Legge Ordinaria n. 93 del 23/03/2001 G.U. n. 79 del 4 Aprile 2001
Disposizioni in campo ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344,
                     e 9 dicembre 1998, n. 426)

1.  Per  la  prosecuzione  delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la
spesa  complessiva  di  lire  16.800 milioni, ripartita in lire 6.000
milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.
2.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi previsti dall'articolo 1
della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire
33.000  milioni  per  l'anno  2000, di lire 93.000 milioni per l'anno
2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  dalle  quali  e'  operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Gli  articoli  2  e  3 della legge 8 ottobre 1997, n.
          344,   recante   "Disposizioni   per   lo   sviluppo  e  la
          qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
          ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
          1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:
              "Art.  2  (Promozione  delle  tecnologie pulite e dello
          sviluppo  della  sostenibilita'  urbana).  - 1. Il Ministro
          dell'ambiente  assegna  annualmente i premi per lo sviluppo
          delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti
          industriali,   la   sostenibilita'  ambientale  delle  aree
          urbane,  la  riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al
          fine   di   rafforzare  ed  indirizzare  la  diffusione  di
          interventi  innovativi  in  aree  urbane  per  la  gestione
          sostenibile    e   consapevole   di   ambiti   territoriali
          particolarmente  degradati,  ivi  comprese le azioni per le
          citta'  amiche  dell'infanzia. Gli interventi relativi alle
          aree  urbane  dovranno  svilupparsi seguendo i principi del
          "Piano  d'azione  di  Lisbona", approvato da rappresentanti
          delle   citta'   d'Europa  a  Lisbona  l'8 ottobre  1996  a
          conclusione  dei  lavori  della  Seconda conferenza europea
          sulle  citta'  sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui
          al  primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole
          e medie imprese.
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente, con proprio decreto da
          emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,  sentite  le  competenti
          commissioni   parlamentari,   definisce   i   criteri   per
          l'individuazione  dei  premi  di  cui al comma 1 nonche' le
          modalita'  procedurali  per  lo  svolgimento  dei  relativi
          concorsi.
              3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1,
          il  Ministero  dell'ambiente  puo'  avvalersi  del supporto
          tecnico  dell'ANPA,  dei comuni, delle aziende pubbliche di
          servizi o di loro organismi associativi.
              4.  Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1
          e'  autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni
          1997, 1998 e 1999.".
              "Art.   3   (Informazione,   educazione   ambientale  e
          sensibilizzazione).   -  1.  Per  il  proseguimento  ed  il
          potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e
          sensibilizzazione      ambientale,     anche     attraverso
          l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione
          e  la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente,
          lo  sviluppo  di  strumenti informatici per le attivita' di
          informazione  ed  educazione  ambientale, e' autorizzata la
          spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  1998 e 1999. Una quota
          della  somma  di cui al periodo precedente, pari a lire 300
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  1997,  1998 e 1999, e'
          destinata   ai   programmi   di   cooperazione   regionale,
          finalizzati   a   sviluppare   azioni   di   educazione   e
          sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati
          dall'Unione europea.".
              - L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante
          "Nuovi  interventi  in  campo  abientale", pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   14 dicembre  1998,  n.  291,  e'  il
          seguente:
              "Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
          dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
          pubblico  nella  realizzazione  di interventi di bonifica e
          ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
          e  specchi  d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
          in  concessione,  anche  in  caso  di loro dismissioni, nei
          limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
          del   decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
          del  protocollo  di  Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
          alla  deliberazione  del  Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica   (CIPE)  del  3 dicembre  1997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
          1998,   del   piano   straordinario   di   completamento  e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione  di  cui  all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio  1997,  n.  135,  e  degli accordi e contratti di
          programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.   22  del  1997,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          ventennali  di  lire  27.000  milioni a decorrere dall'anno
          1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
          lire  16.200  milioni  a  decorrere  dall'anno 2000. Per le
          medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
          130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al
          finanziamento  degli interventi di cui al presente articolo
          si  provvede  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
          1  possono  concorrere  le  ulteriori risorse destinate dal
          CIPE   al   finanziamento   di   progetti   di  risanamento
          ambientale,   nonche'   quelle   attribuite   al  Ministero
          dell'ambiente   in   sede  di  riprogrammazione  dei  fondi
          disponibili  nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
          1994-1999.
              3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al
          comma  1  e  per  la  utilizzazione  delle relative risorse
          finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          commissioni   parlamentari,   un   programma  nazionale  di
          bonifica  e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, che
          individua   gli  interventi  di  interesse  nazionale,  gli
          interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
          finanziamento  dei  singoli  interventi  e  le modalita' di
          trasferimento  delle  relative  risorse. Il programma tiene
          conto  dei  limiti  di  accettabilita',  delle procedure di
          riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
          di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
              4.  Sono  considerati  primi  interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro
          dell'ambiente  sulla  base  dei criteri di cui all'art. 18,
          comma  1,  lettera  n),  del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale    Domizio-Flegreo    e   Agro   aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergonte.
              5.   Il   Ministero   dell'ambiente,   nell'ambito  del
          programma   di  cui  al  comma  3,  determina  altresi'  le
          modalita'  per  il  monitoraggio  e  il  controllo,  con la
          partecipazione  delle  regioni interessate, delle attivita'
          di  realizzazione  delle  opere e degli interventi previsti
          nel  programma  stesso,  ivi  compresi  i  presupposti e le
          procedure   per  la  revoca  dei  finanziamenti  e  per  il
          riutilizzo   delle  risorse  resesi  comunque  disponibili,
          assicurando   il   rispetto   dell'originaria   allocazione
          regionale  delle  risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
          presente   comma   il  Ministero  dell'ambiente  si  avvale
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          (ANPA)   e   delle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente (ARPA).
              6.  Gli  enti  territoriali  competenti, sulla base del
          programma  di  cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
          mutui  o  ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
          Cassa  depositi  e prestiti e altri istituti di credito. Le
          regioni  sono  autorizzate  a  corrispondere, sulla base di
          apposita    rendicontazione    degli    enti   territoriali
          competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
          le   rate   di   ammortamento  per  capitale  e  interessi,
          avvalendosi    delle    quote    di   limiti   di   impegno
          rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
              7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
          degli   interventi   di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e
          ripristino  ambientale  ovvero  di  alienazione entro dieci
          anni  dall'effettuazione  degli stessi in assenza di cambio
          di  destinazione,  il  contributo di cui all'art. 17, comma
          6-bis,  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive modificazioni e' restituito allo Stato in misura
          adeguata  all'aumento  di  valore  con seguito dall'area al
          momento  del  cambio  di  destinazione,  ovvero  della  sua
          cessione,  rispetto  a quello dell'intervento di bonifica e
          ripristino    ambientale.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  verranno
          determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
              8.   All'art.   17,   comma   1,  alinea,  del  decreto
          legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, dopo le parole: "il
          Ministro  dell'ambiente"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente (ANPA),".
              9. (Omissis).
              10.  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente di cui al
          comma   15-bis   dell'art.   17   del  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente
          articolo,  e'  emanato  entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              11. (Omissis).
              12.  All'art.  22,  comma  5,  lettera  a), del decreto
          legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  dopo  le  parole:
          "priorita'  degli  interventi"  sono  aggiunte le seguenti:
          ", basato   su  un  criterio  di  valutazione  del  rischio
          elaborato dall'ANPA".
              13.  All'art.  22,  comma  7,  del  decreto legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, le
          parole:  "entro  un  anno"  sono sostituite dalle seguenti:
          "entro due anni".
              14.  All'art.  57,  comma  5,  del  decreto legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, le
          parole:  "devono conformarsi alle disposizioni del presente
          decreto  entro  tre  mesi  dal  termine di cui all'art. 33,
          comma   6"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "devono
          conformarsi  alle disposizioni del presente decreto entro e
          non oltre il 31 dicembre 1998".
              15. (Omissis).
              16.  All'art.  11,  comma  3,  del  decreto legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22, e successive modificazioni, sono
          soppresse   le   parole:   "  derivanti  dalle  lavorazioni
          industriali  e  artigianali"  e  sono  aggiunte,  alla fine
          dell'ultimo   periodo,  le  seguenti:  "limitatamente  alla
          quantita' conferita".
              17. (Omissis).
              18.  All'onere  di cui al comma 17 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale di base di parte corrente " Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1998,   allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'ambiente.
              19. (Omissis).
              20. (Omissis).
              21.  All'art.  42,  comma  2,  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
              22.  All'art.  48,  comma  1,  del  decreto legislativo
          5 febbraio  1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
          ",  i  beni  di  cui  all'art.  44  e i rifiuti di cui agli
          articoli 45 e 46".
              23.  Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
          enti  locali  e  gestori  del servizio, l'applicazione e la
          riscossione   del  corrispettivo  della  raccolta  e  dello
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  sono  effettuate
          dall'ente  locale  secondo le disposizioni dell'art. 52 del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
              24.  All'art.  51,  comma  2,  del  decreto legislativo
          5 febbraio  1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri"
          e  le  parole  da: ", ovvero effettuano" fino alla fine del
          comma.
              25. (Omissis).
              26.  Al  fine  di  consentire  il  completamento  delle
          attivita'  assegnate  al  gruppo tecnico di cui all'art. 6,
          comma   7,   del   decreto-legge   25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.  135,  e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
          ciascuno degli anni 1999 e 2000.
              27.  All'art.  49,  comma  5,  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   ",   prevedendo   disposizioni   transitorie  per
          garantire  la graduale applicazione del metodo normalizzato
          e    della    tariffa   ed   il   graduale   raggiungimento
          dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
          dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
              28.  All'art.  49,  comma  1,  del  decreto legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22, le parole: "1 gennaio 1999" sono
          sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2000".

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