Legge Ordinaria n. 264 del 08/11/2002 G.U. n. 274 del 22 Novembre 2002
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            (Rifinanziamento degli interventi a sostegno
         dell'attivita' del teatro "Carlo Felice" di Genova)
1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera
"Carlo  Felice"  di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge
8 luglio 1999, n. 223.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1.
              Il  testo dell'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223
          (Interventi  a  sostegno  dell'attivita'  del teatro "Carlo
          Felice"  di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia
          di Roma), e' il seguente:
              "Art. 1. - 1. In relazione alle particolari esigenze di
          gestione   e'   disposta   a  favore  del  teatro  comunale
          dell'Opera  "Carlo  Felice"  di Genova l'erogazione di lire
          5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
              2.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a lire 5.000
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  1999,  2000 e 2001, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1999, allo
          scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              3.  In  relazione alle particolari esigenze di gestione
          e'   disposta  a  favore  dell'Accademica  nazionale  Santa
          Cecilia  di  Roma  l'erogazione  di  lire 1.900 milioni per
          ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
              4.  All'onere  derivante dal comma 3, pari a lire 1.900
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  1999,  2000 e 2001, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale" dello stato di previsone
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1999, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministro per i beni e le attivita' culturali.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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