Legge Ordinaria n. 267 del 06/11/2002 G.U. n. 276 del 25 Novembre 2002
Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell¿ Organizzazione idrografica internazionale ( IHO ) e dell¿ Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ( INSEAN )
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e
   dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura
                               navale)

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2002,  i  commi 40, 41, 42 e 43
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3
dell'articolo  32  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, non si
applicano     nei     confronti    dell'Organizzazione    idrografica
internazionale  (IHO),  con  sede  nel  Principato  di  Monaco, e nei
confronti   dell'Istituto   nazionale  per  studi  ed  esperienze  di
architettura navale (INSEAN).
  2.  Il  contributo  annuo  dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui
alla  legge  25 luglio 1990, n. 208, e' rideterminato nella misura di
4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
  3.  Il  contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla
legge  15  novembre  1973,  n.  925, e' rideterminato nella misura di
68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
  4.  A  decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in
favore  degli  organismi  di  cui  ai  commi  2  e 3, da iscrivere in
appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del Ministero della
difesa,  e'  determinato  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
4.462.000  euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000
euro  per  gli  anni  2002  e  2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero
della  difesa,  dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001,
n.   448,   e,  quanto  a  12.000  euro  per  l'anno  2004,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 6 novembre 2002

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
   Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

             Note all'art. 1, comma 1:
                 -  Il  testo  dei  commi 40, 41, 42 e 43 dell'art. 1
          della   legge   28 dicembre   1995,   n.   549  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
                 "Art. 1. - (Omissis). 40. Gli importi dei contributi
          dello  Stato  in  favore  di  enti, istituti, associazioni,
          fondazioni  ed  altri  organismi,  di  cui  alla  tabella A
          allegata  alla  presente  legge,  sono iscritti in un unico
          capitolo  nello  stato  di  previsione di ciascun Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          da  ciascun  Ministro, con proprio decreto, di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro,  previo parere delle commissioni
          parlamentari   competenti,   alle  quali  vengono  altresi'
          inviati  i  rendiconti  annuali  dell'attivita'  svolta dai
          suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore    della    legge    di    bilancio,    intendendosi
          corrispondentemente      rideterminate      le     relative
          autorizzazioni di spesa.
                 41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri
          diretti    ad    assicurare    prioritariamente   il   buon
          funzionamento  delle  istituzioni  culturali  e  sociali di
          particolare  rilievo  nazionale  ed  internazionale nonche'
          degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
                 42.  Gli  enti,  cui  lo  Stato  contribuisce in via
          ordinaria,  che  non  abbiano fatto pervenire alla data del
          15 luglio  di  ogni  anno  il  conto  consuntivo  dell'anno
          precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli
          Ministeri  interessati,  sono esclusi dal finanziamento per
          l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
                 43.  La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
          quantificata  annualmente  ai  sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
                 (Omissis)".
                 -  Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 della legge
          28  dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002), e' il seguente:
                 "Art.  32.  (Contenimento  e razionalizzazione delle
          spese).  -  Omissis. 2. Gli importi dei contributi di Stato
          in  favore  di  enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
          altri  organismi,  di  cui  alla  tabella  1  allegata alla
          presente   legge,   sono   iscritti   in   un'unica  unita'
          previsionale  di  base nello stato di previsione di ciascun
          Ministero  interessato.  Il relativo riparto e' annualmente
          effettuato  entro  il  31 gennaio  da ciascun Ministro, con
          proprio  decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
                 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
          cui  al  comma  2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente.".

             Nota all'art. 1, comma 2:
                 -   La   legge   25 luglio   1990,   n.  208,  reca:
          "Rideterminazione  del  contributo  ordinario  all'Istituto
          nazionale  per  studi  ed esperienze di architettura navale
          (INSEAN)".

             Nota all'art. 1, comma 3:
                 - La legge 15 novembre 1973, n. 925, reca: "Ratifica
          ed   esecuzione   della  convenzione  sulla  Organizzazione
          idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il
          3 maggio 1967".

             Nota all'art. 1, comma 4:
                 -  Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          come  modificato  dall'art.  2,  comma  15,  della legge 25
          giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
                 "Art. 11. Legge finanziaria - (Omissis). 3. La legge
          finanziaria  non  puo'  contenere  norme  di  delega  o  di
          carattere   ordinamentale   ovvero   organizzatorio.   Essa
          contiene  esclusivamente  norme  tese  a realizzare effetti
          finanziari  con  decorrenza  dal primo anno considerato nel
          bilancio pluriennale e in particolare:
                     a) - c) (Omissis);
                     d) la determinazione, in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                   (Omissis)".

             Note all'art. 1, comma 5:
                 -  Per il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, vedi nota all'art. 1, comma 1.
                 - La tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001,
          n.  448,  reca:  "Stanziamenti  autorizzati  in relazione a
          disposizioni  di  legge  la  cui  quantificazione  annua e'
          demandata alla legge finanziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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