Legge Ordinaria n. 180 del 30/07/2002 G.U. n. 190 del 14 Agosto 2002
Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                      di direttive comunitarie)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
seguenti  direttive  comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  31  maggio  1999, concernente il ravvicinamento
delle  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati   membri   relative  alla  classificazione,  all'imballaggio  e
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio,
del  19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione
delle  galline  ovaiole;  1999/105/CE  del Consiglio, del 22 dicembre
1999,  relativa  alla  commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione;  2000/52/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2000,
che  modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle
relazioni  finanziarie  fra  gli  Stati  membri  e  le  loro  imprese
pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre  2001,  relativa  alle  indagini  statistiche da effettuarsi
dagli  Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle
piantagioni  di  talune  specie  di alberi da frutto; 2002/4/CE della
Commissione,  del  30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli
stabilimenti  di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva
1999/74/CE  del  Consiglio; 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo
2002,  che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
della  procedura  di  cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1º
marzo  2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.
3.  Il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla
data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.
4.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione,  i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1
eventualmente  adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in
vigore,  per  le regioni e le province autonome nelle quali non siano
ancora  in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  delle direttive
comunitarie  e  cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel  rispetto  dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente,  dei  principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello  Stato.  A  tale  fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comm  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note all'art. 1:
              -  La  direttiva  del  31 maggio  1999,  n. 1999/45/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          30 luglio  1999,  n.  L200, reca: "Direttiva del Parlamento
          europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli   Stati   membri   relative   alla   classificazione,
          all'imballaggio    e    all'etichettatura   dei   preparati
          pericolosi".
              -  La  direttiva  del  19 luglio  1999,  n. 1999/74/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          3 agosto  1999, n. L203, reca: "Direttiva del Consiglio che
          stabilisce  le norme minime per la protezione delle galline
          ovaiole".
              -  La  direttiva  del 22 dicembre 1999, n. 1999/105/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          15 gennaio  2000,  n.  L11,  reca: "Direttiva del Consiglio
          relativa  alla  commercializzazione dei materiali forestali
          di moltiplicazione".
              -  La  direttiva  del  26 luglio  2000,  n. 2000/52/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          29 luglio 2000, n. L193, reca: "Direttiva della Commissione
          che   modifica   la   direttiva  80/723/CEE  relativa  alla
          trasparenza  delle  relazioni  finanziarie  fra  gli  Stati
          membri e le loro imprese pubbliche".
              -  La  direttiva  del  25 giugno  1980,  n.  80/723/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          29 luglio 1980, n. L195, reca: "Direttiva della Commissione
          relativa  alla  trasparenza delle relazioni finanziarie tra
          gli  Stati  membri  e  le  loro  imprese  pubbliche  e alla
          trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese".
              -  La  direttiva  del 19 dicembre 2001, n. 2001/109/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          16 gennaio  2002,  n.  L13, reca: "Direttiva del Parlamento
          europeo  e del Consiglio relativa alle indagini statistiche
          da  effettuarsi  dagli  Stati  membri  per  determinare  il
          potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie
          di alberi da frutto".
              -  La  direttiva  del  30 gennaio  2002,  n. 2002/4/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          31 gennaio 2002, n. L30, reca: "Direttiva della Commissione
          relativa   alla   registrazione   degli   stabilimenti   di
          allevamento  di  galline  ovaiole  di  cui  alla  direttiva
          1999/74/CE del Consiglio".
              -   La  direttiva  del  5 marzo  2002,  n.  2002/25/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          15 aprile  2002, n. L98, reca: "Direttiva della Commissione
          che  modifica  la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa
          alle  disposizioni  e  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri".
              -   La   direttiva  del  17 marzo  1998,  n.  98/18/CE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          15 maggio  1998,  n.  L144,  reca: "Direttiva del Consiglio
          relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
          da passeggeri. Versione in vigore dal 1 gennaio 2003".
              -  La  legge  1  marzo  2002,  n.  39, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  26 marzo  2002,  n.  72,  supplemento
          ordinario,   reca:   "Disposizioni   per  l'adempimento  di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2001". Gli articoli 1,
          commi 2 e 3 e 2 cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva".
              "Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture ammini-strative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
          via  alternativa  o  congiunta,  solo  nei  casi  in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento  interno,  ivi  compreso  l'ecosistema. In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso   saranno   previste   sanzioni   identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto  alle  infrazioni  alle  disposizioni  dei decreti
          legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
          eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
          quanto  non  sia  possibile  fare  fronte  con i fondi gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
          norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
          183,  osservando  altresi'  il  disposto  dell'art. 11-ter,
          comma 2,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti  legislativi  individueranno,  attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni,  le procedure per salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili".
              -  L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione cosi'
          recita:  "Le  regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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