Legge Ordinaria n. 89 del 24/03/2001 G.U. n. 78 del 3 Aprile 2001
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Pronuncia in camera di consiglio)
1.  L'articolo  375  del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art.  375.  -  (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a
sezioni  unite  che  a  sezione  semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1)  dichiarare  l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2)  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio o disporre che sia
eseguita  la  notificazione  dell'impugnazione  a norma dell'articolo
332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma
dell'articolo 390;
4)  pronunciare  in  ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;
5)  pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di  competenza e di
giurisdizione.
La  Corte,  sia  a  sezioni  unite  che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello
incidentale  eventualmente  proposto  sono  manifestamente  fondati e
vanno,  pertanto,  accolti  entrambi,  o  quando  riconosce  di dover
pronunciare  il  rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo  360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche'
quando  un  ricorso  va  accolto  per essere manifestamente fondato e
l'altro  va  rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo
360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La  Corte,  se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le  conclusioni  del  pubblico  ministero,  almeno venti giorni prima
dell'adunanza  della  Corte  in  camera di consiglio, sono notificate
agli  avvocati  delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie
entro  il  termine  di  cui  all'articolo 378 e di essere sentiti, se
compaiono,  nei  casi  previsti  al  primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 332, 360 e 378 del
          codice di procedura civile:
              "Art.  332  (Notificazione dell'impugnazione relativa a
          cause  scindibili).  -  Se  l'impugnazione  di una sentenza
          pronunciata  in cause scindibili e' stata proposta soltanto
          da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
          giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto
          delle  quali  l'impugnazione  non  e'  preclusa  o esclusa,
          fissando  il termine nel quale la notificazione deve essere
          fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
              Se  la  notificazione ordinata dal giudice non avviene,
          il  processo  rimane sospeso fino a che non siano decorsi i
          termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma".
              "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado
          possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
                1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
                2)  per  violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
                3)  per  violazione  o falsa applicazione di norme di
          diritto;
                4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
                5)   per   omessa,  insufficiente  o  contraddittoria
          motivazione  circa  un  punto  decisivo della controversia,
          prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
              Puo'   inoltre   essere   impugnata   con  ricorso  per
          cassazione  una  sentenza  appellabile del tribunale, se le
          parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
          l'impugnazione  puo'  proporsi  soltanto  per  violazione o
          falsa applicazione di norme di diritto".
              "Art.  378  (Deposito  di memorie di parte). - Le parti
          possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre
          cinque giorni prima dell'udienza".

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