Legge Ordinaria n. 174 del 30/07/2002 G.U. n. 185 dell'8 Agosto 2002
Norme per il finanziamento di lavori destinati all' Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Ristrutturazione  e  allestimento  della  sede  dell'Agenzia  per  le
     organizzazioni non lucrative di utilita' sociale in Milano.
  1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato
all'Agenzia  per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
istituita  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  26  settembre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229  del  30 settembre  2000,  e'  autorizzata a favore del comune di
Milano  la  spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004.
  2.  Per  la  copertura  degli  oneri di cui al comma 1, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo, fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali   e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          in  data  26 settembre 2000 reca: "istituzione dell'agenzia
          per  le  organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale
          (ONLUS)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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