Legge Ordinaria n. 181 del 02/08/2002 G.U. n. 190 del 14 Agosto 2002
Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               ART. 1.
                           (Definizioni).

   1. Ai fini della presente legge:
   a)  per  "risoluzione"  si  intende  la  risoluzione  n. 955/1994,
integrata  dalla  risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo
VII  dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26
giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
   b)   per   "Tribunale  internazionale"  si  intende  il  Tribunale
internazionale   istituito   dalla   risoluzione   per   giudicare  i
responsabili  di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del
diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e
Stati vicini dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;
   c)   per   "statuto"   si   intende   lo   statuto  del  Tribunale
internazionale   adottato   dal   Consiglio   di   sicurezza  con  la
risoluzione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1:
              - la  legge  17 agosto  1957, n. 848, reca: "Esecuzione
          dello  Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
          il 26 giugno 1945.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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