver svolto ne'
          possono  svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
          od  amministrativo  relativamente  ai  lavori oggetto della
          procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
          funzioni  di  vigilanza  o  di controllo rispetto ai lavori
          medesimi.  Coloro  che  nel  quadriennio  precedente  hanno
          rivestito  cariche  di  pubblico amministratore non possono
          essere  nominati  commissari  relativamente  ad  appalti  o
          concessioni  aggiudicati  dalle  amministrazioni  presso le
          quali  hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
          commissari  coloro  i  quali  abbiano  gia'  ricoperto tale
          incarico  relativamente  ad  appalti o concessioni affidati
          nel   medesimo   territorio  provinciale  ove  e'  affidato
          l'appalto  o  la concessione cui l'incarico fa riferimento,
          se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
          Sono   esclusi  da  successivi  incarichi  coloro  che,  in
          qualita'   di   membri  delle  commissioni  aggiudicatrici,
          abbiano  concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
          giurisdizionale,   all'approvazione   di   atti  dichiarati
          conseguentemente illegittimi.
              6.  I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
          appartenenti alle seguenti categorie:
                a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali, scelti nell'ambito di
          rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
                b) professori    universitari    di   ruolo,   scelti
          nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
          appartenenza,
                c) funzionari    tecnici    delle    ammninistrazioni
          appaltanti,   scelti   nell'ambito  di  rose  di  candidati
          proposte dalle ammninistrazioni medesime.
              7.  La  nomina  dei  commissari e la costituzione della
          commissione  devono  avvenire  dopo la scadenza del termine
          fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
              8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
          quadro  economico  del progetto tra le somme a disposizione
          dell'amministrazione.".
              "Art.  23  (Licitazione  privata  e licitazione privata
          semplificata).   -   1.   Alle   licitazioni   private  per
          l'affidamento  di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
          invitati  tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
          che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di qualificazione
          previsti dal bando.
              1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
          IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
          a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
          almeno  trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
          cui  al  comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
          tale  numero  soggetti che siano qualificati in rapporto ai
          lavori oggetto dell'appalto.
              1-ter.  I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
          a),  b),  c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
          gare   di   cui  al  comma  1-bis  del  presente  articolo,
          presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettera a), possono presentare un numero massimo
          di  trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
          lettere b),  c),  d)  ed  e), possono presentare domande in
          numero  pari  al  doppio di quello dei propri consorziati e
          comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
          massimo  di  centottanta.  Si  applica  quanto previsto dal
          comma  4  dell'art.  13.  Ogni  domanda  deve  indicare gli
          eventuali  altri  soggetti  a  cui  sono  state  inviate le
          domande   e   deve  essere  corredata  dal  certificato  di
          iscrizione  all'Albo  nazionale  dei  costruttori  e da una
          autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
          15,  con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in
          nessuna  delle  cause di esclusione dalle gare di appalto e
          di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto
          previsto  al secondo periodo del presente comma. La domanda
          presentata  nel  mese  di dicembre  ha validita' per l'anno
          successivo  a  quello  della domanda. La domanda presentata
          negli  altri  mesi  ha  validita'  per  l'anno  finanziario
          corrispondente  a  quello  della domanda stessa. In caso di
          false   dichiarazioni  si  applicano  le  sanzioni  di  cui
          all'art. 8, comma 7.".
              "Art.  24  (Trattativa  privata).  - 1. L'affidamento a
          trattativa  privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
          pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
                a) lavori  di  importo  complessivo  non  superiore a
          300.000  ECU,  nel  rispetto delle norme sulla contabilita'
          generale  dello  Stato  e, in particolare, dell'art. 41 del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                b) lavori  di importo complessivo superiore a 300.000
          ECU,  nel  caso  di  ripristino  di  opere gia' esistenti e
          funzionanti,  danneggiate  e  rese inutilizzabili da eventi
          imprevedibili  di  natura  calamitosa,  qualora  motivi  di
          imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
          responsabile   del  procedimento  rendano  incompatibili  i
          termini  imposti dalle altre procedure di affidamento degli
          appalti;
                c) appalti  di  importo  complessivo  non superiore a
          300.000  ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  superfici  architettoniche  decorate di cui alla
          legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modficazioni.
              2.  Gli  affidamenti  di  appalti  mediante  trattativa
          privata  sono  motivati  e  comunicati all'Osservatorio dal
          responsabile  del procedimento e i relativi atti sono posti
          in libera visione di chiunque lo richieda.
              3.  I  soggetti  ai  quali  sono affidati gli appalti a
          trattativa   privata   devono  possedere  i  requisiti  per
          l'aggiudicazione  di  appalti  di  uguale  importo mediante
          pubblico incanto o licitazione privata.
              4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
          al fine dell'applicazione del presente articolo.
              5.  L'affidamento  di  appalti a trattativa privata, ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  b),  avviene  mediante gara
          informale   alla   quale  debbono  essere  invitati  almeno
          quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
          qualificati  ai  sensi  della  presente  legge per i lavori
          oggetto dell'appalto.
              6.  I  lavori in economia sono ammessi fino all'importo
          di  200  mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della
          difesa  che  vengono  eseguiti  in  economia  a mezzo delle
          truppe  e  dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
          regolamento  per  l'attivita'  del  Genio  militare  di cui
          all'art. 3, comma 7-bis.
              7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
          sia  stato  affidato  a trattativa privata, non puo' essere
          assegnato  con  tale  procedura altro lotto da appaltare in
          tempi successivi e a appartenente alla medesima opera.".
              "Art.  25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
          in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti  dall'articolo  1664,  secondo
          comma, del codice civile;
                d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo che pre giudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
              3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
          un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
          recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
          lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
          dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
              5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano
          errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata
          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea
          identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione
          degli elaborati progettuali.".
              "Art.  26  (Disciplina  economica  dell'esecuzione  dei
          lavori  pubblici).  - 1. In caso di ritardo nella emissione
          dei  certficati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
          agli   acconti,  rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini
          stabiliti  dal capitolato speciale, che non devono comunque
          superare  quelli  fissati dal capitolato generale, spettano
          all'esecutore  dei lavori gli interessi, legali e moratori,
          questi   ultimi  nella  misura  accertata  annualmente  con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  ferma  restando  la  sua  facolta', trascorsi i
          termini  di  cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
          rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
          emesso  il  certificato  o il titolo di spesa, raggiunga il
          quarto  dell'importo  netto contrattuale, di agire ai sensi
          dell'art.   1460   del   codice   civile,   ovvero,  previa
          costituzione   in  mora  dell'amministrazione  e  trascorsi
          sessanta  giorni  dalla  data della costituzione stessa, di
          promuovere  il  giudizio  arbitrale per la dichiarazione di
          risoluzione del contratto.
              2.  L'articolo  33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          e' abrogato.
              3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
          aggiudicatrici   e   dagli   altri   enti  aggiudicatori  o
          realizzatori  non  e'  ammesso procedere alla revisione dei
          prezzi  e  non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
          codice civile.
              4.  Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
          chiuso,  consistente  nel  prezzo  dei  lavori al netto del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel  caso  in  cui la differenza tra il tasso di inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente  sia  superiore  al 2 per cento, all'importo dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione   dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
          fissata,  con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici da
          emanare  entro  il  30 giugno  di  ogni  anno, nella misura
          eccedente  la predetta percentuale del 2 per cento. In sede
          di  prima  applicazione della presente legge, il decreto e'
          emanato  entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della legge stessa.
              5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991.
          n.   52,   sono   estese  ai  crediti  verso  le  pubbliche
          amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
          pubblici,  di concessione di lavori pubblici e da contratti
          di  progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
          pubblici.
              6.  I  progettisti  e  gli esecutori di lavori pubblici
          sono  soggetti  a  penali  per il ritardato adempimento dei
          loro  obblighi  contrattuali.  L'entita'  delle penali e le
          modalita'    di    versamento    sono    disciplinate   dal
          regolamento.".
              "Art.  27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione
          di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
          appalto,  le  amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
          ad  istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito
          da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
              2.   Qualora   le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
          possano  espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17
          l'attivita'  di  direzione  dei  lavori,  essa  e' affidata
          nell'ordine ai seguenti soggetti:
                a) altre  amministrazioni pubbliche, previa, apposita
          intesa  o  convenzione  di  cui  all'art.  24  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142;
                b) il  progettista  incaricato ai sensi dell'art. 17,
          comma 4;
                c) altri  soggetti  scelti  con le procedure previste
          dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
          comunitarie in materia.".
              "Art.  28  (Collaudi  e vigilanza). - 1. Il regolamento
          definisce  le  norme  concernenti il termine entro il quale
          deve   essere  effettuato  il  collaudo  finale,  che  deve
          comunque  avere  luogo  non oltre sei mesi dall'ultimazione
          dei  lavori.  Il  medesimo regolamento definisce altresi' i
          requisiti   professionali   dei   collaudatori  secondo  le
          caratteristiche  dei lavori, la misura del compenso ad essi
          spettante,   nonche'  le  modalita'  di  effettuazione  del
          collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
          nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
              2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il divieto di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili.
              3.  Per  tutti i lavori oggetto della presente legge e'
          redatto  un  certificato  di  collaudo secondo le modalita'
          previste  dal  regolamento.  Il  certificato di collaudo ha
          carattere   provvisorio   ed  assume  carattere  definitivo
          decorsi  due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
          termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato
          ancorche'   l'atto   formale   di   approvazione   non  sia
          intervenuto  entro  due  mesi  dalla  scadenza del medesimo
          termine.  Nel  caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU
          il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito  da quello di
          regolare  esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
          non  eccedente  il  milione  di  ECU,  e'  in  facolta' del
          soggetto   appaltante   di  sostituire  il  certificato  di
          collaudo  con quello di regolare esecuzione. Il certificato
          di  regolare  esecuzione  e'  comunque emesso non oltre tre
          mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
              4.  Per  le  operazioni di collaudo, le amministrazioni
          aggiudicatrici  nominano  da uno a tre tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro  complessita'  e  all'importo  degli  stessi.  I
          tecnici   sono   nominati  dalle  predette  amministrazioni
          nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
          di   carenza   di  organico  accertata  e  certificata  dal
          responsabile del procedimento.
              5.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
          collaudo  non  devono  avere  svolto  alcuna funzione nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,   di   vigilanza  e  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoposti   al  collaudo.  Essi  non  devono  avere  avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il  soggetto  che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
          componenti   della  commissione  di  collaudo  non  possono
          inoltre  fare  parte  di  organismi che abbiano funzioni di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
              6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
          economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
              7.  E  obbligatorio  il  collaudo  in corso d'opera nei
          seguenti casi:
                a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
          sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c)
                b) in caso di opere di particolare complessita';
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
                d) in altri casi individuati nel regolamento.
              8.  Nei  casi di affidamento dei lavori in concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di  vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
          verificando il rispetto della convenzione.
              9.  Il  pagamento  della rata di saldo, disposto previa
          garanzia  fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
          novantesimo   giorno   dall'emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
          esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
          dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  1666, secondo comma, del
          codice civile.
              10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto  appaltante  prima  che il certificato di collaudo
          assuma carattere definitivo.".
              "Art.  29  (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
          le  forme  di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
          sulla base delle seguenti norme regolatrici:
                a) per  i  lavori di importo superiore a 5 milioni di
          ECU,  IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi
          e   degli   avvisi   di   gara,  nonche'  degli  avvisi  di
          aggiudicazione,  all'ufficio  delle pubblicazioni ufficiali
          della Comunita' europea;
                b) per  i lavori di importo superiore a un milione di
          ECU,  IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita'
          a livello nazionale;
                c) per  i lavori di importo inferiore a un milione di
          ECU,   IVA   esclusa,   prevedere   forme   di  pubblicita'
          semplificata a livello regionale e provinciale;
                d) prevedere  l'indicazione  obbligatoria nei bandi e
          negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
                e) disciplinare    conformemente    alla    normativa
          comunitaria,  in  modo  uniforme  per i lavori di qualsiasi
          importo,   le  procedure,  comprese  quelle  accelerate,  i
          termini  e  i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
          delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
          aggiudicatrici;
                f) prevedere  che le amministrazioni aggiudicatrici e
          gli  altri  enti  aggiudicatori o realizzatori, prima della
          stipula  del  contratto o della concessione, anche nei casi
          in  cui  l'aggiudicazione  e'  avvenuta mediante trattativa
          privata,  provvedano,  con le modalita' di cui alle lettere
          a),   b)  e  c)  del  presente  comma,  alla  pubblicazione
          dell'elenco  degli  invitati  e dei partecipanti alla gara,
          del  vincitore  o  prescelto, del sistema di aggiudicazione
          adottato,  dell'importo  di  aggiudicazione dei lavori, dei
          tempi  di  realizzazione  dell'opera,  del  nominativo  del
          direttore  dei  lavori  designato,  nonche',  entro  trenta
          giorni    dal    loro    compimento    ed    effettuazione,
          dell'ultimazione   dei   lavori,   dell'effettuazione   del
          collaudo, dell'importo finale del lavoro.
                f-bis) nei  casi  in  cui l'importo finale dei lavori
          superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
          o  di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
          con  un  ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
          realizzazione       dell'opera       fissato       all'atto
          dell'aggiudicazione  o dell'affidamento, prevedere forme di
          pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
          e  c)  del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
          dell'affidatario,   diretta   a  rendere  note  le  ragioni
          del maggior  importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
          lavori;
                f-ter)  nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
          31-bis,  commi  2  e  3, e 32, gli organi giudicanti devono
          trasmettere  i  dispositivi delle sentenze e delle pronunce
          emesse   all'Osservatorio  e,  qualora  le  sentenze  o  le
          pronunce  dispongano  variazioni  rispetto  agli importi di
          aggiudicazione  o di affidamento dei lavori, disporre forme
          di  pubblicita',  a  carico della parte soccombente, con le
          stesse  modalita'  di cui alle lettere b) e c) del presente
          comma.
              2.  Le  spese  relative  alla pubblicita' devono essere
          inserite  nel  quadro economico del progetto tra le somme a
          disposizione dell'amministrazione.".
              "Art.  30  (Garanzie  e  coperture  assicurative). - 1.
          L'offerta  da  presentare per l'affidamento dell'esecuzione
          dei  lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
          per  cento  dell'importo  dei  lavori,  da  prestare  anche
          mediante  fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
          di  cui  all'art.  107  del decreto legislativo 1 settembre
          1993,  n.  385,  che svolgono in via esclusiva o prevalente
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  e  dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
          garanzia  di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
          aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
          del   contratto   per   fatto   dell'aggiudicatario  ed  e'
          svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione
          del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
          restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
              2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
          garanzia  fidejussoria  del 10 per cento dell'importo degli
          stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta
          superiore  al  20  per  cento  la  garanzia fidejussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti  il  20  per cento. La mancata costituzione della
          garanzia    determina    la   revoca   dell'affidamento   e
          l'acquisizione   della   cauzione  da  parte  del  soggetto
          appaltante  o  concedente,  che  aggiudica  l'appalto  o la
          concessione  al concorrente che segue nella graduatoria. La
          garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto
          adempimento  e  cessa  di  avere  effetto solo alla data di
          emissione del certificato di collaudo provvisorio.
              2-bis.   La   fidejussione   bancaria   o   la  polizza
          assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovra' prevedere
          espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della preventiva
          escussione  del  debitore  principale e la sua operativita'
          entro  quindici  giorni  a semplice richiesta scritta della
          stazione  appaltante.  La  fidejussione  bancaria o polizza
          assicurativa  relativa  alla  cauzione  provvisoria  dovra'
          avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
          presentazione dell'offerta.
              3.  L'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'  obbligato a
          stipulare  una  polizza  assicurativa  che tenga indenni le
          amministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   enti
          aggiudicatori   o   realizzatori   da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
              4.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici,
          l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
          collaudo  provvisorio,  una polizza indennitaria decennale,
          nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
          della  medesima  durata,  a  copertura dei rischi di rovina
          totale  o  parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
          da gravi difetti costruttivi.
              5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della
          progettazione  esecutiva  devono  essere  muniti, afar data
          dall'approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di
          responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
          dallo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza,
          per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di
          emissione   del  certifcato  di  collaudo  provvisorio.  La
          polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,
          oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori
          posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
          di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
          in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e' prestata per un
          massimale  non  inferiore  al 10 per cento dell'importo dei
          lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ECU, per
          lavori  di  importo  inferiore  a  5  milioni  di  ECU, IVA
          esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento
          dell'importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2
          milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
          milioni  di  ECU,  IVA esclusa. La mancata presentazione da
          parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale.
              6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
          lavori,  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei
          termini  e  con  le modalita' stabiliti dal regolamento, la
          rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
          all'art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita' alla
          normativa  vigente. Tale verifica puo' essere effettuata da
          organismi  di  controllo  accreditati  ai sensi delle norme
          europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici
          delle predette stazioni appaltanti.
              7.  Sono  soppresse  le  altre  forme  di garanzia e le
          cauzioni previste dalla normativa vigente.
              7-bis.  Con  apposito  regolamento, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  che si esprimono entro sessanta
          giorni   dalla   trasmissione   del   relativo  schema,  e'
          istituito,  per i lavori di importo superiore a 100 milioni
          di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
          possono  avvalersi  i soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, lettere a) e b).".
              "Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
          comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
          dell'accordo  bonario  previsto  dal  comma 1 dell'articolo
          31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
              2.   Qualora   sussista  la  competenza  arbitrale,  il
          giudizio  e'  demandato ad un collegio arbitrale costituito
          presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
          presso  l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
          Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
          fissate  le  norme  di procedura del giudizio arbitrale nel
          rispetto  dei  principi  del  codice di procedura civile, e
          sono   fissate   le   tariffe  per  la  determinazione  del
          corrispettivo  dovuto  dalle  parti  per la decisione della
          controversia.
              3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
          gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
          composizione  e  le modalita' di funzionamento della camera
          arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
          la   camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
          requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
          l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
          stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
          correttezza.
              4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
          collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
          nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
          previste  dai  commi  precedenti  ed  i relativi giudizi si
          svolgono secondo la disciplina da essi fissata.".
              "Art.  34  (Subappalto).  -  1. Il comma 3 dell'art. 18
          della legge 19 marzo 1990, n. 55, gia' sostituito dall'art.
          34  del  decreto  legislativo  19 dicembre 1991, n. 406, e'
          sostituito dal seguente:
              "3.  Il  soggetto  appaltante e' tenuto ad indicare nel
          progetto  e  nel  bando di gara la categoria o le categorie
          prevalenti  con  il  relativo importo, nonche' le ulteriori
          categorie,  relative  a tutte le altre lavorazioni previste
          in  progetto,  anch'esse  con il relativo importo. Tutte le
          lavorazioni,   a  qualsiasi  categoria  appartengano,  sono
          subappaltabili  e  affidabili in cottimo, ferme restando le
          vigenti  disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
          il   divieto  di  affidamento  in  subappalto.  Per  quanto
          riguarda  la  categoria  o  le  categorie  prevalenti,  con
          regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, e' definita la quota parte
          subappaltabile,  in  misura  eventualmente  diversficata  a
          seconda  delle  categorie  medesime,  ma  in  ogni caso non
          superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
                1)   che   i   concorrenti  all'atto  dell'offerta  o
          l'affidatario,  nel  caso  di  varianti  in  corso d'opera,
          all'atto  dell'affidamento,  abbiano indicato i lavori o le
          parti  di  opere  che intendono subappaltare o concedere in
          cottimo;
                2)   che   l'appaltatore  provveda  al  deposito  del
          contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
          almeno  venti  giorni  prima della data di effettivo inizio
          dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
                3)  che  al  momento  del  deposito  del contratto di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'appaltatore
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da  parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
          4) del presente comma;
                4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
          iscritto,  se  italiano o straniero non appartenente ad uno
          Stato  membro  della  Comunita' europea, all'Albo nazionale
          dei  costruttori  per  categorie  e  classfiche  di importi
          corrispondenti  ai  lavori da realizzare in subappalto o in
          cottimo,   ovvero   sia   in  possesso  dei  corrispondenti
          requisiti  previsti  dalla  vigente normativa in materia di
          qualificazione  delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
          la  legislazione  vigente,  e'  sufficiente  per eseguire i
          lavori  pubblici  l'iscrizione  alla  camera  di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
                5)  che  non sussista, nei confronti dell'affidatario
          del  subappalto  o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
          dall'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni.".
              2.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
          articolo  si  applicano alle gare per le quali alla data di
          entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
          pubblicato il bando.".
              "Art.  37-bis  (Promotore).  - 1. Entro il 30 giugno di
          ogni  anno  i  soggetti  di  cui  al  comma  2,  di seguito
          denominati    "promotori",    possono    presentare    alle
          amministrazioni   aggiudicatrici   proposte  relative  alla
          realizzazione  di  lavori  pubblici o di lavori di pubblica
          utilita',  inseriti  nella  programmazione triennale di cui
          all'art.   14,   comma   2,   ovvero   negli  strumenti  di
          programmazione  formalmente  approvati dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla base della normativa vigente, tramite
          contratti  di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con
          risorse  totalmente  o  parzialmente a carico dei promotori
          stessi.   Le   proposte  devono  contenere  uno  studio  di
          inquadramento  territoriale  e  ambientale,  uno  studio di
          fattibilita',   un   progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione,  un  piano economico-finanziario asseverato da
          un   istituto   di   credito,   una   specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  nonche'
          l'indicazione  degli  elementi di cui all'art. 21, comma 2,
          lettera   b),   e  delle  garanzie  offerte  dal  promotore
          all'amministrazione   aggiudicatrice.  Le  proposte  devono
          inoltre  indicare  l'importo  delle  spese sostenute per la
          loro  predisposizione  comprensivo  anche dei diritti sulle
          opere  d'ingegno  di  cui  all'art. 2578 del codice civile.
          Tale  importo,  soggetto  all'accettazione  da  parte della
          amministrazione  aggiudicatrice,  non  puo' superare il 2,5
          per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
          piano economico-finanziario.
              2.  Possono  presentare le proposte di cui al comma 1 i
          soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
          finanziari   e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,
          nonche'  i  soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
          lettera  f), eventualmente associati o consorziati con enti
          finanziatori e con gestori di servizi.".
              "Art.  37-ter  (Valutazione della proposta). - 1. Entro
          il    31 ottobre    di   ogni   anno   le   amministrazioni
          aggiudicatrici  valutano  la  fattibilita'  delle  proposte
          presentate  sotto  il  profilo  costruttivo, urbanistico ed
          ambientale,   nonche'  della  qualita'  progettuale,  della
          funzionalita',      della      fruibilita'      dell'opera,
          dell'accessibilita'  al pubblico, del rendimento, del costo
          di   gestione   e   di  manutenzione,  della  durata  della
          concessione,  dei  tempi  di  ultimazione  dei lavori della
          concessione,  delle  tarffe da applicare, della metodologia
          di  aggiornamento  delle  stesse,  del  valore  economico e
          finanziario  del  piano  e  del  contenuto  della  bozza di
          convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
          loro  realizzazione  e,  esaminate le proposte stesse anche
          comparativamente,  sentiti  i  promotori  che  ne  facciano
          richiesta,  provvedono  ad individuare quelle che ritengono
          di pubblico interesse.".
              Art.  37-quater  (Indizione  della  gara).  1. Entro il
          31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
          qualora  fra  le proposte presentate ne abbiano individuate
          alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
          disposizioni  di  cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo,
          e,  al  fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
          relativa   concessione   di   cui  all'art.  19,  comma  2,
          procedono, per ogni proposta individuata:
                a) ad  indire  una  gara  da svolgere con il criterio
          dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa  di  cui
          all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
          progetto     preliminare    presentato    dal    promotore,
          eventualmente  modificato  sulla  base delle determinazioni
          delle   amministrazioni  stesse,  nonche'  i  valori  degli
          elementi   necessari  per  la  determinazione  dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa nelle misure previste dal
          piano economico-finanziario presentato dal promotore;
                b) ad   aggiudicare   la   concessione  mediante  una
          procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il  promotore ed i
          soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
          di  cui  alla  lettera  a); nel caso in cui alla gara abbia
          partecipato  un  unico  soggetto  la procedura negoziata si
          svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
              2.  La  proposta  del promotore posta a base di gara e'
          vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
          nella  gara  ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
          30,  comma  1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
          di  cui  all'art.  37-bis,  comma  1,  ultimo  periodo,  da
          versare,  su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
          prima dell'indizione del bando di gara.
              3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
          all'art.   30,  comma  1,  versano,  mediante  fideiussione
          bancaria  o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
          bando  in  misura  pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
          comma 1, ultimo periodo.
              4.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
          comma   1,   lettera   b),   il   promotore   non   risulti
          aggiudicatario    entro    un   congruo   termine   fissato
          dall'amministrazione   nel   bando  di  gara,  il  soggetto
          promotore  della proposta ha diritto al pagamento, a carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  di cui all'art. 37-bis,
          comma   1,  ultimo  periodo.  Il  pagamento  e'  effettuato
          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
          dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
          del comma 3.
              5.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
          comma  1,  lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
          lo  stesso  e'  tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
          agli  altri  due  soggetti  che  abbiano  partecipato  alla
          procedura,  una  somma  pari  all'importo  di  cui all'art.
          37-bis,  comma  1,  ultimo  periodo. Qualora alla procedura
          negoziata   abbiano  partecipato  due  soggetti,  oltre  al
          promotore,  la  somma  va ripartita nella misura del 60 per
          cento  al  migliore offerente nella gara e del 40 per cento
          al   secondo   offerente.   Il   pagamento   e'  effettuato
          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
          dalla  cauzione  versata  dall'aggiudicatario  ai sensi del
          comma 3.
              6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
          presente   articolo   sono   obbligati,   in   deroga  alla
          disposizione   di  cui  all'art.  2,  comma  4,  terzultimo
          periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30
          per  cento  dei  lavori  oggetto della concessione. Restano
          ferme  le  ulteriori  disposizioni  del  predetto  comma  4
          dell'art. 2.".
              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con  modificazioni dalla legge
          23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente:
              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le
          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche
          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in
          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di
          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni
          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  gia'
          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi
          in  una  convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  adottato  entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la
          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario
          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro
          quindici   giorni   dalla   ricezione,   puo'  disporne  la
          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del
          commissario sono esecutivi.
              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
              4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, puo' affidare le
          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto
          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,
          nonche'  lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle
          disposizioni  di  cui  ai commi 4 e successivi dell'art. 17
          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.
              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio  tecnico  di  cui all'art. 5, comma 3, della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
              7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1".
              -  Il  testo  dell'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio del 14 giugno 1993 e' il seguente:
              "Art. 1. - Ai fini della presente direttiva:
                a) gli  "appalti  pubblici di lavori sono contratti a
          titolo   oneroso,   conclusi   in   forma  scritta  tra  un
          imprenditore  e  un'amministrazione  aggiudicatrice  di cui
          alla   lettera  b),  aventi  per  oggetto  l'esecuzione  o,
          congiuntamente,  l'esecuzione  e la progettazione di lavori
          relativi ad una delle attivita' di cui all'allegato II o di
          un'opera  di  cui  alla lettera c) oppure l'esecuzione, con
          qualsiasi  mezzo,  di  un'opera  rispondente  alle esigenze
          specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;
                b) si considerando "amministrazioni aggiudicatrici lo
          Stato,  gli  enti  pubblici  territoriali, gli organismi di
          diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu'
          di  tali  enti pubblici territoriali o di tali organismi di
          diritto pubblico.
              Per "organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi
          organismo:   istituito   per   soddisfare  specificatamente
          bisogni   di   interesse   generale  aventi  carattere  non
          industriale   o   commerciale,  e  dotato  di  personalita'
          giuridica,   e   la   cui   attivita'   sia  finanziata  in
          modo maggioritario   dallo   Stato,   dagli  enti  pubblici
          territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto pubblico,
          oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte
          di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di
          direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali
          piu'  della  meta'  e'  designata  dallo  Stato, dagli enti
          pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto
          pubblico.
              Gli  elenchi  degli  organismi  e  delle  categorie  di
          organismi  di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di
          cui  al  secondo  comma  della  presente  lettera, figurano
          nell'allegato  I.  Questi elenchi devono essere quanto piu'
          completi  possibile  e  possono subire revisioni secondo la
          procedura  di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri
          notificano  periodicamente  alla  Commissione  le modifiche
          apportate ai suddetti elenchi;
                c) s'intende per "opera il risultato di un insieme di
          lavori  edilizi  o  di genio civile che di per se' esplichi
          una funzione economica o tecnica;
                d) la "concessione di lavori pubblici e' un contratto
          che  presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera
          a),  ad  eccezione  del  fatto che la controprestazione dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in tale diritto accompagnato da un prezzo;
                e) le  "procedure  aperte sono le procedure nazionali
          in   cui  ogni  imprenditore  interessato  puo'  presentare
          un'offerta;
                f) le   "procedure   ristrette   sono   le  procedure
          nazionali  in  cui soltanto gli imprenditori invitati dalle
          amministrazioni     aggiudicatrici    possono    presentare
          un'offerta;
                g) le   "procedure   negoziate   sono   le  procedure
          nazionali   in   cui   le   amministrazioni  aggiudicatrici
          consultano  gli  imprenditori di propria scelta e negoziano
          con uno o piu' di essi le condizioni del contratto;
                h) "offerente  e'  l'imprenditore  che  ha presentato
          un'offerta   e   "candidato  e'  chi  chiede  un  invito  a
          partecipare  a  una  procedura  ristretta o a una procedura
          negoziata".
              L'art.  37-quinquies  della  legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e' il seguente:
              "Art.  37-quinquies  (Societa'  di  progetto).  - 1. Il
          bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la
          realizzazione  e/o  gestione  di una infrastruttura o di un
          nuovo  servizio  di  pubblica  utilita'  deve prevedere che
          l'aggiudicatario  ha  la facolta' dopo l'aggiudicazione, di
          costituire  una  societa'  di progetto in forma di societa'
          per  azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
          Il  bando  di  gara  indica l'ammontare minimo del capitale
          sociale  della  societa'. In caso di concorrente costituito
          da  piu'  soggetti,  nell'offerta  e'  indicata la quota di
          partecipazione  al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
          predette  disposizioni  si applicano anche alla gara di cui
          all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la
          concessionaria  subentrando  nel  rapporto  di  concessione
          all'aggiudicatario   senza  necessita'  di  approvazione  o
          autorizzazione.  Tale  subentro non costituisce cessione di
          contratto.  Il  bando di gara puo', altresi', prevedere che
          la    costituzione    della   societa'   sia   un   obbligo
          dell'aggiudicatario.
              1-bis.  I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
          parte  delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
          realizzati  e  prestati  in  proprio  anche  nel caso siano
          affidati  direttamente  dalle  suddette  societa' ai propri
          soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso dei requisiti
          stabiliti  dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
          Restano  ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
          contrattuali  che  prevedano  obblighi  di  affidamento dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi".
              -  L'art.  37-sexies  della  legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e' il seguente:
              "Art.  37-sexies  (Societa'  di  progetto: emissione di
          obbligazioni).  -  1. Le  societa'  costituite  al  fine di
          realizzare  e gestire una singola infrastruttura o un nuovo
          servizio  di  pubblica  utilita'  possono  emettere, previa
          autorizzazione  degli  organi  di  vigilanza, obbligazioni,
          anche  in  deroga ai limiti di cui all'art. 2410 del codice
          civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
          obbligazioni sono nominative o al portatore.
              2.  I  titoli  e  la relativa documentazione di offerta
          devono  riportare  chiaramente ed evidenziare distintamente
          un  avvertimento  dell'elevato grado di rischio del debito,
          secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
              -  La  direttiva  93/37/CEE  coordina  le  procedure di
          aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          21 dicembre  1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione
          della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  legge quadro in
          materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.
              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente:
              "Art.  4  (Procedure  per il rilascio della concessione
          edilizia).  -  1.  Al  momento  della  presentazione  della
          domanda  di  concessione  edilizia  l'ufficio  abilitato  a
          riceverla   comunica   all'interessato  il  nominativo  del
          responsabile  del  procedimento  di cui agli articoli 4 e 5
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si
          svolge secondo l'ordine di presentazione.
              2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della
          domanda    il    responsabile    del    procedimento   cura
          l'istruttoria,  eventualmente  convocando una conferenza di
          servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige
          una  dettagliata  relazione  contenente  la  qualificazione
          tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e la propria
          valutazione    sulla    conformita'   del   progetto   alle
          prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie.  Il  termine puo'
          essere  interrotto  una  sola  volta se il responsabile del
          procedimento   richiede   all'interessato,  entro  quindici
          giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  integrazioni
          documentali  e  decorre nuovamente per intero dalla data di
          presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  il  responsabile del
          procedimento  formula  una  motivata proposta all'autorita'
          competente  all'emanazione del provvedimnento conclusivo. I
          termini  previsti  al presente comma sono raddoppiati per i
          comuni con piu' di 100.000 abitanti.
              3.  In  ordine  ai progetti presentati, il responsabile
          del  procedimento  deve richiedere, entro il termine di cui
          al  comma  2, il parere della commissione edilizia. Qualora
          questa   non  si  esprima  entro  il  termine  predetto  il
          responsabile   del   procedimento   e'  tenuto  comunque  a
          formulare  la  proposta  di  cui  al comma 2 e redigere una
          relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali
          il termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio
          comunale   determina   i   casi  in  cui  il  parere  della
          commissione edilizia non deve essere richiesto.
              4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 2,
          qualora  il progetto presentato non sia in contrasto con le
          prescrizioni  degli  strumenti urbanistici ed edilizi e con
          le  altre  norme che regolano lo svolgimento dell'attivita'
          edilizia.
              5.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
          provvedimento  conclusivo,  l'interessato  puo',  con  atto
          notificato  o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
          ricevimento,   richiedere   all'autorita'   competente   di
          adempiere  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.
              6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
          5, l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della
          giunta  regionale  competente,  il quale, nell'esercizio di
          poteri   sostitutivi,   nomina   entro  i  quindici  giorni
          successivi,  un  commissario  ad  acta  che, nel termine di
          trenta  giorni,  adotta  il provvedimento che ha i medesimi
          effetti  della  concessione  edilizia. Gli oneri finanziari
          relativi  all'attivita'  del commissario di cui al presente
          comma sono a carico del comune interessato.
              7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia
          di  inizio attivita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
                a) opere  di  manutenzione  straordinaria, restauro e
          risanamento conservativo;
                b) opere     di     eliminazione    delle    barriere
          architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
          ascensori  esterni,  ovvero  in  manufatti  che alterino la
          sagoma dell'edificio;
                c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
                d) aree   destinate   ad   attivita'  sportive  senza
          creazione di volumetria;
                e) opere  interne  di  singole unita' immobiliari che
          non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
          rechino   pregiudizio   alla   statica   dell'immobile   e,
          limitatamente  agli immobili compresi nelle zone omogenee A
          di  cui  all'art.  2  del  decreto  del Ministro dei lavori
          pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  97  del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione
          d'uso;
                f) revisione  o installazione di impianti tecnologici
          al  servizio  di  edifici  o  di  attrezzature  esistenti e
          realizzazione    di   volumi   tecnici   che   si   rendano
          indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
                g) varianti  a  concessioni  edilizie gia' rilasciate
          che   non   incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle
          volumetrie,  che  non  cambino  la  destinazione d'uso e la
          categoria  edilizia  e non alterino la sagoma e non violino
          le   eventuali  prescrizioni  contenute  nella  concessione
          edilizia;
                h) parcheggi  di  pertinenza nel sottosuolo del lotto
          su cui insiste il fabbricato.
              8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente
          ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
                a) gli  immobili  interessati  non siano assoggettati
          alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
          alla  legge  29 giugno  1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n.
          394,  ovvero  a  disposizioni  immediatamente operative dei
          piani   aventi   la  valenza  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431, o della
          legge   18 maggio   1989,   n.   183,  non  siano  comunque
          assoggettati   dagli  strumenti  urbanistici  a  discipline
          espressamente  volte alla tutela delle loro caratteristiche
          paesaggistiche,      ambientali,     storico-archeologiche,
          storico-artistiche,        storico-architettoniche        e
          storico-testimoniali;
                b) gli   immobili   interessati   siano   oggetto  di
          prescrizioni   di   vigenti  strumenti  di  pianificazione,
          nonche'  di  programmazione,  immediatamente operative e le
          trasformazioni   progettate  non  siano  in  contrasto  con
          strumenti adottati.
              8-bis.  La denuncia di inizio attivita' di cui al comma
          7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui
          si intende affidare i lavori.
              9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'
          sottoposta  al termine massimo di validita' fissato in anni
          tre,  con obbligo per l'interessato di comunicare al comune
          la data di ultimazione dei lavori.
              10.  L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la
          facolta'  di  denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e'
          subordinata  alla  medesima disciplina definita dalle norme
          nazionali  e  regionali vigenti per le corrispondenti opere
          eseguite su rilascio di concessione edilizia.
              11.  Nei  casi  di  cui  al comma 7, venti giorni prima
          dell'effettivo   inizio   dei   lavori  l'interessato  deve
          presentare    la   denuncia   di   inizio   dell'attivita',
          accompagnata  da  una  dettagliata  relazione a firma di un
          progettista  abilitato,  nonche'  dagli opportuni elaborati
          progettuali  che  asseveri  la  conformita'  delle opere da
          realizzare  agli strumenti urbanistici adottati o approvati
          ed  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche' il rispetto
          delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il
          progettista  abilitato deve emettere inoltre un certificato
          di collaudo finale che attesti la conformita' dell'opera al
          progetto presentato.
              12.  Il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona
          esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli
          articoli   359   e  481  del  codice  penale.  In  caso  di
          dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma
          11,  l'amministrazione  ne  da' comunicazione al competente
          ordine   professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
          disciplinari.
              13.  L'esecuzione  di  opere  in  assenza  della  o  in
          difformita'  dalla  denuncia  di cui al comma 7 comporta la
          sanzione  pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
          venale  dell'immobile  conseguente alla realizzazione delle
          opere  stesse  e comunque in misura non inferiore a lire un
          milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
          effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione
          la  sanzione  si  applica  nella  misura minima. La mancata
          denuncia    di    inizio    dell'attivita'   non   comporta
          l'applicazione  delle  sanzioni previste dall'art. 20 della
          legge   28 febbraio   1985,   n.   47.   E'   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per le opere e
          gli  interventi  anteriori  alla  data di entrata in vigore
          della presente disposizione.
              14.  Nei  casi  di  cui  al  comma  7,  ai  fini  degli
          adempimenti  necessari  per  comprovare  la sussistenza del
          titolo  abilitante  all'effettuazione  delle trasformazioni
          tengono  luogo  delle autorizzazioni le copie delle denunce
          di  inizio  di  attivita', dalle quali risultino le date di
          ricevimento  delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco  di
          quanto  prescritto  comporre  e  corredare i progetti delle
          trasformazioni   e   le   attestazioni  dei  professionisti
          abilitati.
              15.  Nei  casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro
          il  termine  indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza
          di  una  o  piu'  delle condizioni stabilite, notifica agli
          interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste
          trasformazioni,  e,  nei  casi  di  false  attestazioni dei
          professionisti   abilitati,   ne  da'  contestuale  notizia
          all'autorita'  giudiziaria  ed  al consiglio dell'ordine di
          appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare
          una  nuova  denuncia  di  inizio  di  attivita', qualora le
          stabilite    condizioni   siano   soddisfacibili   mediante
          modificazioni    o    integrazioni   dei   progetti   delle
          trasformazioni,    ovvero    mediante    acquisizioni    di
          autorizzazioni,   nulla-osta,   pareri,   assensi  comunque
          denominati,   oppure,  in  ogni  caso,  di  presentare  una
          richiesta di autorizzazione.
              16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione
          con   la  quale  il  progetto  viene  approvato  o  l'opera
          autorizzata   ha   i  medesimi  effetti  della  concessione
          edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno  peraltro essere
          corredati  da  una  relazione  a  firma  di  un progettista
          abilitato  che  attesti  la  conformita'  del progetto alle
          prescrizioni  urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza
          dei  nulla  osta  di  conformita'  alle norme di sicurezza,
          sanitarie, ambientali e paesistiche.
              17.  Le  norme  di  cui al presente articolo prevalgono
          sulle  disposizioni  degli strumenti urbanistici generali e
          dei    regolamenti   edilizi   comunali   in   materia   di
          procedimento.
              18.  Le  regioni  adeguano  le  proprie  normazioni  ai
          principi   contenuti  nel  presente  articolo  in  tema  di
          procedimento".
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni   culturali  e  ambientali,  a  norma  1  della  legge
          8 ottobre 1997, n. 352".
              - Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA)".
              "Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
          convocata  per  progetti  di  particolare  complessita', su
          motivata  e  documentata  richiesta dell'interessato, prima
          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto
          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
          per  ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico   o   alla   tutela   della   salute,  si
          pronunciano,  per  quanto  riguarda l'interesse da ciascuna
          tutelato,  sulle  soluzioni  progettuali prescelte. Qualora
          non  emergano, sulla base della documentazione disponibile,
          elementi   comunque   preclusivi  della  realizzazione  del
          progetto,   le  suddette  amministrazioni  indicano,  entro
          quarantacinque   giorni,   le  condizioni  e  gli  elementi
          necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del
          progetto definitivo, gli atti di consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni".
              "Art.  14-ter.  - 1. La conferenza di servizi assume le
          determinazioni   relative   all'organizzazione  dei  propri
          lavori a maggioranza dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          dieci  giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti
          dell'art. 14-quater.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
          l'adozione  del  relativo  provvedimento, l'amministrazione
          competente  si esprime in sede di conferenza di servizi, la
          quale  si  conclude nei trenta giorni successivi al termine
          predetto.   Tuttavia,  a  richiesta  della maggioranza  dei
          soggetti   partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  il
          termine  di  trenta  giorni di cui al precedente periodo e'
          prorogato  di  altri trenta giorni nel caso che si appalesi
          la necessita' di approfondimenti istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
          agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
          sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della salute
          pubblica.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata  e  non  abbia notificato all'amministrazione
          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del
          procedimento,  il  proprio  motivato dissenso, ovvero nello
          stesso   termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla
          predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
              "Art.  14-quater.  -  1.  Il  dissenso  di  uno  o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.   Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva.
              3.   Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso  da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o alla tutela della salute, la decisione
          e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
          dissenziente  o  quella  procedente  sia un'amministrazione
          statale,  ovvero  ai competenti organi collegiali esecutivi
          degli  enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
          dei  Ministri  o gli organi collegiali esecutivi degli enti
          territoriali  deliberano  entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
          giunta  regionale  o  il  presidente  della  provincia o il
          sindaco,   valutata   la   complessita'   dell'istruttoria,
          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
          non superiore a sessanta giorni.
              4.  Quando  il  dissenso e' espresso da una regione, le
          determinazioni  di  competenza  del  Consiglio dei Ministri
          previste  al  comma  3  sono  adottate con l'intervento del
          presidente  della giunta regionale interessata, al quale e'
          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
              Il  testo  dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          e' il seguente:
              "Art.  7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
          30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione
          presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle
          norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le
          fattispecie previste e le materie elencate:
                a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle
          norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400;
                b) nelle leggi annuali di semplificazione;
                c) nell'allegato 3 della presente legge;
                d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in
          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione
          dell'art. 17 del medesimo codice;
                f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla
          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  bollettino
          ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
          della legge 7 agosto 1997, n. 266;
                f-bis)  da  ogni  altra  disposizione  che preveda la
          redazione dei testi unici.
              2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
          entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi
          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
          disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine
          ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto
          dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le
          disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un
          regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
                a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti
          gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i
          criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni;
                b) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                d) coordinamento formale dei testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e
          semplicare il linguaggio normativo;
                e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia
          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle
          stesse in apposito allegato al testo unico;
                g) [aggiornamento  periodico,  almeno ogni sette anni
          dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico];
                h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la
          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme
          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa
          disposizione statutaria o regolamentare.
              3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo
          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la
          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
          della lettera e) del comma 2.
              4.  Lo  schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
              5.  Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
          di  testi  unici  ai sensi dell'art. 14, 2o del testo unico
          delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, approvato con regio
          decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che
          ha  la  facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non
          giuridiche,  in numero non superiore a cinque, scelti anche
          tra  quelli  di  cui  al comma 1 dell'art. 3 della presente
          legge.  Sugli  schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'
          acquisito   il   parere  dello  stesso  previsto  ai  sensi
          dell'art.  16,  primo  comma,  3o,  del  citato testo unico
          approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
          comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
          del presente articolo.
              6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.
              7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1,
          lettere  d),  e), e f), all'adeguamento dei testi normativi
          mediante  applicazione delle norme dal comma 2, lettere b),
          c), e d) e dal comma 4".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 28, 30 e 19 del
          decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  recante:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.".
              "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di   smaltimento   e   recupero). - 1.   L'esercizio  delle
          operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti e'
          autorizzato  dalla  regione competente per territorio entro
          novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza
          da  parte  dell'interessato.  L'autorizzazione individua le
          condizioni  e  le  prescrizioni  necessarie  per  garantire
          l'attuazione   dei  principi  di  cui  all'art.  2,  ed  in
          particolare:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) il luogo di smaltimento;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f)  limiti  di  emissione  in  atmosfera,  che  per i
          processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche
          accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere
          meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di
          incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni;
                g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                h) le garanzie finanziarie;
                i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
              2.  I  rifiuti  pericolosi  possono  essere smaltiti in
          discarica    solo    se   preventivamente   catalogati   ed
          identificati  secondo  le  modalita'  fissate  dal Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa.
              4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi
          all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
          all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano
          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
          senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere
          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
          stessa e' revocata.
              5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
          ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
          articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
          nel  rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
          1, lettera m,).
              6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico,  scarico,  trasbordo, deposito e maneggio di raluti
          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
          L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco
          non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
          di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
          nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
              7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
          l'interessato  ha  la  sede  legale o la societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
          le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di
          attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
          l'iscrizione  all'Albo  nazionale delle imprese di gestione
          dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
          La  regione  puo'  adottare prescrizioni integrative oppure
          puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
          compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente  o della salute
          pubblica.".
              "Art.   30  (Imprese  sottoposte  ad  iscrizione). - 1.
          L' Albo   nazionale  delle  imprese  esercenti  servizi  di
          smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
          decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361 (64), convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano  la  gestione dei rifiuti, di seguito denominato
          Albo,  ed  e' articolato in un comitato nazionale, con sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
          istituite   presso   le  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di regione. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          durano in carica cinque anni.
              2.   Il   Comitato   nazionale   dell'Albo   ha  potere
          deliberante  ed  e'  composto  da  15  membri esperti nella
          materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, e designati rispettivamente:
                a) due  dal  Ministro  dell'ambiente,  di cui uno con
          funzioni di Presidente;
                b) uno  dal  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
                c) uno dal Ministro della sanita';
                d) uno   dal   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione,
                e) tre dalle regioni;
                f) uno   dell'Unione   italiana   delle   Camere   di
          commercio,
                g) sei  dalle  categorie economiche, di cui due delle
          categorie degli autotrasportatori.
              3.  Le  Sezioni  regionali dell'Albo sono istituite con
          decreto   del  Ministro  dell'ambiente  da  emanarsi  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto e sono composte:
                a) dal  Presidente  della Camera di commercio o da un
          membro  del  Consiglio  camerale  all'uopo  designato,  con
          funzioni di presidente;
                b)   da   un   funzionario  o  dirigente  esperto  in
          rappresentanza  della  giunta  regionale  con  funzioni  di
          vicepresidente;
                c) da   un   funzionario   o   dirigente  esperto  in
          rappresentanza   delle   province   designato   dall'Unione
          regionale delle province;
                d) da    un    esperto    designato    dal   Ministro
          dell'ambiente.
              4.  Le  imprese  che  svolgono  attivita' di raccolta e
          trasporto  di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,
          esclusi  i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
          la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
          litri  al  giorno  effettuati  dal  produttore degli stessi
          rifiuti,   nonche'  le  imprese  che  intendono  effettuare
          attivita'  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei beni
          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei
          rifiuti,  di  gestione  di  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono
          essere   iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve  essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto.
              5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento
          dell'iscrizione,    nonche',    dal    1    gennaio   1998,
          l'accettazione  delle  garanzie finanziarie sono deliberati
          dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
          legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
          ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
              6.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  dei  trasporti e della navigazione e del
          Tesoro,  da  adottarsi  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le
          attribuzioni   e   le  modalita'  organizzative  dell'Albo,
          nonche'  i  requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
          d'iscrizione,  le  modalita'  e  gli importi delle garanzie
          finanziarie,  che  devono  essere  prestate  a favore dello
          Stato  dalle  imprese  di cui al comma 4, in conformita' ai
          seguenti principi:
                a) individuazione    di    requisiti    univoci   per
          l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
                b) coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalita' di cui
          alla lettera a);
                c) trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
                d) effettiva   copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
              7.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti, di cui ai
          commi  2  e  3  continuano  ad operare, rispettivamente, il
          Comitato   nazionale   e  le  sezioni  regionali  dell'Albo
          nazionale  delle  imprese  esercenti servizi di smaltimento
          dei  rifiuti  di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
          1987,  n.  361,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre   1987,   n.   441.   L'iscrizione  all'Albo  e'
          deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
              8.  Fino  all'emanazione  dei decreti di cui al comma 6
          continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.  Le
          imprese  che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
          siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
          ed  intermediazione  dei rifiuti devono iscriversi all'albo
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
          norme tecniche.
              9.  Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
          e  le  domande  d'iscrizione  presentate all'Albo nazionale
          delle  imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
          di  cui  all'art.  10  del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
          361,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1987,  n.  441, e successive modficazioni ed integrazioni e
          delle  relative  disposizioni  di  attuazione, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
          capacita'   finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo  delle
          aziende  speciali,  dei  consorzi  e  delle societa' di cui
          all'art.   22  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  che
          esercitano  i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
          dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
          e'  effettuata  sulla  base  di  apposita  comunicazione di
          inizio  di  attivita'  del comune o del consorzio di comuni
          alla    sezione    regionale   dell'Albo   territorialmente
          competente  ed  e'  efficace  solo  per le attivita' svolte
          nell'interesse  del comune medesimo o dei consorzi ai quali
          il comune stesso partecipa.
              11.  Avverso  i  provvedimenti  delle sezioni regionali
          dell'Albo  gli interessati possono promuovere, entro trenta
          giorni  dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
          Comitato nazionale dell'Albo.
              12.  Alla  segreteria  dell'Albo e' destinato personale
          comandato  da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
          secondo   criteri   stabiliti   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
              13.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  si provvede con le
          entrate  derivanti  dai diritti di segreteria e dai diritti
          annuali  d'iscrizione,  secondo  le  modalita' previste dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 dicembre  1993, e
          successive modifiche.
              14. il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  407, non si applica alle domande di iscrizione e
          agli atti di competenza dell'Albo.
              15.   Per   le   attivita'   di  cui  al  comma  4,  le
          autorizzazioni   rilasciate   ai   sensi  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 settemnbre 1982, n. 915, in
          scadenza,  sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
          le   hanno   rilasciate,   fino   alla  data  di  efficacia
          dell'iscrizione   all'Albo   o  a  quella  della  decisione
          definitiva  sul  provvedimento di diniego di iscrizione. Le
          stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
          di  variazione,  di  sospensione o di revoca delle predette
          autorizzazioni.
              16.  Le  imprese che effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto  dei  rifiuti sottoposti a procedure semplificate
          ai   sensi  dell'art.  33,  ed  effettivamente  avviati  al
          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie  finanziarie  di  cui  al  comma 6 e sono iscritte
          all'Albo  previa  comunicazione di inizio di attivita' alla
          sezione   regionale   territorialmente   competente.  Detta
          comunicazione  deve  essere  rinnovata ogni due anni e deve
          essere  corredata  da  idonea documentazione predisposta ai
          sensi  del  decreto  ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
          successive   modifiche   ed   integrazioni,  nonche'  delle
          deliberazioni  del Comitato nazionale dalla quale risultino
          i seguenti elementi:
                a) la   quantita',   la   natura,   l'origine   e  la
          destinazione dei rifiuti;
                b) la frequenza media della raccolta,
                c) la  rispondenza  delle  caratteristiche tecniche e
          della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
                d) il  rispetto  delle  condizioni ed il possesso dei
          requisiti  soggettivi,  di idoneita' tecnica e di capacita'
          finanziaria.
              16-bis. Entro   dieci   giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
          provinciali  iscrivono  le  imprese  di  cui  al comma 1 in
          appositi   elenchi   dandone   comunicazione   al  Comitato
          nazionale,  alla  provincia  territorialmente competente ed
          all'interessato.  Le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
          raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  sottoposti a procedure
          semplificate  ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
          disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
              17.  Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art. 21 della legge 7 agosto
          1990, n. 241.".
              "Art.  19  (Competenze  delle  regioni). - 1.  Sono  di
          competenza   delle   regioni,  nel  rispetto  dei  principi
          previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
                a) la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
          sentiti  le  province  ed  i comuni, dei piani regionali di
          gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
                b) la  regolamentazione  delle  attivita' di gestione
          dei  rifiuti,  ivi  compresa  la  raccolta dfferenziata dei
          rifiuti   urbani,   anche   pericolosi,   con   l'obiettivo
          prioritario  della  separazione  dei rifiuti di provenienza
          alimentare,  degli scarti di prodotti vegetali e animali, o
          comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
                c) l'elaborazione,  l'approvazione  e l'aggiornamento
          dei piani per la bonifica di aree inquinate;
                d) l'approvazione  dei progetti di nuovi impianti per
          la    gestione    dei    rifiuti,   anche   pericolosi,   e
          l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
                e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi,;
                f) le    attivita'    in    materia   di   spedizioni
          transfrontaliere  dei  rifiuti  che  il  regolamento CEE n.
          259/93  attribuisce alle autorita' competenti di spedizione
          e di destinazione;
                g)    la    delimitazione,   in   deroga   all'ambito
          provinciale,  degli  ambiti  ottimali  per  la gestione dei
          rifiuti  urbani  e assimilati;       h) le linee guida ed i
          criteri   per   la  predisposizione  e  l'approvazione  dei
          progetti  di  bonifica  e  di  messa  in sicurezza, nonche'
          l'individuazione  delle  tipologie di progetti non soggetti
          ad autorizzazione;
                i)   la   promozione  della  gestione  integrata  dei
          rifiuti,  intesa come il complesso delle attivita' volte ad
          ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
          smaltimento dei rifiuti;
                l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione
          dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
                m)  la  definizione  dei contenuti della relazione da
          allegare  alla  comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e
          33;
                n) la  definizione  dei criteri per l'individuazione,
          da  parte  delle  province,  delle  aree  non  idonee  alla
          localizzazione  degli impianti di smaltimento e di recupero
          dei rifiuti;
                n-bis)     la    definizione    dei    criteri    per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento  e  la determinazione, nel rispetto delle norme
          tecniche  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera a), di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
          regioni  si  avvalgono anche degli organismi individuati ai
          sensi   del   decreto-legge   4 dicembre   1993,   n.  496,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61.
              3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
          di smaltimnento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
          compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
          incentivando   le   iniziative   di  autosmaltimento.  Tale
          disposizione non si applica alle discariche.
              4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  le  regioni  emanano norme affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con
          una  quota  di  carta riciclata pari almeno al quaranta per
          cento del fabbisogno stesso.
              "4-bis.  Nelle  aree  portuali  la gestione dei rifiuti
          prodotti   dalle   navi   e'  organizzata  dalle  autorita'
          portuali,  ove  istituite, o dalle autorita' marittime, che
          provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e
          12.".
              - Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
                "b)   i   rifiuti   derivanti   dalle   attivita'  di
          demolizione,  costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
          derivano dalle attivita' di scavo;"
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 1, lettera f-bis) del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente.
                "f-bis)  le  terre  e  le  rocce  da  scavo destinate
          all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
          e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
          inquinati  e  da bonifiche con concentrazione di inquinanti
          superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
          vigenti.".
              - Il  testo  dell'allegato  1, tabella 1, colonna B del
          decreto  del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
          e' il seguente:

                                       B
                                       -
                            Siti ad uso commerciale
                     e industriale (mg kg(elevato alla 1)
                               espressi come ss)
                                       -
                                      30
                                      50
                                      10
                                      15
                                      250
                                      800
                                      15
                                       5
                                      500
                                     1000
                                      600
                                      15
                                      350
                                      10
                                      250
                                     1500
                                      100
                                     2000
                                       2
                                      50
                                      50
                                      50
                                      50
                                      100
                                      10
                                      10
                                      10
                                      10
                                      10
                                      50
                                      10
                                      10
                                       5
                                      50
                                      100
                                       5
                                       5
                                       5
                                      0.1
                                       5
                                       1
                                       5
                                      15
                                      10
                                       1
                                      10
                                     20 30
                                      15
                                      30
                                      10
                                      0.1
                                      10
                                      10
                                      30
                                      25
                                      25
                                      10
                                      50
                                      50
                                      10
                                      50
                                      25
                                      50
                                       5
                                      25
                                      60
                                      25
                                      50
                                       5
                                       5
                                       5
                                      10
                                      10
                                      10
                                       5
                                      25
                                       1
                                      0.1
                                       1
                                      0.1
                                      0.5
                                      0.5
                                      0.1
                                      0.1
                                      0.1
                                       2
                          1 x 10(elevato alla meno 4)
                                       5
                                      250
                                      750
                                     1000*
                                      60

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