Legge Ordinaria n. 48 del 13/02/2001 G.U. n. 59 del 12 Marzo 2001
Aumento del ruolo organico e disciplina dell' accesso in magistratura
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               ART. 1
                     Aumento del ruolo organico

  1.  Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato
complessivamente  di  mille unita', delle quali trecento da destinare
alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973,
n. 533, e successive modificazioni.
  2.  La  tabella  B  annessa  alla  legge  9 agosto 1993, n. 295, e'
sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
  3.  Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del
Ministro  della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore
della  magistratura,  prima  dello svolgimento della prova scritta di
ciascuno   dei  concorsi  banditi  ai  sensi  dell'articolo  18  sono
incrementate  complessivamente  di  cinquecentoquarantasei  posti  le
piante  organiche  degli  uffici giudiziari in relazione al numero di
posti  messi  a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - La  legge  11  agosto  1973, n. 533 reca: "Disciplina
          delle   controversie   individuali   di   lavoro   e  delle
          controversie  in  materia  di  previdenza  e  di assistenza
          obbligatoria.".
              - La  legge  9  agosto  1993,  n. 295 reca: "Aumento di
          seicento  unita'  nel  ruolo  organico  del personale della
          magistratura.".
          Note all'art. 2:
              - Il   regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12  reca:
          "Ordinamento giudiziario".
              - La    legge   21 maggio   1956,   n.   489,   recava:
          "Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e
          alla Procura generale presso la Corte di cassazione".
              - La   legge   29 novembre   1971,   n.  1050,  recava:
          "Modificazioni  della  legge  21 maggio 1956, n. 489, sulle
          applicazioni  alla  Corte  di  cassazione  e  alla  Procura
          generale presso la Corte di cassazione".
              - La  legge  30 luglio 1985, n. 405, recava: "Modifiche
          alla    legge   29 novembre   1971,   n.   1050,   relativa
          all'applicazione  di  magistrati alla Corte di cassazione e
          alla Procura generale presso la Corte di cassazione".
          Note all'art. 5:
              - La  legge 8 marzo 2000, n. 53 reca: "Disposizioni per
          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei tempi delle citta'".
              - Si trascrive il testo dell'art. 192 del regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12:
              "Art.     192     (Assegnazione    delle    sedi    per
          tramutamento). - L'assegnazione delle sedi per tramutamento
          e'  disposta  secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi
          giudiziarie  e'  annunciata  nel  bollettino  ufficiale del
          Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro,
          essere omesso per necessita' di servizio.
              Le  domande  di tramutamento ad altra sede sono dirette
          per  via  gerarchica  al  Ministro  di grazia e giustizia e
          possono    essere    presentate   in   qualunque   momento,
          indipendentemente    dall'attualita'    della   vacanza   o
          dall'annuncio  di  questa  nel  bollettino  ufficiale. Esse
          conservano validita' fino a quando non sono, con successiva
          dichiarazione o con altra domanda, revocate.
              All'assegnazione  di  ciascuna  sede si procede in base
          alle  domande.  La  scelta  tra  gli aspiranti e' fatta dal
          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
          al  suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito ed
          all'anzianita'.
              Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre
          condizioni  personali  quelli  indicati  nell'art. 148. Non
          sono  ammesse  domande  di tramutamento con passaggio dalle
          funzioni  giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che
          per   tale   passaggio  esista  il  parere  favorevole  del
          Consiglio superiore della magistratura.
              Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel  bollettino
          ufficiale,  i  magistrati  che  aspirano  alla sede vacante
          debbono  fare  domanda  di  tramutamento, ove non l'abbiano
          presentata   precedentemente,   entro  dieci  giorni  dalla
          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
          tiene conto della domanda.".
              - Per  il  testo dell'art. 125-ter del regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12 (Ordinamento giudiziario), vedi note
          all'art. 9.
          Nota all'art. 7:
              - Si trascrive il testo dell'art. 110 del regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giuridico):
              "Art.  110 (Applicazione dei magistrati). - 1.  Possono
          essere  applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
          minorenni   e  di  sorveglianza,  alle  corti  di  appello,
          indipendentemente  dalla  integrale  copertura del relativo
          organico,  quando  le  esigenze  di servizio in tali uffici
          sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in
          servizio  presso  gli  organi  giudicanti del medesimo o di
          altro  distretto;  per  gli  stessi  motivi  possono essere
          applicati  a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui
          all'art.  70,  comma  1,  sostituti procuratori in servizio
          presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.
          I  magistrati  di  tribunale  possono  essere applicati per
          svolgere  funzioni, anche direttive, di magistrato di corte
          d'appello.
              2.  La  scelta  dei  magistrati da applicare e' operata
          secondo  criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
          generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed
          approvati  contestualmente  alle tabelle degli uffici e con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto  motivato,  sentito  il  consiglio giudiziario, dal
          presidente  della  corte  di  appello  per  i magistrati in
          servizio  presso organi giudicanti del medesimo distretto e
          dal  procuratore  generale presso la corte di appello per i
          magistrati   in   servizio   presso   uffici  del  pubblico
          ministero.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa al Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  al Ministero di grazia e
          giustizia  a  norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
              3. Per   i   magistrati   in   servizio  presso  organi
          giudicanti   o  uffici  del  pubblico  ministero  di  altro
          distretto   l'applicazione   e'   disposta   dal  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  nel  rispetto  dei criteri
          obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
          del  comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia
          e  giustizia  ovvero del presidente o, rispettivamente, del
          procuratore  generale  presso  la  corte di appello nel cui
          distretto   ha  sede  l'organo  o  l'ufficio  al  quale  si
          riferisce  l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
          del  distretto  nel quale presta servizio il magistrato che
          dovrebbe  essere  applicato. L'applicazione e' disposta con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di  appello  nel  cui distretto il magistrato da applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni.
              3-bis. Quando  l'applicazione prevista dal comma 3 deve
          essere  disposta  per  uffici  dei  distretti  di  corte di
          appello   di   Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Lecce,
          Messina,  Napoli,  Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
          Consiglio  superiore  della magistratura provvede d'urgenza
          nel  termine  di  quindici giorni dalla richiesta; per ogni
          altro ufficio provvede entro trenta giorni.
              4.  Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi
          2  e  3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel
          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
              5.  L'applicazione  non  puo'  superare la durata di un
          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il
          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore applicazione non puo essere disposta se non siano
          decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
              6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di
          un magistrato applicato.
              7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate
          dalla  pendenza  di  uno  o piu' procedimenti penali la cui
          trattazione  si prevede di durata particolarmente lunga, il
          magistrato  applicato  presso  organi  giudicanti  non puo'
          svolgere  attivita'  in  tali  procedimenti,  salvo  che si
          tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
          Note all'art. 8:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5  della legge 4
          maggio  1998,  n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o
          destinati  d'ufficio  a sedi disagiate e introduzione delle
          tabelle infradistrettuali):
              "Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi
          disagiate   a   seguito   di   assegnazione,  trasferimento
          d'ufficio  o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati
          o  trasferiti  d'ufficio  a  sedi disagiate l'anzianita' di
          servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
          successivo  a  quello  d'ufficio, in misura doppia per ogni
          anno  di  effettivo  servizio  prestato  nella sede dopo il
          primo biennio di permanenza.
              2.   Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  sede
          disagiata  del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
          sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto,
          in  caso  di trasferimento a domanda, ad essere preferito a
          tutti gli altri aspiranti.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  ai  trasferimenti  a  domanda  o  d'ufficio  che
          prevedono   il   conferimento   di  incarichi  direttivi  e
          semidirettivi o funzioni di legittimita'.
              4.  Fermo  restando  quanto previsto nel comma 3, per i
          magistrati  applicati  in  sedi  disagiate la anzianita' di
          servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
          successivo,  con  l'aumento  della  meta'  per ogni mese di
          servizio  trascorso  nella  sede.  Le  frazioni di servizio
          inferiori al mese non sono considerate.".
              - Il  testo  dell'art. 125 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  125  (Indizione del concorso e svolgimento della
          prova  scritta). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis
          il  concorso  ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno,
          in   relazione   ai   posti   vacanti  nell'organico  della
          magistratura.
              2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso
          ai  sensi  degli articoli 123 e 126-ter puo' tenersi conto,
          oltre  che  dei posti gia' disponibili, anche di quelli che
          si  renderanno  vacanti  entro  l'anno in cui e' indetto il
          concorso  e  nei  cinque  anni  successivi,  aumentati  del
          trentacinque per cento.
              3.  Il  concorso  e'  bandito  con decreto del Ministro
          della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore
          della  magistratura, che determina il numero dei posti. Con
          successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale, sono determinati il luogo ed il
          calendario di svolgimento della prova scritta.
              3-bis.  In  considerazione del numero dei posti messi a
          concorso,    la    prova    scritta    puo'    aver   luogo
          contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il
          collegamento  a distanza della commissione esaminatrice con
          le diverse sedi.
              3-ter.    Ove    la    prova    scritta   abbia   luogo
          contemporaneamente    in    piu'   sedi,   la   commissione
          esaminatrice  espleta  presso  la sede di svolgimento della
          prova  in  Roma  le  operazioni inerenti alla formulazione,
          alla  scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto
          della  prova.  Presso  le  altre  sedi  le  funzioni  della
          commissione   per  il  regolare  espletamento  delle  prove
          scritte   sono  attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza
          nominato  con  decreto del Ministro della giustizia, previa
          delibera  del  Consiglio  superiore  della  magistratura, e
          composto  da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica
          non  inferiore  a  magistrato  di  appello  con funzioni di
          presidente,    coadiuvato   da   personale   amministrativo
          dell'area  C,  cosi' come definita dal contratto collettivo
          nazionale   del   comparto  Ministeri  per  il  quadriennio
          1998-2001,  stipulato  il 16 febbraio 1999, con funzioni di
          segreteria.  Il  comitato  svolge  la sua attivita' in ogni
          seduta  con  la  presenza di non meno di tre componenti. In
          caso  di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
          dal   magistrato  piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti
          magistrati   la   disciplina  dell'esonero  dalle  funzioni
          giudiziarie  o giurisdizionali, prevista dall'art. 125-ter,
          commi  5  e 6, limitatamente alla durata dell'attivita' del
          comitato".
              - Il  testo  dell'art.  125-ter  del  regio  decreto 30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   125-ter  (Commissione  esaminatrice).  -  1. La
          commissione  esaminatrice  e' nominata nei dieci giorni che
          precedono  quello di inizio della prova scritta con decreto
          del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
          superiore   della   magistratura,  ed  e'  composta  da  un
          magistrato   di  cassazione  dichiarato  idoneo  ad  essere
          ulteriormente  valutato  ai fini della nomina alle funzioni
          direttive  superiori,  con funzioni di legittimita', che la
          presiede,  da  un  magistrato  di qualifica non inferiore a
          quella   di   magistrato   dichiarato   idoneo   ad  essere
          ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
          cassazione  con  funzioni  di  vicepresidente,  da ventidue
          magistrati   con   qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          magistrato di appello, nonche' da otto docenti universitari
          di  materie giuridiche. Non puo' essere nominato componente
          chi  ha  fatto  parte  della  commissione  in  uno  dei tre
          concorsi precedentemente banditi.
              1-bis.  Nella  delibera di cui al comma 1, il Consiglio
          superiore  della  magistratura  designa,  tra  i componenti
          della   commissione,   due   magistrati   e   tre   docenti
          universitari  delle materie oggetto della prova scritta, ed
          altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed
          al  vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti
          componenti  si  insediano  dopo  l'espletamento della prova
          scritta   e   prima  che  si  dia  inizio  all'esame  degli
          elaborati.
              1-ter.  Nella  seduta  di  insediamento di tutti i suoi
          componenti,  la  commissione  definisce  i  criteri  per la
          valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei
          candidati.
              2. Il   presidente   della   commissione  e  gli  altri
          componenti  appartenenti  alla  magistratura possono essere
          nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di tre
          anni,  che,  all'atto  della  nomina,  non hanno superato i
          settantatre  anni  di eta' e che, all'atto della cessazione
          dal  servizio,  rivestivano  la  qualifica richiesta per la
          nomina.
              3. Il   presidente   della   commissione   puo'  essere
          sostituito  dal  vice  presidente  o  dal  piu' anziano dei
          magistrati presenti.
              4. Insediatisi  tutti  i  componenti,  la  commissione,
          nonche'  ciascuna  delle  sottocommissioni, ove costituite,
          svolgono  la  loro attivita' in ogni seduta con la presenza
          di  almeno  nove di essi, compreso il presidente, dei quali
          almeno  uno  docente  universitario.  In caso di parita' di
          voti,  prevale  quello del presidente. Nella formazione del
          calendario  dei  lavori  il  presidente  della  commissione
          assicura,  per  quanto  possibile,  la periodica variazione
          della  composizione delle sottocommissioni e dei collegi di
          cui   all'art.   14,   comma 2,   del  decreto  legislativo
          17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
              5. Possono  far  parte  della  commissione esaminatrice
          esclusivamente  quei  magistrati che hanno prestato il loro
          consenso  all'esonero  totale dall'esercizio delle funzioni
          giudiziarie o giurisdizionali.
              6. L'esonero     dalle     funzioni    giudiziarie    o
          giurisdizionali,  deliberato  dal Consiglio superiore della
          magistratura contestualmente alla nomina a componente della
          commissione,  ha  effetto  dall'insediamento del magistrato
          sino   alla   formazione   della   graduatoria  finale  dei
          candidati.
              7. Nel  caso  in  cui  non sia possibile raggiungere il
          numero  di  componenti  stabilito dal comma 1, il Consiglio
          superiore   della   magistratura  nomina  componenti  della
          commissione  magistrati  che  non  hanno  prestato  il loro
          consenso   all'esonero   dalle   funzioni   giudiziarie   o
          giurisdizionali.
              8. Le  funzioni  di  segreteria  della commissione sono
          esercitate  da  personale  amministrativo  di area C, cosi'
          come  definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro
          del   comparto  Ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,
          stipulato  il  16 febbraio  1999  e  sono  coordinate da un
          magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.".
              - Il  testo  dell'art.  125-quater del regio decreto 30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  125-quater  (Lavori  della commissione). - 1. La
          commissione  esaminatrice,  durante  la  valutazione  degli
          elaborati  scritti  e  durante  le  prove orali, articola i
          propri  lavori  in  ragione di dieci sedute alla settimana,
          delle  quali  cinque  antimeridiane  e  cinque pomeridiane,
          salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
              1-bis.   Il   presidente   o,   in   sua  mancanza,  il
          vicepresidente   possono   in   ogni   caso   disporre   la
          convocazione  di  sedute supplementari qualora cio' risulti
          necessario  per  assicurare il rispetto delle cadenze e del
          termine di cui al comma 3-bis.
              2. I    componenti   della   commissione   esaminatrice
          fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la
          pubblicazione  dei risultati delle prove scritte e l'inizio
          delle  prove  orali. L'eventuale residuo periodo di congedo
          ordinario  puo'  essere goduto durante lo svolgimento della
          procedura    concorsuale,   purche'   sia   assicurata   la
          continuita'  dei lavori, secondo le modalita' stabilite dal
          comma 1.
              3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di
          un  componente a due sedute della commissione, qualora cio'
          abbia   causato   il   rinvio  delle  sedute  stesse,  puo'
          costituire  motivo  per la revoca della nomina da parte del
          Consiglio superiore della magistratura.
              3-bis.     La    commissione,    o    ciascuna    delle
          sottocommissioni  formate ai sensi dell'art. 14 del decreto
          legislativo   17 novembre   1997,   n.  398,  e  successive
          modificazioni,  esamina  ogni mese gli elaborati scritti di
          non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale
          di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi
          applicazione la procedura di cui all'art. 125-quinquies, il
          numero  di trecentoventi elaborati si intende riferito agli
          elaborati   rimessi  direttamente  alla  valutazione  della
          commissione   esaminatrice.   La   commissione   forma   la
          graduatoria  entro il tempo occorrente per l'esame di tutti
          i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.
              3-ter.  Il termine per la formazione della graduatoria,
          come  determinato  ai sensi del comma 3-bis, e' prorogabile
          con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  su motivata
          richiesta del presidente della commissione.
              3-quater.  Il  mancato  rispetto  delle  cadenze  e del
          termine di cui al comma 3-bis puo' costituire motivo per la
          revoca  della nomina del presidente o del vicepresidente da
          parte del Consiglio superiore della magistratura.
              3-quinquies.  Con decreto del Ministro della giustizia,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,   sono  determinate  le
          indennita'  spettanti  ai  docenti  universitari componenti
          della commissione.".
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Per  il  testo del comma 113 dell'art. 17 della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), vedi note all'art. 17.
              - Il  testo  dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato
          dalla  legge  qui pubblicata, e' riportato in note all'art.
          11.
              - Si  trascrive il testo degli articoli 12, 15 e 16 del
          regio  decreto  15 ottobre  1925, n. 1860 (Modificazioni al
          regolamento  per  il concorso di ammissione in magistratura
          contenute nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218):
              "Art.  12. Compiute  le  operazioni  indicate nel sesto
          comma  dell'art.  8 la commissione e' convocata nel termine
          di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
              (Comma   abrogato  dall'art.  18,  decreto  legislativo
          17 novembre 1997, n. 398).
              Verificata  l'integrita'  dei  pieghi  e  delle singole
          buste  il  segretario,  all'atto  dell'apertura  di queste,
          appone  immediatamente  sulle tre buste contenenti i lavori
          il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
          sara'  poi  trascritto, appena aperte le buste contenenti i
          lavori,  sia  in  testa  al foglio o ai fogli relativi, sia
          sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
              La  commissione  legge  nella medesima seduta i temi di
          ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
          elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
          relativo  punteggio  secondo le norme indicate nell'art. 16
          del  regio  decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
          del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
              Nel   caso   che   la   commissione   sia   divisa   in
          sottocommissioni,  queste  nella  medesima seduta procedono
          all'esame  dei  tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
          la   lettura   degli   elaborati,   si  riuniscono  per  la
          comunicazione  delle  rispettive  valutazioni.  Subito dopo
          ogni  sottocommissione  assegna ai lavori da essa esaminati
          il  punteggio  secondo  le  norme  indicate  nel precedente
          comma.
              Qualora   la   commissione  abbia  fondate  ragioni  di
          ritenere  che  qualche  scritto  sia,  in tutto o in parte,
          copiato  da  altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla
          l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
              Deve  essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
          comunque si siano fatti riconoscere.
              Se  la  commissione  e'  divisa in sottocommissioni, le
          deliberazioni  di  cui  ai precedenti comma sesto e settimo
          spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera
          definitivamente  sulla  idoneita'  o  non  idoneita'  di un
          candidato,  quando  la deliberazione della sottocommissione
          sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
          richieda la deliberazione plenaria.".
              "Art.   15.   -  Ogni  membro  della  commissione  puo'
          interrogare   su   qualsiasi   materia,  ma  di  regola  il
          presidente  delega  in  ciascuna  seduta  un commissario ad
          interrogare i candidati su una o piu' materie.
              Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
          dell'art.  12  il  presidente,  sentiti  i commissari, puo'
          formare  due  sottocommissioni,  una  per  esaminare  sulle
          materie  di  diritto  privato,  l'altra per esaminare sulle
          materie  di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
          rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
          segretario,   saranno   presiedute  dal  presidente  o  dal
          commissario magistrato piu' anziano.
              Terminata  la prova orale di ogni singolo candidato, si
          procede  alla  votazione  secondo  le  norme  indicate  nel
          seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
          processo  verbale, distintamente per ogni materia, rendendo
          immediatamente  di  pubblica  ragione  il risultato stesso,
          mediante  foglio da affiggersi sulla porta della sala degli
          esami.
              Quando  la  commissione  sia divisa in sottocommissioni
          queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
          di  ciascuna  sommati,  costituiranno  il  voto complessivo
          delle prove orali.
              La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
          al  giudizio  definitivo  rimesso alla commissione plenaria
          sulla  idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di
          dissenso  fra  i  membri  della  sottocommissione,  non  e'
          applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.".
              "Art.  16. - Ciascun commissario dispone di dieci punti
          per ogni prova scritta ed orale.
              Prima  dell'assegnazione  dei  punti  la  commissione o
          sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
          di  voti,  se  il  candidato  meriti  di ottenere il minimo
          richiesto  per  l'approvazione.  Nell'affermativa,  ciascun
          commissario  dichiara  quanti  punti  intenda  assegnare al
          candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei
          commissari,  costituisce il punto definitivamente assegnato
          al candidato.
              Le frazioni di voto non sono calcolate.".
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art. 127 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   127   (Nomina  ad  uditore  giudiziario).  -  I
          concorrenti  dichiarati  idonei sono classificabili secondo
          il numero totale dei punti riportati.
              In   caso   di   parita'   di  punti  si  applicano  le
          disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per
          le ammissioni ai pubblici impieghi.
              I  documenti  comprovanti  il  possesso  di  titoli  di
          preferenza,  a  parita'  di punteggio, ai fini della nomina
          sono  presentati,  a  pena di decadenza, entro il giorno di
          svolgimento della prova orale.
              Entro  cinque  giorni  dall'ultima  seduta  delle prove
          orali  del  concorso per uditore giudiziario il Ministro di
          grazia  e  giustizia  richiede al Consiglio superiore della
          magistratura  di assegnare ai concorrenti risultati idonei,
          secondo   l'ordine   della   graduatoria,  ulteriori  posti
          disponibili  o  che  si  renderanno  tali  entro  sei  mesi
          dall'approvazione  della graduatoria medesima. Il Consiglio
          superiore  della  magistratura provvede entro un mese dalla
          richiesta.
              Sono   nominati   uditori   giudiziari,   con   decreto
          ministeriale,  i  primi  classificati  entro  il limite dei
          posti  messi  a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
          comma che precede.".
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  124  (Requisiti per l'ammissione al concorso). -
          Al  concorso  sono  ammessi i laureati in giurisprudenza in
          possesso,  relativamente agli iscritti al relativo corso di
          laurea  a  decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999, del
          diploma  di specializzazione rilasciato da una delle scuole
          di  cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997,
          n.  127,  che,  alla  data  di  scadenza del termine per la
          presentazione della domanda risultino di eta' non inferiore
          agli  anni  ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino
          alle   condizioni   previste   dall'art.   8  del  presente
          ordinamento  ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle
          leggi vigenti.
              Il    Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  con le disposizioni attuative
          della  programmazione  universitaria  e  del  diritto  allo
          studio,  assicura  l'uniforme  distribuzione sul territorio
          nazionale   delle  scuole  di  cui  al  primo  comma  e  la
          previsione  di  adeguati  sostegni  economici agli iscritti
          capaci, meritevoli e privi di mezzi.
              Se  le domande di partecipazione al concorso presentate
          dai  candidati  di  cui  al  secondo comma sono inferiori a
          cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e'
          bandito,  sono  altresi'  ammessi,  anche  i  candidati  in
          possesso della sola laurea in giurisprudenza.
              Il  limite  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  per la
          partecipazione  al  concorso  e'  elevato di cinque anni in
          favore  di  candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
          alla   professione   di   procuratore   legale   entro   il
          quarantesimo anno di eta'.
              L'elevamento  di cui al secondo comma non si cumula con
          quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
              Si  applicano  le disposizioni vigenti per l'elevamento
          del  limite  massimo  di  eta'  nei  casi  stabiliti  dalle
          disposizioni stesse.
              Il  Consiglio  superiore della magistratura non ammette
          al  concorso  i candidati che, per le informazioni raccolte
          non  risultano  di condotta incensurabile ed i cui parenti,
          in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale
          entro  il  secondo, hanno riportato condanne per taluno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2, lettera a), del
          codice  di  procedura  penale. Qualora non si provveda alla
          ammissione  con  riserva, il provvedimento di esclusione e'
          comunicato  agli  interessati  almeno  trenta  giorni prima
          dello svolginiento della prova scritta".
              - Il  testo  dell'art.  20  del  decreto legislativo 17
          novembre   1997,  n.  398  (modifica  alla  disciplina  del
          concorso  per  uditore  giudiziario e norme sulle scuole di
          specializzazione   per   le   professioni  legali  a  norma
          dell'art.  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
          n.  127),  come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
          seguente:
              "Art.  20  (Norme  applicabili  al concorso per uditore
          giudiziario  riservato alla provincia autonoma di Bolzano).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al
          concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia
          autonoma  di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli:
          124,   commi   primo,  secondo  e  terzo,  125,  125-ter  e
          125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
              Al  concorso  sono ammessi i laureati in giurisprudenza
          che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
          della  domanda,  risultino  di eta' non inferiore agli anni
          ventuno   e  non  superiore  ai  quarnta,  soddisfino  alle
          condizioni  previste  dall'art.  8  del  regio  decreto  30
          gennaio  1941,  n.  12,  ed  abbiano  gli  altri  requisiti
          richiesti dalle leggi vigenti.".
              - L'art.  8  del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12
          (Ordinamento giudiziario) e' il seguente:
              "Art.   8   (Requisiti   per  l'ammissione  a  funzioni
          giudiziarie).  -  Per essere ammesso a funzioni giudiziarie
          e' necessario:
                1) essere cittadino italiano, di razza italiana (12),
          di sesso maschile (13), ed iscritto al P.N.F. (14);
                2) avere l'esercizio dei diritti civili;
                3) avere  sempre  tenuto  illibata  condotta  civile,
          morale e politica (15);
                4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge
          per le varie funzioni.
              (12)  Il requisito della razza italiana deve intendersi
          non piu' prescritto. ai sensi dell'art. 3 Cost.     (13) Il
          requisito  del  sesso  maschile  non e' piu' prescritto, ai
          sensi  dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, riportata
          alla  voce  capacita'  giuridica  della  donna.     (14) Il
          requisito  dell'iscrizione  al  P.N.F.  deve intendersi non
          piu'  prescritto,  per  effetto  della  caduta  del  regime
          fascista.      (15)  L'art.  3 Cost. ha eliminato qualsiasi
          discriminazione  tra i cittadini in relazione alle opinioni
          politiche.      - Il testo dell'art. 6 del regio decreto 15
          ottobre  1925, n. 1860 (Modificazione al regolamento per il
          concorso  di ammissione in magistratura contenuto nel regio
          decreto  19  luglio  1924,  n. 1218), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 6. - La commissione determina, giorno per giorno,
          la  materia  o  il gruppo di materie della prova. Qualsiasi
          determinazione  presa  al  riguardo  prima del giorno della
          prova e' priva di valore.
            Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve
          versare la prova, la commissione sceglie, discute e formula
          tre  distinti  temi  per  la prova stessa, i quali sono dal
          presidente   chiusi   e  suggellati  in  altrettante  buste
          perfettamente eguali.
            Per  le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104
          del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovra'
          riferirsi   ad   un  argomento,  che  abbia  relazione  con
          entrambe.
            Non   piu'   tardi   delle  ore  dieci  antimeridiane  il
          presidente    fa   procedere   all'appello   nominale   dei
          concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una
          delle  tre  buste.  Apertala,  senza  rompere  i  suggelli,
          sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo
          fa  dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento
          in  cui  comincia  la  dettatura  del  tema,  e' escluso di
          diritto dal concorso.
            La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed
          i lavori e' fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta
          apposito timbro di riconoscimento.
            Nel  termine  di otto ore dalla dettatura del tema devono
          essere presentati tutti i lavori.
            Durante  tutto  il  tempo  assegnato  per ciascuna prova,
          devono  sempre  trovarsi  presenti  nel  locale degli esami
          almeno  un  membro  della  commissione,  un  segretario e i
          funzionari delegati per la sorveglianza".
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n.
          195  (Norme  sulla  Costituzione  e  sul  funzionamento del
          Consiglio  superiore  della  Magistratura), come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso). - 1.
          La   commissione  esaminatrice  del  concorso  per  uditore
          giudiziario,  terminati  i lavori, forma la graduatoria che
          e'   immediatamente   trasmessa   per  la  approvazione  al
          Consiglio  superiore  della  magistratura, con le eventuali
          osservazioni   del  Ministro  di  grazia  e  giustizia.  Il
          Consiglio   superiore   della   magistratura   approva   la
          graduatoria  e delibera la nomina dei vincitori entro venti
          giorni  dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione
          della  graduatoria  e  di nomina dei vincitori sono emanati
          dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla
          ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e' pubblicata
          senza  ritardo  nel  Bollettino  ufficiale del Ministero di
          grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine
          di  trenta  giorni  entro  il quale gli interessati possono
          proporre  reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica
          della graduatoria sono adottati entro il successivo termine
          di  trenta  giorni, previa delibera del Consiglio superiore
          della magistratura.
              2.    La    graduatoria   formata   dalla   commissione
          esaminatrice  e'  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale del
          Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al
          Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.
            Dalla  pubblicazione  decorre il termine di trenta giorni
          entro  il  quale  gli interessati possono proporre reclamo.
          Entro  lo  stesso termine il Ministro di grazia e giustizia
          puo'  formulare  le  proprie  osservazioni.  Nei successivi
          trenta  giorni  il  Consiglio  superiore della magistratura
          provvede  su  reclami  e  sulle  osservazioni ed approva la
          graduatoria, anche modificandola.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 129 del regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
              "Art.   129   (Tirocinio   giudiziario). - Gli  uditori
          debbono  compiere  un  periodo di tirocinio della durata di
          almento  due  anni  presso  i  tribunali e le procure della
          Repubblica,  con opportuni avvicendamenti, e possono essere
          incaricati delle funzioni di vicedirettore e destinati alle
          preture,  di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo
          almento  un anno di tirocinio, previo parere favorevole del
          consiglio  giudiziario  di  cui  all'art.  212 del presente
          ordinamento. Le norme per il tirocinio sono determinate dal
          Ministro di grazia e giustizia.".
              - La  legge  30 maggo 1965, n. 579 reca: (Riduzione del
          periodo di tirocinio degli uditori giudiziari).
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio
          1998,  reca:  (Regolamento  per  il tirocinio degli uditori
          giudiziari).
          Note all'art. 12:
              - Per  il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 24
          marzo 1958, n. 195, vedi note all'art. 11.
              - Per il testo dell'art. 125, comma 2 del regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, vedi note all'art. 9.
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art. 121 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  121  (Ammissione  a funzioni giudiziarie). - Per
          essere  ammesso  a  funzioni giudiziarie della magistratura
          giudicante  o  nel  pubblico  ministero  e' necessario aver
          compiuto un tirocinio in qualita' di uditore giudiziario".
          Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 42-sexies del regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
              "Art.   42-sexies   (Cessazione,   decadenza  e  revoca
          dall'ufficio).  -  Il  giudice  onorario di tribunale cessa
          dall'ufficio:
                a) per compimento del settantaduesimo anno eta';
                b) per  scadenza del termine di durata della nomina o
          della conferma;
                c) per   dimissioni,   a   decorrere  dalla  data  di
          comunicazione del provvedimento di accettazione.
              Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
                a) se  non  assume  le  sue  funzioni  entro sessanta
          giorni  dalla  comunicazione  del provvedimento di nomina o
          nel  termine  piu' breve eventualmente fissato dal Ministro
          di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10;
                b) se   non   esercita  volontariamente  le  funzioni
          inerenti all'ufficio;
                c) se  viene  meno uno dei requisiti necessari per la
          nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'.
              Il   giudice   onorario   di   tribunale   e'  revocato
          dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al
          medesimo.
              La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e'
          dichiarata  o disposta con le stesse modalita' previste per
          la nomina".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7 della legge 22
          luglio  1997,  n.  276 (Disposizioni per la definizione del
          contenzioso  civile  pendente:  nomina  di  giudici onorari
          aggregati   e   istituzione   delle  sezioni  stralcio  nei
          tribunali ordinari):
              "Art.  7  (Decadenza,  dimissioni  e  revoca).  -  1. I
          giudici  onorari  aggregati  decadono  dall'ufficio  quando
          viene  meno  taluno  dei  requisiti  di cui all'art. 2, per
          dimissioni  volontarie  ovvero quando sopravviene una causa
          di incompatibilita'.
              2.  In  ogni  momento  il presidente del tribunale puo'
          proporre  al  Consiglio giudiziario integrato la revoca del
          giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere
          diligentemente  e proficuamente il proprio incarico, ovvero
          tenga un comportamento scorretto o negligente.
              3.   Il   Consiglio   giudiziario   integrato,  sentito
          l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la
          trasmette   al   Consiglio   superiore  della  magistratura
          unitamente al parere motivato.
              4.  I  provvedimenti  di  cessazione  sono adottati con
          decreto   del   Ministro   di   grazia  e  giustizia  e  su
          deliberazione del Consiglio superiore della magistratura".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9 della legge 21
          novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):
              "Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
          1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
          taluno  dei  requisiti  necessari  per  essere ammesso alle
          funzioni  di  giudice  di  pace,  per dimissioni volontarie
          ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
              2. Il  giudice  di pace e' dispensato, su sua domanda o
          d'ufficio,  per infermita' che impedisce in modo definitivo
          l'esercizio  delle  funzioni  o  per  altri  impedimenti di
          durata superiore a sei mesi.
              3. Nei  confronti  del  giudice  di pace possono essere
          disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
          la  revoca  se non e' in grado di svolgere diligentemente e
          proficuamente   il  proprio  incarico  ovvero  in  caso  di
          comportamento negligente o scorretto.
              4. Nei  casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
          ipotesi  di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
          commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
          consiglio  giudiziario,  integrato  ai  sensi  del  comma 2
          dell'art.  4,  nonche'  da un rappresentante dei giudici di
          pace  del  distretto,  la  dichiarazione  di  decadenza, la
          dispensa,   l'ammonimento,  la  censura  o  la  revoca.  Il
          consiglio  giudiziario,  sentito l'interessato e verificata
          la   fondatezza  della  proposta,  trasmette  gli  atti  al
          Consiglio  superiore  della magistratura affinche' provveda
          sulla   dichiarazione   di   decadenza,   sulla   dispensa,
          sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
              5. I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 sono
          adottati con decreto del Ministero della giustizia".
              - Per  la  nuova  formulazione  del  comma  2 dell'art.
          123-ter   del   regio   decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
          (Ordinamento  giudiziario),  vedi  art.  9  della legge qui
          pubblicata.
              - Per  il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 9.
              - Per  la  nuova  formulazione degli articoli 126-ter e
          29-bis   del   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12
          (Ordinamento giudiziario) vedi articoli 14 e 16 della legge
          qui pubblicata.
          Note all'art. 15:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  del  secondo comma
          dell'art.  126  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12
          (Ordinamento  giudiziario), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Agli    effetti   dell'ammissibilita'   ad   ulteriori
          concorsi,   si  considera  separatamente  ciascun  concorso
          svoltosi  secondo  i precedenti ordinamenti. Si cumulano le
          dichiarazioni  di  non  idoneita'  conseguite  nei concorsi
          indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".
              - Per  la  nuova  formulazione  degli  articoli  123  e
          126-ter   del   regio   decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
          (Ordinamento giudiziario), vedi articoli 9 e 14 della legge
          qui pubblicata.
          Note all'art. 16:
              - Per  il  testo  dell'art. 126-ter, vedi art. 14 della
          legge qui pubblicata.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio
          1998,  reca:  "Regolamento  per  il tirocinio degli uditori
          giudiziari".
              - La  legge  5  marzo  1990, n. 45, reca: "Norme per la
          ricognizione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali
          per i liberi professionisti".
              - La  nuova  formulazione  dell'art.  126-ter del regio
          decreto  30 gennaio  1941, n. 12, e' riportata nell'art. 14
          della legge qui pubblicata.
          Note all'art. 17:
              - Il  testo  del  comma 113 dell'art. 17 della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e di controllo), come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle  modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
          graduale,  come  condizione  per  l'ammissione al concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
          scuole  di  specializzazione  istituite  nelle universita',
          sedi delle facolta' di giurisprudenza".
              - Il  testo  dell'art.  16  del  decreto legislativo 17
          novembre   1997,  n.  398  (Modifica  alla  disciplina  del
          concorso  per  uditore  giudiziario e norme sulle scuole di
          specializzazione   per   le  professioni  legali,  a  norma
          dell'art.  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
          n.  127), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
          legali).   -   1. Le  scuole  di  specializzazione  per  le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
          legge 19 novembre 1990, n. 341.
              2. Le  scuole  di  specializzazione  per le professioni
          legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, e nel contesto
          dell'attuazione  della  autonomia didattica di cui all'art.
          17,   comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono  alla
          formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
          l'approfondimento    teorico,   integrato   da   esperienze
          pratiche,   finalizzato   all'assunzione   dell'impiego  di
          magistrato  ordinario  o all'esercizio delle professioni di
          avvocato  o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
          comune  dei  laureati  in giurisprudenza e' svolta anche da
          magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
          accordo  o  convenzione,  sono  anche  condotte presso sedi
          giudiziarie,  studi  professionali  e scuole del notariato,
          con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
              2-bis.  La  durata  delle  scuole  di cui al comma 1 e'
          fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in
          giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle
          scienze  giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
              2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al
          comma  1  e'  articolato sulla durata di un anno per coloro
          che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle
          scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici
          adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3   novembre   1999,  n.  509.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
          i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento
          dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
              3. Le  scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
          i  criteri  indicati  nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di
          accordi  e  convenzioni  interuniversitari,  estesi, se del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
              4. Nel  consiglio  delle  scuole di specializzazione di
          cui   al   comma 1   sono  presenti  almeno  un  magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio.
              5. Il  numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
          cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli   ed   esami.   La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel  decreto  di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
              6. Le  prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
          massimo di dieci punti.
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
          superamento delle prove finali di esame.
              8. Il  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della
          legge  15  maggio 1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura".
              - Il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999, n. 509,
          reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica degli atenei".
          Nota all'art. 18:
              - Per  il  testo dell'art. 123-ter del regio decreto 30
          gennaio  1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9
          della legge qui pubblicata
          Nota all'art. 20:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 7 della legge 21
          novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):
              "Art.  7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
          pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni
          del  giudice  di  pace  dura  in  carica quattro anni e, al
          termine,  puo'  essere confermato una sola volta per uguale
          periodo.  (Tuttavia  l'esercizio  delle  funzioni  non puo'
          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta).
              1-bis.  Per  la  conferma non e' richiesto il requisito
          del  limite  massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
          lettera  f).  Tuttavia  l'esercizio delle funzioni non puo'
          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
              2.  Una  ulteriore  nomina  non  e'  consentita  se non
          decorsi   quattro  anni  dalla  cessazione  del  precedente
          incarico.
              2-bis.  In  deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
          4-bis,  alla  scadenza  del  primo quadriennio il consiglio
          giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
          nonche'  da  un  rappresentante  dei  giudici  di  pace del
          distretto,  esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
          pace  a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
          Tale  giudizio  costituisce  requisito  necessario  per  la
          conferma  e viene espresso sulla base dell'esame a campione
          delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
          onorario  oltre  che  della quantita' statistica del lavoro
          svolto.
              2-ter.  La  conferma  viene  disposta  con  decreto del
          Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
          Consiglio superiore della magistratura.
              2-quater.  Le domande di conferma ai sensi del presente
          articolo  hanno  la  priorita' sulle domande previste dagli
          articoli  4  e  4-bis  e  sulla  richiesta di trasferimento
          prevista dall'art. 10-ter".
          Note all'art. 22:
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17
          novembre 1997,  n.  398,  vedi note all'art. 17 della legge
          qui pubblicata.
              - Per   il  testo  dell'art.  125-quinquies  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi art. 9 della legge qui
          pubblicata.
              - L'art.  123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
          12,   abrogato  dall'art.  9  della  legge  qui  pubblicata
          concerneva  la  prova  preliminare, diretta ad accertare il
          possesso dei requisiti culturali e realizzata con l'ausilio
          di sistemi informatizzati.
              - L'art.  123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941,
          n.  12,  abrogato  dall'art.  9  della legge qui pubblicata
          concerneva  l'istituzione  della commissione permanente per
          la   tenuta   dell'archivio   dei   quesiti   della   prova
          preliminare, la sua composizione e la durata.
              - L'art.  123-quinquies  del  regio  decreto 30 gennaio
          1941,   n.   12,  abrogato  dall'art.  9  della  legge  qui
          pubblicata  concerneva  il  regolamento  del Ministro della
          giustizia per lo svolgimento della prova preliminare.

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