Legge Ordinaria n. 72 del 16/03/2001 G.U. n. 73 del 28 Marzo 2001
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall' Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela  le  tradizioni  storiche,  culturali  e linguistiche italiane
delle  comunita' istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con
riferimento  agli  usi,  ai  costumi  ed alle espressioni artistiche,
letterarie  e  musicali  che ne costituiscono il patrimonio culturale
popolare ed il legame storico con le terre di origine.
  2.  Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 vengono sostenuti
progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione  e  potenziamento  di  centri  di documentazione sulle
   terre  di  origine  e  sulle  vicende  dell'esodo dalle medesime e
   dell'inserimento   dei   profughi   giuliano-dalmati   nella  vita
   nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative  tese  alla  valorizzazione  e alla divulgazione, anche
   tramite  stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti
   plastiche   e   figurative,   della   musica,   delle   tradizioni
   linguistiche   e  dialettali  neolatine,  dell'artigianato  e  del
   costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione  di  manifestazioni e di incontri, volti a favorire
   il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.
  3.  Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 9
miliardi  per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per
ciascun  anno,  da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello stato di
previsione  del  Ministero  degli  affari esteri. All'onere derivante
dall'attuazione   del   presente   articolo   si   provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
  4.  Lo  stanziamento  di  cui  al  comma  3  e' utilizzato mediante
apposita  convenzione  da  stipulare tra il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  e la Federazione delle associazioni degli esuli
istriani,  fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
ministri   e  il  Ministero  degli  affari  esteri,  previa  adeguata
consultazione  con  associazioni  e  centri culturali, esistenti alla
data  del  31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e
che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca
sul  patrimonio  storico  culturale dell'Istria, del Quarnaro e della
Dalmazia.  La  convenzione  stabilisce  annualmente  le  modalita' di
accesso  ai  finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure
per  i  controlli  sulle  spese  ad  essi  connesse  e  i  termini di
presentazione  delle  relative  domande.  Per le iniziative di cui al
comma  2 deve essere sentita anche l'Unione Italiana, rappresentativa
degli  italiani  residenti nei territori di origine appartenenti alla
Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate
  provvede  annualmente  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
    culturali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 16 marzo 2001

              Il Presidente del Senato della Repubblica
    nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                               MANCINO

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota  all'art. 1, comma 1:     - Il testo dell'art. 9 della
          Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
              "Art.  9.  -  La  Repubblica promuove lo sviluppo della
          cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica. Tutela il
          paesaggio   e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della
          Nazione.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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