Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 60 del 06/03/2001 G.U. n. 67 del 21 Marzo 2001
Disposizioni in materia di difesa d' ufficio
Disposizioni in materia di difesa d' ufficio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'". 2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 3. Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 3.
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