Legge Ordinaria n. 62 del 07/03/2001 G.U. n. 67 del 21 Marzo 2001
Nuove norme sull' editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                      (Definizioni e disciplina
                      del prodotto editoriale)
   1.  Per  "prodotto  editoriale",  ai fini della presente legge, si
intende  il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro,  o  su  supporto  informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo,  anche  elettronico,  o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva,    con    esclusione    dei   prodotti   discografici   o
cinematografici.
   2.   Non   costituiscono   prodotto   editoriale  i  supporti  che
riproducono  esclusivamente  suoni  e  voci,  le  opere filmiche ed i
prodotti  destinati  esclusivamente all'informazione aziendale sia ad
uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su
supporto  di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno
ai   sensi   della   disciplina   sul   diritto  d'autore,  destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica,
alla   programmazione   nelle   sale   cinematografiche  ovvero  alla
diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
   3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso  al  pubblico  con periodicita' regolare e contraddistinto da
una  testata,  costituente  elemento  identificativo del prodotto, e'
sottoposto,  altresi',  agli  obblighi previsti dall'articolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 5 della
          legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa):
              "Art.     2     (Indicazioni     obbligatorie     sugli
          stampati). - Ogni  stampato deve indicare il luogo e l'anno
          della  pubblicazione,  nonche' il nome e il domicilio dello
          stampatore e, se esiste, dell'editore.
              I    giornali,    le    pubblicazioni   delle   agenzie
          d'informazioni  e  i  periodici  di  qualsiasi altro genere
          devono recare la indicazione:
                del luogo e della data della pubblicazione;
                del nome e del domicilio dello stampatore;
                del  nome  del  proprietario  e  del direttore o vice
          direttore responsabile.
              All'identita'  delle  indicazioni,  obbligatorie  e non
          obbligatorie,   che   contrassegnano   gli  stampati,  deve
          corrispondere   identita'   di   contenuto   in  tutti  gli
          esemplari.".
              "Art.  5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
          puo'  essere  pubblicato se non sia stato registrato presso
          la  cancelleria  del tribunale, nella cui circoscrizione la
          pubblicazione deve effettuarsi.
              Per la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria:
                1)  una  dichiarazione,  con le firme autenticate del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla  quale  risultino  il  nome  e il domicilio di essi e
          della  persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica, se
          questa  e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
          natura della pubblicazione;
                2)  i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
          indicati negli articoli 3 e 4;
                3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale;
                4)  copia  dell'atto di costituzione o dello statuto,
          se proprietario e' una persona giuridica.
              Il  presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale  o  periodico  in  apposito  registro tenuto dalla
          cancelleria.
              Il registro e' pubblico.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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