Legge Ordinaria n. 137 del 06/07/2002 G.U. n. 158 dell'8 Luglio 2002
Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di enti pubblici
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze  costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  uno o piu' decreti legislativi, correttivi o
modificativi   di   decreti   legislativi   gia'  emanati,  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  1, lettere a), b), c) e d), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
  2.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14,  17  e  18  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e successive
modificazioni.
  3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati previo
parere  della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n.
59   del   1997,  da  rendere  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
  4.  Al  comma  6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei  ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto,  differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti
od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 4,  sono  abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali   ed  equiparati  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato ; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi  unici per profilo professionale sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, .
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge
          28 dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato,  legge
          finanziaria   2002),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.   28   (Trasformazione  e  soppressione  di  enti
          pubblici). - 1.  Al  fine  di  conseguire  gli obiettivi di
          stabilita' e crrescita, di ridurre il complesso della spesa
          di    funzionamento    delle   amministrazioni   pubbliche,
          incrementarne  l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o  piu'  regolamenti,  emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo,  su  proposta  dei  Ministri
          dell'economia  e  delle finanze e per la funzione pubblica,
          di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti
          pubblici,  le  amministrazioni,  le  agenzie  e  gli  altri
          organismi  ai  quali non siano affidati compiti di garanzia
          di   diritti   di   rilevanza   costituzionale,  finanziati
          direttamente  o  indirettamente a carico del bilancio dello
          Stato   o   di   altri   enti   pubblici,  disponendone  la
          trasformazione  in  societa'  per azioni o in fondazioni di
          diritto  privato,  la  fusione o l'accorpamento con enti od
          organismi  che svolgono attivita' analoghe o complementari,
          ovvero  la soppressione e messa in liquidazione, sentite le
          organizzazioni  sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi
          sulla destinazione del personale.
              2.  Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma
          1  sono  esclusi  gli  enti, gli istituti, le agenzie e gli
          altri organismi pubblici che:
                a) gestiscono   a   livello   di  primario  interesse
          nazionale la previdenza sociale;
                b) sono  essenziali per le esigenze della difesa o la
          cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza;
                c) svolgono  funzioni  di prevenzione e vigilanza per
          la salute pubblica.
              2-bis.  Ai  fini dell'attuazione del presente articolo,
          il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo' avvalersi
          della  struttura  interdisciplinare  prevista dall'art. 73,
          comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Gli  schemi  dei  regolamenti di cui al comma 1 del
          presente  articolo,  al  comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33
          sono  trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
          delle  competenti  commissioni.  Quest'ultimo  e'  espresso
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
          di  regolamento. Le commissioni possono richiedere una sola
          volta  ai  Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti
          giorni  per  l'adozione  del  parere, qualora cio' si renda
          necessario  per  la  complessita'  della  materia  o per il
          numero  di  schemi  di  regolamento  trasmessi nello stesso
          periodo all'esame delle commissioni.
              4.  Qualora  sia  richiesta,  ai  sensi del comma 3, la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'emanazione  dei  regolamenti  previsti  dal  comma 1 sono
          prorogati  di  venti giorni. Trascorso il termine di cui al
          comma 3,  secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
          del  terzo  periodo  del  medesimo  comma 3,  i regolamenti
          possono comunque essere emanati.
              5.  La  trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata
          alla  verifica  che  i  servizi  siano  piu'  proficuamente
          erogabili al di fuori del settore pubblico.
              6.  Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
          comma 1  si provvede con le modalita' stabilite dalla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
              7.   Tutti   gli   atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
              8.  La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
          sperimentale,  sentite  le  regioni interessate, anche agli
          istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
          restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
              9.  I  bilanci  consuntivi delle autorita' indipendenti
          sono  annualmente  pubblicati  in  allegato  allo  stato di
          previsione  della spesa del Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              10.  La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
          agli   atti  connessi  alle  operazioni  di  trasformazione
          effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
              11.  Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
          e  dei  compiti  in  materia  di  approvvigionamento idrico
          primario  per  uso plurimo e per la gestione delle relative
          infrastrutture,  opere ed impianti, possono avvalersi degli
          enti  preposti  al  prevalente  uso  irriguo  della risorsa
          idrica   attraverso  apposite  convenzioni  e  disciplinari
          tecnici.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 12, 14, 17 e 18
          della citata legge n. 59 del 1997:
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni e delle risorse concernenti,
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficenza  gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  de1 Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l) riordinare  le  residue  strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          riorrendo,  in  via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  di  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da almeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte.".
              "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1,  lettera s) in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento. anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20,  comma 7,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f)  programmazione  atta  a  favorire  la mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
              "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          7 agosto  1990,  n  241,  e  successive  modificazioni, dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
          sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
          favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
          per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
                c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                d)  collegare  l'esito  dell'attivita' di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                f) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.
              2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri presenta
          annualmente  una  relazione  al  Parlamento circa gli esiti
          delle attivita' di cui al comma 1".
              "Art.  18.  -  1.  Nell'attuazione  della delega di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  il Governo, oltre a
          quanto  previsto  dall'art.  14  della  presente  legge, si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
                a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
          e  di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
          anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
          internazionale della ricerca;
                b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
          enti  operanti  nel settore, della loro struttura, del loro
          funzionamento   e   delle   procedure   di  assunzione  del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi  obiettivi,  di  promuovere e di collegare realta'
          operative  di  eccellenza, di assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
          consorzi;
                c) ridefinire  la  disciplina  e lo snellimento delle
          procedure   per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica,
          tecnologica   e   spaziale   e   per   la   promozione  del
          trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
          nell'industria,    in    particolare   piccola   e   media,
          individuando  un  momento  decisionale  unitario al fine di
          evitare,  anche  con  il  riordino  degli organi consultivi
          esistenti,  sovrapposizioni  di  interventi  da parte delle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
          enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
          e  di  valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
          14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
          personale  e prevedendo anche forme di partecipazione dello
          Stato   ad   organismi   costituiti   dalle  organizzazioni
          imprenditoriali    e   dagli   enti   di   settore   o   di
          convenzionamento con essi;
                d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
          la  valutazione  dei  risultati dell'attivita' di ricerca e
          dell'impatto   dell'innovazione   tecnologica   sulla  vita
          economica e sociale;
                e) riordino  degli organi consultivi, assicurando una
          rappresentanza,  oltre  che alle componenti universitarie e
          degli  enti  di  ricerca, anche al mondo della produzione e
          dei servizi;
                f)   programmazione   e   coordinamento   dei  flussi
          finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
          di ricerca;
                g) adozione    di    misure    che   valorizzino   la
          professionalita'   e   l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese.
              2.   In   sede   di   prima   attuazione   e   ai  fini
          dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
          materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
          propri  decreti,  i  limiti,  le  forme  e  le modalita' di
          intervento  e  di finanziamento previsti dalle disposizioni
          di  cui  al  n.  41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20,
          comma    8,    della   presente   legge,   ferma   restando
          l'applicazione  dell'art.  11,  secondo  comma, della legge
          17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
          a totale carico dello Stato.
              3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmette alle
          Camere  una  relazione  sulle linee di riordino del sistema
          della ricerca, nella quale:
                a) siano   censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
          operanti   nel  settore  o  da  istituire,  articolati  per
          tipologie e funzioni;
                b) sia  indicata la natura della loro autonomia e dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
                c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
          programmazione   e   la   valutazione,  nonche'  di  quelli
          riguardanti   la   professionalita'   e  la  mobilita'  dei
          ricercatori".
              -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e' il seguente:
              "Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati.
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  55  del  decreto
          legislativo     30 luglio     1999,    n.    30    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59), come modificato dalla legge
          qui pubblicata.
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400, si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   dei   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8.  A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli  35 e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2  del  decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome  sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome .".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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