Legge Ordinaria n. 92 del 19/03/2001 G.U. n. 79 del 4 Aprile 2001
Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
            (Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973,  n.  43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:
"Art.  291-bis.  -  (Contrabbando  di tabacchi lavorati esteri). - 1.
Chiunque   introduce,   vende,  trasporta,  acquista  o  detiene  nel
territorio  dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di
contrabbando  superiore  a  dieci chilogrammi convenzionali e' punito
con  la  multa  di  lire  diecimila  per ogni grammo convenzionale di
prodotto,  come  definito  dall'articolo  9 della legge 7 marzo 1985,
n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2.  I  fatti  previsti  dal  comma  1,  quando  hanno  ad  oggetto un
quantitativo  di  tabacco  lavorato  estero  fino a dieci chilogrammi
convenzionali,  sono  puniti  con la multa di lire diecimila per ogni
grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a
lire 1 milione.
Art.  291-ter.  - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando
di  tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo
291-bis  sono  commessi  adoperando mezzi di trasporto appartenenti a
persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa
di  lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la
reclusione da tre a sette anni, quando:
a)  nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare
il  prezzo,  il  prodotto,  il  profitto  o l'impunita' del reato, il
colpevole  faccia  uso  delle  armi  o  si  accerti  averle possedute
nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso
insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo
agli organi di polizia;
c)  il  fatto  e'  connesso con altro reato contro la fede pubblica o
contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto,
che,  rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni
o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia
ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone
o  di  capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in
qualsiasi  modo  costituite  in  Stati  che  non  hanno ratificato la
Convenzione  sul  riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei  proventi  di  reato,  fatta  a  Strasburgo  l'8  novembre  1990,
ratificata  e  resa  esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n.
328,  e  che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di
assistenza  giudiziaria  con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di
contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice
penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere
a)  e  d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta
equivalente  o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si
opera  sulla  quantita'  di  pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.
Art.  291-quater.  -  (Associazione  per  delinquere  finalizzata  al
contrabbando  di  tabacchi  lavorati  esteri).  1.  Quando tre o piu'
persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono,
dirigono,  organizzano  o  finanziano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2.  Chi  partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un
anno a sei anni.
3.  La  pena  e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu'.
4.  Se  l'associazione  e'  armata ovvero se ricorrono le circostanze
previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si
applica  la  pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni
nei  casi  previsti  dal  comma 2. L'associazione si considera armata
quando  i  partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
delle  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5.  Le  pene  previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente
articolo  sono  diminuite  da  un  terzo  alla  meta'  nei  confronti
dell'imputato  che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare
che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche
aiutando   concretamente   l'autorita'   di   polizia  o  l'autorita'
giudiziaria  nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei  fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato
o  per  la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti";
b) l'articolo 301-bis e' sostituito dal seguente:
"Art.  301-bis.  -  (Destinazione  di beni sequestrati o confiscati a
seguito  di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti
in  pubblici  registri,  le  navi,  le  imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando,   sono   affidati   dall'autorita'  giudiziaria  in
custodia  giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati
ad  altri  organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per  finalita'  di  giustizia,  di  protezione  civile  o  di  tutela
ambientale.
2.  Gli  oneri  relativi  alla  gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia alcuna istanza di affidamento in
custodia  giudiziale  ai  sensi  del comma 1, i beni sequestrati sono
ceduti  ai  fini  della loro rottamazione mediante distruzione, sulla
base   di   apposite   convenzioni.   In  caso  di  rottamazione,  la
cancellazione  dei  veicoli  dai  pubblici  registri  e'  eseguita in
esenzione    da   qualsiasi   tributo   o   diritto,   su   richiesta
dell'Amministrazione  finanziaria.  L'ispettorato compartimentale dei
Monopoli  di  Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per
territorio,  possono  stipulare  convenzioni  per la rottamazione, in
deroga   alle   norme   sulla   contabilita'  generale  dello  Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore.
4.   L'ispettorato   compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato  o  il
ricevitore  capo  della dogana, prima di procedere all'affidamento in
custodia  giudiziale  o  alla  rottamazione dei beni mobili di cui ai
commi  1  e  3,  devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo
dell'autorita'   giudiziaria  competente  per  il  procedimento,  che
provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5.  Nel  caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali
si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto e' corrisposta
una  indennita'  sulla  base  delle quotazioni di mercato espresse in
pubblicazioni  specializzate,  tenuto  conto  dello stato del bene al
momento del sequestro.
6.  I  beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli  organi  o  enti  che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
7.  Sono  abrogati  i  commi  5,  6  e  7 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente articolo".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43,  reca:  "Approvazione  del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo
          1985,  n.  76  (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
          lavorati):
              "Art.  9. - Con decreti del Ministro delle finanze sono
          fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
          pubblico    dei    tabacchi    lavorati   per   chilogrammo
          convenzionale.  Per  chilogrammo convenzionale si intendono
          duecento  sigari  o  quattrocento  sigaretti  ovvero  mille
          sigarette.
              Per  le sigarette le tabelle di cui al comma precedente
          sono  stabilite con riferimento alle sigarette della classe
          di  prezzo  piu'  richiesta  in  base ai dati rilevati al 1
          gennaio di ogni anno.
              In  sede  di  prima  applicazione, per le sigarette, le
          tabelle   di   cui   al  primo  comma  sono  stabilite  con
          riferimento  alle  sigarette  della  classe  di prezzo piu'
          richiesta  in base ai dati rilevati alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
              Nella  determinazione  delle  tabelle  di  cui ai commi
          precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
              Il  decreto  del  Ministro  delle finanze e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62-bis  del codice
          penale:
              "Art.  62-bis  (Circostanze attenuanti generiche). - Il
          giudice,   indipendentemente  dalle  circostanze  prevedute
          nell'art.   62,   puo'  prendere  in  considerazione  altre
          circostanze   diverse,   qualora   le   ritenga   tali   da
          giustificare   una   diminuzione   della  pena.  Esse  sono
          considerate  in  ogni  caso,  ai  fini dell'applicazione di
          questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche
          concorrere  con  una  o piu' delle circostanze indicate nel
          predetto art. 62 [c.p. 114, 133]".
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materia di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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