Legge Ordinaria n. 459 del 27/12/2001 G.U. n. 4 del 5 Gennaio 2002
Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  I  cittadini  italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste
elettorali   di   cui   all'articolo   5,   comma   1,  votano  nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75
e  138  della  Costituzione,  nei limiti e nelle forme previsti dalla
presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3.  Gli  elettori  di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di
voto  in  Italia,  e  in  tale  caso  votano nella circoscrizione del
territorio  nazionale  relativa  alla  sezione elettorale in cui sono
iscritti,  previa  opzione  da esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 48, 75 e 138 della
          Costituzione:
              "Art.  48.  - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
          donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
              Il  voto  e'  personale ed eguale, libero e segreto. Il
          suo esercizio e' dovere civico.
              La   legge   stabilisce   requisiti   e  modalita'  per
          l'esercizio  del  diritto  di  voto dei cittadini residenti
          all'estero  e  ne  assicura  l'effettivita'. A tale fine e'
          istituita  una  circoscrizione  Estero per l'elezione delle
          Camere,   alla   quale  sono  assegnati  seggi  nel  numero
          stabilito   da   norma  costituzionale  e  secondo  criteri
          determinati dalla legge.
              Il  diritto di voto non puo' essere limitato se non per
          incapacita'   civile  o  per  effetto  di  sentenza  penale
          irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
          legge".
              "Art.   75.   -  E'  indetto  referendum  popolare  per
          deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
          di  un  atto  avente  valore di legge, quando lo richiedono
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
              Non  e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
          di  bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
          ratificare trattati internazionali.
              Hanno  diritto  di  partecipare  al  referendum tutti i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
              La  proposta  soggetta  a referendum e' approvata se ha
          partecipato  alla  votazione  la  maggioranza  degli aventi
          diritto,   e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei  voti
          validamente espressi.
              La  legge  determina  le  modalita'  di  attuazione del
          referendum".
              "Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e
          le  altre  leggi  costituzionali  sono adottate da ciascuna
          Camera  con  due successive deliberazioni ad intervallo non
          minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
          dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
              Le  leggi  stesse sono sottoposto a referendum popolare
          quando,   entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,  ne
          facciano  domanda  un  quinto  dei  membri  di una Camera o
          cinquecentomila  elettori  o  cinque Consigli regionali. La
          legge  sottoposta  a referendum non e' promulgata se non e'
          approvata dalla maggioranza dei voti validi.
              Non  si  fa  luogo  a  referendum  se la legge e' stata
          approvata  nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
          a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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