Legge Ordinaria n. 78 del 07/03/2001 G.U. n. 75 del 30 Marzo 2001
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                         (Principi generali)

  1.  La  Repubblica  riconosce  il  valore storico e culturale delle
vestigia della Prima guerra mondiale.
  2.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono  la  ricognizione,  la  catalogazione, la manutenzione, il
restauro,  la  gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
    a)  forti,  fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti
militari;
    b)   fortificazioni  campali,  trincee,  gallerie,  camminamenti,
strade e sentieri militari;
    c)  cippi,  monumenti,  stemmi,  graffiti,  lapidi,  iscrizioni e
tabernacoli;
    d) reperti mobili e cimeli;
    e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
    f)   ogni   altro  residuato  avente  diretta  relazione  con  le
operazioni belliche.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono
avvalersi   di  associazioni  di  volontariato,  combattentistiche  o
d'arma.
  4.  La  Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4
novembre,  la  riflessione  storica sulla Prima guerra mondiale e sul
suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
  5.  Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e
storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
  6.  Alle  cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo
51  del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali  e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 51 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' il seguente:
              "Art. 51 (Distacco di beni culturali.) (legge 1o giugno
          1939,  n.  1089,  art. 13) - 1. Chi dispone e chi esegue il
          distacco    di   affreschi,   stemmi,   graffiti,   lapidi,
          iscrizioni,  tabernacoli  ed  altri ornamenti esposti a non
          alla  pubblica  vista  deve  ottenere  l'autorizzazione dal
          soprintendente.".
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              "Art.  117.  La  regione  emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
                ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
                circoscrizioni  comunali;  polizia  locale  urbana  e
          rurale; fiere e mercati;
                beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
                istituzione  artigiana  e  professionale e assistenza
          scolastica;   musei   e   biblioteche   di   enti   locali;
          urbanistica;  turismo  ed  industria alberghiera; tramvie e
          linee automobilistiche di interesse regionale;
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale;  navigazione  e  porti lacuali; acque minerali e
          termali;   cave  e  torbiere;  caccia;  pesca  nelle  acque
          interne; agricoltura e foreste; artigianato.
              Altre materie indicate da leggi costituzionali.
              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla
          regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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